Tar

  • Il caso del bitumificio nel Parco del Trebbia arriva al Consiglio di Stato

    Il comitato dei cittadini di Gossolengo “No al bitume – Sì al parco del Trebbia” ha formalizzato il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che ha convalidato la scelte dell’amministrazione del Comune del piacentino di realizzare un bitumificio lungo il fiume Trebbia, all’interno dell’omonimo parco. Decisione sofferta, come tiene a sottolineare il comitato ricordando anche i costi sostenuti dagli aderenti al comitato stesso, il ricorso è motivato da una concezione dello sviluppo locale affidata al turismo piuttosto che a impianti quali il bitumificio, nonché dal desiderio di tutelare la biodiversità del posto e la salute di chi ci vive. Al di là dei principi, i motivi tecnici per cui si ritiene scorretta la sentenza del Tar sono individuati in un’erronea interpretazione (da parte del Tar) delle norme in base a cui sono state concesse le autorizzazioni all’impianto, in un’inadeguata valutazione dei rischi per l’ambiente (aria, acqua, terreni) che l’impianto autorizzato comporta e in procedure troppo sbrigative rispetto alla gravità della decisione in questione (autorizzazione dell’impianto) che avrebbe richiesto invece passaggi più ponderati. La legge regionale 19/2009, si legge nel ricorso, stabilisce espressamente che “non è ammesso l’insediamento di nuovi impianti di trasformazione di inerti nell’ambito del Parco e delle aree contigue” mentre l’autorizzazione concessa al bitumificio “non ha tenuto conto” delle prescrizioni procedurali fissate da quella stessa legge in virtù del principio enunciato, diversamente da quanto ha ritenuto il Tar che “ha valutato solo superficialmente i profili di illegittimità dell’autorizzazione” (non meno facilone, si sottolinea, è stato il Comune di Gossolengo nell’esprimere le valutazioni preliminari all’autorizzazione).

    Nel dettaglio, il ricorso lamenta (ed illustra) 7 motivi per cui la sentenza del Tar dell’11 gennaio va annullata, così riassunti:

    – un’erronea valutazione espressa dal Consiglio Giudicante circa il combinato disposto degli Articoli 55 e 56 delle NTA (norme tecniche di attuazione) del PIAE 2011 (Piano delle attività estrattive) del 2011 con particolare riferimento alla compatibilità delle zone per Impianti Fissi di lavorazione inerti;

    – una contestabile determinazione del Consiglio Giudicante laddove esplicita che anche l’eventuale mancata attuazione del PSQA (Piano di sviluppo e qualificazione ambientale) … non potrebbe determinare l’annullamento dei provvedimenti autorizzativi;

    – un’erronea valutazione circa l’impatto acustico generato dalla nuova installazione e i relativi rilevamenti effettuati;

    – la mancata rappresentatività dei dati utilizzati nello studio sulla ricaduta degli inquinanti;

    – l’erronea valutazione circa l’evidente unicità e inscindibilità del Progetto di sviluppo industriale dell’area nelle sue varie componenti (Area Deposito Rifiuti, Impianto Conglomerati Bituminosi, Ampliamento aree di Cava) e necessità della Valutazione di Impatto Ambientale Cumulativa;

    – mancata valutazione di un motivo di ricorso presentato;

    – errata valutazione circa il motivo di ricorso riguardante l’Interferenza con Falda e rischi idrogeologici associati all’area di cava.

    Mentre si affida ai magistrati e prosegue il raccordo con le associazioni ambientaliste (Legambiente in primis), il comitato preannuncia anche la prosecuzione della vigilanza sull’impatto che l’impianto in via di realizzazione ha sul territorio circostante e delle attività di coinvolgimento della popolazione tramite iniziative di informazione e sensibilizzazione, nonché di raccolta fondi (chi vuole può versare un contributo sul cc 302847/06 della filiale Cariparma di Gossolengo, intestato a “Comitato no al bitume sì al Parco del Trebbia”, Iban IT25K0623065320000030284706).

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