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Corsa contro il tempo per esercitare la detrazione IVA

Il DL. 50/2017, in vigore dal 24 aprile del 2017, ha profondamente modificato i termini a disposizione degli operatori per esercitare il diritto della detrazione IVA. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 19 del Dpr 633/1972, “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Si passa quindi dai precedenti due anni agli attuali quattro mesi. In proposito si veda il seguente esempio: una fattura datata dicembre 2017 e ricevuta oltre i termini del periodo di liquidazione (16 gennaio per i contribuenti mensili) deve essere registrata, pena la decadenza del diritto alla detrazione dell’imposta, entro il 30 aprile 2018 (termine per l’invio della dichiarazione IVA dell’anno 2017, periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile) e la relativa imposta deve concorrere alla dichiarazione IVA dell’anno 2017.

Da subito la novella, dettata da ragioni tese al contrasto delle frodi IVA (così come si legge nella relazione tecnica al citato decreto), ha suscitato l’effervescente dibattito di illustri commentatori che hanno sollevato sia problemi di compatibilità con la normativa comunitaria, sia problemi tecnici nell’esercizio del diritto alla detrazione. Dopo i primi vivaci commenti, la questione si è assopita, posto il non immediato impatto, per risorgere con rinnovato e comprensibile vigore in questi giorni in cui gli operatori del settore si trovano a dover disbrigare il bandolo della matassa.
I puristi, hanno una chiave di lettura più aderente al termine letterale della norma, che è quella sposata anche da chi scrive e illustrata sinteticamente nella prima parte del presente intervento. Una chiave di lettura più morbida è sostenuta da chi ritiene che per esercitare il diritto alla detrazione sia necessaria la fattura e quindi solo da tale momento decorrerebbero i termini di cui all’art. 19. Questa tesi, per altro sostenuta anche da ANC, trova le sue fondamenta in alcune pronunce della Corte di Giustizia (causa C-152/02) e in altre cause pendenti. Tuttavia, a discapito dell’applicabilità di tale modus operandi, si osservi che, se è vero che la fattura è necessaria per esercitare il diritto alla detrazione IVA, è pur vero che il committente / cessionario che non riceve per tempo la fattura è tenuto ad emettere autofattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione e a versare la relativa imposta. Stante ciò, anche la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare l’imposta di quelle fatture ricevute oltre i termini, andrebbe valutata con molta attenzione. Inoltre, tale seconda chiave di lettura, aggirerebbe la ratio della norma tesa appunto a semplificare i controlli incrociati dell’Agenzia per individuare in maniera più pronta e agevole le frodi IVA.
Una breve parentesi va riservata ai contribuenti minori il cui reddito viene determinato con il principio di cassa (Legge 232/2016): tali soggetti possono, tramite apposita opzione, tenere esclusivamente i registri IVA senza annotare i relativi incassi e pagamenti. In tal caso le fatture si ritengono incassate e pagate al momento della registrazione. La stretta sui tempi di detrazione IVA comporterà effetti anche ai fini delle imposte dirette: le fatture di acquisto del 2017 potranno sì essere registrate nei primi mesi del 2018, rimandando a tale esercizio il relativo costo, ma non oltre aprile pena la perdita del diritto alla detrazione.

A gran voce è richiesta l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate per gli auspicabili chiarimenti che, salvo interpretazioni favorevoli al contribuente, dovrebbero ricalcare l’interpretazione restrittiva dei 4 mesi a disposizione per esercitare il diritto alla detrazione. A tale proposito, piuttosto che attendere interpretazioni di parte favorevoli, sarebbe opportuno che il legislatore rivedesse in maniera chiara la norma anche con riferimento ai possibili contrasti con quella comunitaria.

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