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Le spese che si possono detrarre dal 730

In sede di presentazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi ai fini del versamento delle relative tasse si possono detrarre diverse spese e l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali spese e in che misura possono essere sottratte dall’ammontare su cui si calcola quanto dovuto al fisco.

Quali sono le spese mediche detraibili:

l’Agenzia delle Entrate chiarisce anzitutto che è detraibile dall’imposta lorda una somma pari al 19% delle spese sanitarie sostenute nel 2018, per la parte di spesa che ecceda la somma di 129,11 euro (se si è speso un importo pari o inferiore a quella somma non c’è alcuna detrazione). Le spese che si possono detrarre sono quelle sostenute nell’interesse di chi fa la dichiarazione dei redditi o dei familiari fiscalmente a carico del dichiarante, la detrazione spetta anche per i familiari non fiscalmente a carico, ma solo se affetti da patologie le cui cure sono esenti da ticket, per i costi medici correlati a queste patologie e fino al limite massimo annuo di 6.197,48 euro. Inoltre potranno essere detratte anche le spese pagate dagli eredi per un parente deceduto, anche se questo non era fiscalmente a carico, purché il pagamento sia avvenuto dopo la sua morte.

Le spese per la salute che, conservando la documentazione di spesa (scontrini, fatture o ricevute) possono essere portate in detrazione sono:

  • prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • prestazioni specialistiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Sono detraibili dalla dichiarazione 2019 relativa ai redditi 2018, nella misura del 19% anche le spese per i mutui, in particolare gli interessi passivi e gli oneri accessori (tra i quali rientrano anche i costi degli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali, i costi per l’istruttoria e la perizia sull’immobile e il costo del notaio escluso quello relativo all’atto di compravendita).

I casi in cui il 19% del costo si può detrarre dall’imposta lorda sono:

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
  • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

Sono detraibili, sempre nella misura del 19%, le spese per l’istruzione di scuola primaria, secondaria e dell’infanzia, svolta presso scuole statali o paritarie private. La detrazione spetta sui costi di frequenza di scuole materne (infanzia), scuole elementari e medie (primarie e secondarie di primo grado) e scuole superiori (secondarie di secondo grado), inclusi i corsi istituiti secondo il vecchio ordinamento presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. In questa voce rientrano le tasse scolastiche e i contributi, compresi i servizi di mensa, i servizi di pre e post scuola e i costi di gita scolastica. Non rientrano invece le spese di cancelleria, i costi dei testi per scuola secondaria di primo e secondo grado e il servizio di trasporto scolastico. La detrazione può essere operata fino ad un importo massimo annuale per studente di 786 euro. Anche sui costi sostenuti per la frequentazione di corsi universitari si applica una detrazione del 19% che vale per gli esborsi sostenuti per pagare le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso), ulteriori tasse per esami di profitto e di laurea, il costo per partecipare ai test di accesso ai corsi di laurea (non sono invece detraibili i costi di cancelleria, dei testi di studio e dei trasporti).

I corsi di istruzione che danno diritto a questa detrazione sono:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento;
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.  Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

Ancora, si possono portare in detrazione, sempre nella misura del 19%, le spese per attività sportive dilettantistiche di ragazzi dai 5 ai 18 anni, fino a un importo massimo e complessivo di spesa annuale pari a 210 euro. La spesa consiste nell’iscrizione annuale o nell’abbonamento a strutture sportive, quali palestre e piscine.

Detraibili nella stessa misura anche i canoni di locazione stipulati, da L. 431/1998, per gli studenti fuori sede, nonché i costi di eventuali contratti di ospitalità o assegnazione stipulati con enti, cooperative, ecc. Requisito per la detrazione è l’iscrizione ad un corso di laurea ubicato in un comune differente da quello di residenza, distante da questo almeno 100 km. La spesa è detraibile per un importo massimo di 2.633 euro.

Spese detraibili per l’assistenza personale

Si possono portare in detrazione, sempre nella misura del 19%, le spese sostenute per l’assistenza personale da parte di addetti per persone non autosufficienti (cioè che hanno bisogno di aiuto o sorveglianza per almeno una tra queste attività: alimentarsi, vestirsi, deambulare e prendersi cura della propria igiene). nel compimento degli atti di vita quotidiana e con un reddito complessivo che non superi 40.000 euro. La detrazione è calcolata su una spesa massima annuale di 2.100 euro, che rimane tale anche quando più persone concorrono a pagare le spese di assistenza.

Sono soggette a detrazione del 19% anche le spese funebri, a prescindere dal vincolo di parentela con il defunto, purché siano state corrisposte in conseguenza dell’evento morte. Non sono quindi detraibili le spese sostenute prima del decesso della persona, quali quelle per acquisto preventivo di loculo. La detrazione riguarda tutte le spese di onoranze, sepoltura e trasporto, fino ad un limite di spesa di 1.550 euro.

Stessa detrazione spetta infine anche per le spese di intermediazione immobiliare. Si tratta dei compensi, a prescindere da come vengono chiamati, versati ai così detti agenti immobiliari per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale. L’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 1.000 euro l’anno, purché l’importo sia indicato nell’atto di cessione della casa.

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