Bail In

  • Il Bail in e i Mrel: il fattore temporale

    Nella primavera del 2015, gentilmente ospitato da Il Gazzettino, scrissi un breve intervento relativo ai pericoli per i piccoli risparmiatori che la legge in via di approvazione al Parlamento Europeo, conosciuta col nome di “bail-in”, avrebbe comportato. Ricordo perfettamente che il mio intervento fu oggetto di scherno da parte di molti dirigenti delle banche e persino dei sindacati i quali affermavano come non avessi compreso il contenuto della nuova normativa e che mai si sarebbero potuti coinvolgere i correntisti con depositi superiori ai 100.000 euro come i titolari di obbligazioni nel rischio d’impresa allegato ad un default di un istituto bancario.

    La storia poi ha insegnato come quella legge venne approvata con l’obiettivo di evitare l’intervento degli Stati sovrani, quindi attraverso il ricorso alle finanze pubbliche per risanare un istituto bancario in difficoltà ma solo coinvolgendo così clienti correntisti  e titolari di obbligazioni.

    Questa nuova normativa entrò in vigore successivamente ai pesanti interventi statali della Francia e della Germania le quali elargirono la prima alla BNL Paribas 92 miliardi di risorse pubbliche in quanto incagliata nei fondi subprime statunitensi mentre la seconda utilizzò sempre risorse pubbliche per riportare in equilibrio finanziario le Casse di Risparmio tedesche.

    La vicenda della approvazione  della legge che introduceva il Bail in dimostra essenzialmente quale sia il livello di preparazione della nostra classe dirigente e dei parlamentari italiani all’europarlamento i quali non capiscono, non conoscono e non hanno le competenze minime per valutare e comprendere gli effetti dell’approvazione di una legge tanto rivoluzionaria nel campo del risparmio. Un cambiamento epocale e portatore peraltro di un effetto immediato relativo al rapporto fiduciario tra risparmiatore ed istituto bancario. Senza poi dimenticare come le aziende debbano così aggiungere al rischio d’impresa legato alla propria attività anche quello bancario relativo ad un possibile dafault finanziario dell’istituto presso il quale si utilizzano i conti di servizio. Sembra paradossale come ora questo medesimo scenario proponga gli stessi protagonisti per quanto riguarda lo scenario europeo i quali, nel versante italiano (dove prende forma la nuova compagine governativa uscita dalle ultime elezioni), sono entrambi protagonisti di una situazione essenzialmente molto simile, sia nello svolgimento che negli effetti disastrosi, di quella relativa alla gestazione del Bail–in.

    Il Bail in, va ricordato, rappresenta ancora oggi un’anomalia economica e giuridica in quanto attraverso una norma europea vengono sostanzialmente modificati la forma ed il contenuto  dei  contratti per gli obbligazionisti e titolari di conti correnti sopra i 100.000 euro: da semplici contratti di servizio a veri e propri contratti di sottoscrizione di rischio. Una trasformazione che porta con se l’effetto paradossale che rispetto agli azionisti (quindi i veri sottoscrittori dei titoli di rischio) costoro non possano neppure intervenire all’interno della gestione come della scelta del management dell’istituto bancario stesso rispetto ad un azionista. In altre parole il cambiamento radicale del contratto rappresenta ancora oggi una violazione dei diritti dei consumatori i quali dovevano venire informati della modifica relativa alla tipologia di contratto ed eventualmente avere la possibilità di sottoscriverlo o meno. La rescissione del contratto rappresenta cioè una garanzia per i contraenti la quale nel caso specifico non viene neppure presa in considerazione da parte dell’autorità europea.

    Ora, in considerazione del nuovo programma del governo entrante, si intende modificare la struttura normativa del Bail in, dimenticando, tra l’altro, come le normative europee abbiano una forza di legge superiore rispetto a quelle nazionali, come le norme di ogni singolo Stato membro.

     

    Tornando invece ad uno scenario prossimo futuro, esattamente come nel 2015 questa ipotesi di modifica normativa viene presa in considerazione senza che la classe politica italiana, e ancor peggio la prossima classe governativa, valuti il significato e soprattutto il contenuto delle prossime scelte strategiche della BCE in relazione all’introduzione del Mrel (Minimum Requirement for own founds and eligible Liabilities). E’evidente come la BCE tema una grande e prossima situazione di default finanziario del sistema bancario nazionale ed internazionale. Partendo da una simile considerazione e mossa da tale timore intende obbligare tutti gli Istituti bancari ad emettere un titolo obbligazionario (il Mrel appunto) che possa venire incluso nella sottoscrizione dei rischi in caso di default per un valore pari al 8% del patrimonio generale. Quindi un titolo di risparmio da proporre anche alla clientela privata ma che rientri anche tra i titoli sottoposti al rischio d’impresa. Quindi, esattamente come nel 2015, “a loro insaputa”, i parlamentari italiani presenti all’interno del Parlamento Europeo assistono all’introduzione di una nuova normativa relativa al settore bancario senza valutarne gli effetti. Sempre “a loro insaputa” i prossimi governanti intendono cambiare una legge come quella del Bail–in, mentre il contesto relativo ai default bancari attraverso la BCE e la nuova introduzione del Mrel sta assumendo connotati decisamente più impegnativi e complessi.

    L’allargamento dei sottoscrittori di titoli di risparmio nel caso di un default finanziario offre l’immagine ma soprattutto la sostanza di una autorità finanziaria europea la quale opera al fine di allargare la platea di risparmiatori “responsabili” soprattutto attraverso i propri titoli, allargando così la platea dei sottoscrittori del rischio bancario ben oltre i singoli azionisti.

    Va ricordato come i Mrel vengano considerati, dalla autorità monetaria europea, il completamento di un quadro normativo iniziato con il Bail-in.

    Sembra incredibile come nella scena economica italiana la tempistica non venga considerata fondamentale nella elaborazione e preparazione dei piani strategici economici e normativi di sviluppo. Valutare le dinamiche economiche e finanziarie indipendentemente dal fattore temporale equivale a non comprenderle.

     

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