accordi internazionali

  • La corte di giustizia e il giudice…sovrano!

    È la Corte di Lussemburgo pronta non solo ad attuare, ma anche ad interpretare una norma di diritto internazionale, come un giudice internazionale? La corte è il giudice della legalità nell’Unione, come di una giustizia costituzionale. Metterà questa volta anche il cappello del giudice della legalità internazionale? Deciderà al posto degli stati membri? Stabilirà l’esistenza del principio della giurisdizione universale nell’ordinamento giuridico dell’UE?

    Il 27 febbraio, i 15 giudici che compongono la «grande chambre» della Corte europea di Lussemburgo potrebbero annullare, con effetti retroattivi, un accordo di pesca col Marocco esistente dal 2006. La decisione, se redatta nei termini secchi e senza distinguo proposti dall’avvocato generale, renderà illegali 12 anni di attività, nei quali il Marocco ha riconosciuto licenze di pesca ai pescherecci europei in cambio di un’indennità di circa 30 milioni di euro l’anno. Una volta l’accordo annullato, il fronte Polisario ed il cosiddetto governo della RDAS sono già pronti ad aprire una procedura in responsabilità e danni contro il Consiglio dei Ministri, per 290 milioni di euro di danni. La corte potrebbe, di più, ufficialmente riconoscere l’esistenza di un popolo e un Paese che nessuno degli stati membri dell’Unione riconosce.

    La procedura pregiudiziale davanti la Corte, che agisce in questo caso come una giustizia di cassazione e di rango costitizionale, è stata aperta dal giudice inglese, al quale si è rivolta un’organizzazione per la difesa dei diritti del Sahara Occidentale, denunciando una presunta violazione del principio di autodeterminazione del popolo Sahraoui, che sarebbe la sola popolazione abitante nel Sahara occidentale. L’Avvocato generale sposa la causa Sarahoui e propone alla Corte di dichiarare che, essendo il principio dell’autodeterminazione una norma di “jus cogens”, in base al diritto consuetudinario e la Carta delle Nazioni Unite, e comprendendo il principio i diritti sulle ricchezze del territorio, i permessi di pesca che il Marocco ha rilasciato ai battelli europei anche per le acque antistanti il Sahara Occidentale, territorio sul quale esercita il potere de facto ma sul  quale non ha sovranità, costituirebbero una violazione del diritto all’autodeterminazione del popolo Sahraoui. La consequenza è che tutto l’acccordo di pesca, anche per la sua parte riguardante le acque territoriali del Marocco deve essere annullato, con effetto retroattivo. A nulla sono servite le prove nella procedura che dimostrano che anche le popolazioni del Sahara hanno tratto benefici sostanziali dal reddito derivato dalle attività di pesca. Se la Corte dovesse seguire il parere dell’avvocato generale, aspettiamoci solo problemi.

    I problemi non sono solo economici, sono anche di carattere giuridico-normativo e politico.

    Puo’ la corte applicare una norma di diritto internazionale? Sì ma non può interpretarla autonomamente, o meglio sostituendosi al giudice naturale. Potrebbe, ma solo se la norma internazionale è chiara e non si presta ad errore. Si tratterebbe quindi di applicazione e non d’interpretazione. Solo la corte internazionale di giustizia e/o la comunità internzionale, vedi Stati e ONU, possono stabilire o comunemente accettare, per consuetune e/o testi scritti, o decisioni, la norma e la sua interpretazione/esecuzione nel diritto internazionale. Esso é certamente la terra della discussione e dei comportamenti di forza unilaterali, ma ciò non toglie che la competenza resta nell’alveo del diritto internazionale.

    Altro problema: può la Corte “riconoscere” l’entità politica in diritto internazionale? Riconoscerà il fronte Polisario, ed il Sahara, come entità di diritto internazionale, senza averne la competenza. Nella sostanza, la cosa che sembra piuttosto inappropriata in questo delicato momento della costruzione europea si sostituirà, contraddicendoli per di più, agli Stati membri sulla scena internazionale, riconoscendo un’entità internaizonale che essi, tutti, rifiutano di riconoscere, dal 1975.

    é il territorio del Sahara occidentale, riconosciuto solo da 34 paesi tra cui, guarda caso, Algeria, Mauritania, Angola, Mozambico, Corea del Nord, Yemen del Sud, Tanzania, Etiopia, Nicaragua, Bolivia, Nigeria, Sud Sudan, Equador…, uno stato anche per l’UE, allorché alcuno stato membro lo riconosce? Se la corte dovesse, come sembra, seguire l’avvocato generale, al quale ha già strizzato l’occhio in una sentenza del 21 dicembre 2016, quando dichiaro’ irrecevibile il ricorso diretto del Fronte Polisario sullo stesso quesito, ma affermò nella motivazione che l’accordo di pesca non poteva valere per le acque davanti il Sahara occidentale, essa, di fatto, si sostituirebbe agli stati membri riconoscendo il Sahara occidentale come entità di diritto internazionale. Non é sua competenza.

    Lo statuto del territorio del Sahara non è chiaro in diritto internazionale, per ammissione della stessa Corte internazionale di giustizia sin dal suo parere del 16 ottobre 1975, data la specificità della situazione a partire dall’accordo tra Spagna, Marocco e Mauritania del 1975. Non c’é accordo a livello internazionale. L’UA riconosce il Sahara, ma alcun stato dell’UE lo fa, insieme ad altri 150. L’organizzazione del referendum, secondo l’accordo del 1988, é difficile, visto che le diverse, e non solo Sahraoui, popolazioni che vivono sul territorio sono nomadi e non hanno, alla stragandissima maggioranza, né documenti d’identità nè domicilio fisso.

    Secondo i principi di sistema del diritto UE, se la corte giudica la légalità dell’atto UE secondo le norme UE e si rifà alle norme di diritto internazionale richiamate dalle prime, tra le quali lo jus cogens, in particolare il principio dell’autodeterminazione dei popoli, così indirettamente incluso nella nozione di legalità UE, può farlo a condizione che l’interpretazione della detta norma importata sia chiara e non suscettibile di discussione, o comunque chiaramente definita dal giudice o organo competente, la corte internazionale di giustiizia e l’Assemblea genrale ONU.

    Conseguenze immediate sarebbero: le attività di pesca saranno sospese; il Regno del Marocco, baluardo dei valori occidentali nella regione dell’ovest africano, sarà trattato da stato criminale; i rappresentanti del Fronte Polisario potranno aprire una procedura per responsabilità contro il Consiglio dei Ministri per centiania di milioni, che il cittadino avrà inutilmente pagato; la Commissione UE, guardiana della legalità nell’applicazione dei trattati, che la Corte di giustizia decida per l’annullamento o per l’interpretazione conforme degli atti che hanno di fatto ratificato l’accordo, dovrà controllarre, senza attendere un solo minuto, si tratta di jus cogens, se tutti gli accordi sottoscritti con paesi terzi siano anch’essi conformi, e modificarne o sospenderne l’execuzione se del caso. Quanti altri casi? La lista potrebbe essere lunga, all’estero, Curdi, popolazioni indiane delle Americhe, Tibet, Cecenia…. E nell’Unione….?

    Ma una tale norma chiara di diritto internazionale non esiste. Lo statuto del territorio del Sahara non è chiaro in diritto internazionale.

    Esiste quindi un problema legato alla formulazione della sentenza e gli effetti giuridici. Nelle sue conclusioni dell’avvocato generale, l’ex ministro belga della Giustizia e Interni dal 1988 al settembre 1995 propone alla Corte di dichiarare invalido tutto l’accordo di pesca, e con valore retroattivo secco, come se non fosse mai esistito, e questo a cinque mesi dall’estinzione dello stesso accordo, che non sarà più in vigore dal 14 luglio 2018, e nel pieno dei negoziati per il suo rinnovo, come per altri due accordi di cooperazione e di scambio di beni agricoli.

    I tempi della procedura fanno pensare male: l’avvocato generale ha letto le sue conclusioni il 10 gennaio e la sentenza sarà, apparentemente, pronunciata, il 27 febbraio. Considerando i tempi delle traduzioni, si può affermare che la decisione della corte è stata presa prima del 10 gennaio. Una tale rapidità fa pensare ad una conferma degli argomenti dell’avvocato generale. Molto probabilmente una dichiarazione di nullità, con effetto retroattivo, perchè il Marocco non ha sovranità sul territorio del Sahara occidentale e in assenza dell’accordo del governo della RASD.

    La corte potrebbe decidere di limitare gli effetti del giudizio dal momento della pronuncia. La corte potrebbe più saggiamente limitarsi ad una sentenza interpretativa, senza annullare gli atti, dando istruzioni alla Commissione affinché rispetti le norme internazionali in questione, con controllo dell’uso e della ripartizione dei vantaggi economici. Ma molto probabilmente la corte giudicherà l’atto comunitario alla luce dell’interpretazione della detta norma internazionale che l’avvocato generale suggerisce. Si farà quindi giudice della legalità comunitaria interpretando una norma di diritto internazionale non chiara, e senza averne la competenza, e correndo il rischio tra l’altro di farsi contraddire dal giudice e organo competenti.

    Last but not least: deciderà la corte l’esistenza di un nuovo principio di rango costituzionale nell’ordinamento giuridico dell’UE, la giurisdizione universale? C’è nel diritto internazionale una norma di jus congens che stabilisce il principio della giurisdizione universale? Un principio esclusivamente di origine giurisprudenziale: la giurisdizione universale del giudice europeo, cioé la corte stessa?

    Il principio che non esiste nel diritto scritto dell’UE. Ma alcune soggettività giudiziarie e politiche avevano voluto far propria, nella storia recente, per volontà di alcune dottrine nazionali, come in Belgio, ad esempio, l’avvocato generale era Ministro della giustizia e degli interni belga dal 1988 al 1995, epoca dell’elaborazione di tale principio, la teoria della giurisdizione universale, il potere cioé di giudicare i delitti contro l’umanità ovunque e da chiunque siano commessi nel mondo, con mandati di cattura inviati a cittadini e capi di stato stranieri. In altre parole, secondo questa teoria, ogni giudice di qualsiasi stato, o  meglio ogni ministero pubblico, avrebbe la competenza di perseguire e far giudicare dal giudice nazionale, chiunque e qualunque autorità nel mondo sia accusabile di aver commesso delitti e crimini contro l’umanità, gravi, etc..

    L’idea é certamente condivisibile in astratto, ma la volontà fu poi ridimensionata. Immaginate quanti giudici nazionali potrebbero emettere tante decisioni contradittorie. Il rischio di avere condanne incrociate, contro cittadini e uomini politici dell’altro stato che condanna di ritorno…

    Per non parlare del comportamento delle superpotenze, che usano e abusano dei cosiddetti principi di jus cogens, come l’autodeterminazione dei popoli, se di una parte, o il rispetto dei diritti dell’uomo, se dell’altra parte, magari interessata al petrolio nel sottosuolo, per frantumare quel principio di sovranità tanto vituperato quando l’altro pensa e agisce diversamente… ma che, guarda caso, quel principio di sovranità che niente altro é se non il prolungamneto e l’evoluzione del principio dell’autodeterminazione dei popoli che si pretende proteggere… Che puzzle la razionalità, del giudice…sovrano…!

    Azelio Fulmini

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