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In attesa di Giustizia: a proposito di esigenze cautelari

E’ recente la notizia della cattura, insieme ad altre persone, di Lara Comi, ex europarlamentare di Forza Italia, per fatti di corruzione risalenti all’epoca in cui aveva quel ruolo politico.

La privazione della libertà personale, anche se con la misura graduata degli arresti domiciliari e pur senza aver letto una sola riga del provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, resta un   mistero senza alcuna giustificazione; chi ha la pazienza di leggere questa rubrica ben sa che per chi la cura non è abituale scendere in valutazioni di vicende di cui non abbia un’approfondita conoscenza ma questa è l’eccezione che conferma la regola. E vediamo perché.

Per disporre l’arresto di un cittadino devono ricorrere contemporaneamente due ordini di presupposti: gravi indizi di colpevolezza (quindi non semplici sospetti) raccolti nel corso delle indagini ed esigenze cautelari, cioè a dire dei possibili (anzi, probabili) pericoli connessi al permanere in libertà della persona indagata e che possono essere scongiurati solo privandola della libertà medesima.

I cosiddetti pericula libertatis previsti dalla legge sono tre: quello di ripetizione del reato, l’inquinamento delle prove e il pericolo che l’indagato si dia alla fuga.

Senza conoscere, si ripete, una sola riga del fascicolo processuale e dell’ordinanza di custodia destinata a Lara Comi è agevole contestarne la fondatezza senza entrare nel merito degli indizi di colpevolezza che sarebbe, invece, assolutamente fuori luogo, ferma restando la presunzione di innocenza: ma andiamo per ordine.

La donna, che è incensurata ed a carico della quale non vi sono altre indagini in corso, non è stata rieletta nella recente tornata europea e non consta che ricopra altri ruoli pubblici che la rendano possibile autrice di altri reati della stessa natura o indole. Il che porta ad escludere la prima delle esigenze cautelari.

La seconda è quella legata a garantire la genuina acquisizione delle prove: ebbene, di questo procedimento si parlava da tempo, ne hanno riferito organi di stampa e – come sembra – nella stessa ordinanza di cattura si fa riferimento alla circostanza che l’indagata fosse consapevole anche di essere intercettata come in effetti era. Dunque, se si volevano inquinare gli elementi di prova lo si sarebbe già fatto molto prima evitando che venissero raccolti quei “gravi indizi di colpevolezza” posti a fondamento dell’arresto che diversamente non ci sarebbero o sarebbero parzializzati. Anche la seconda esigenza è inesistente.

Da ultimo resta il pericolo di fuga per escludere il quale è sufficiente notare che Lara Comi non è stata mandata in carcere ma, come si è detto, agli arresti domiciliari: misura che non è possibile applicare proprio quando vi sia il rischio che l’indagato, facilmente, fugga.

E allora, perché Lara Comi è stata arrestata? Il provvedimento di cattura pare che contenga una serie di valutazioni pseudo sociologico-antropologiche che nulla hanno a che vedere con il diritto penale e processuale penale e che, comunque sia, non competono a un magistrato. Siamo, però, in questo caso ai rumors che vanno misurati per quello che sono. L’ipotesi più probabile, sfortunatamente, è che si sia al cospetto di un’ennesima manifestazione dell’ indole manettara tipica del cosiddetto “rito ambrosiano” che dai tempi di Mani Pulite ha offerto di tutto fuorché l’immagine di un equilibrato approccio al tema delle garanzie costituzionali e processuali legate al rispetto della libertà personale.

Un sistema che ha prodotto epigoni del “tutti dentro” del calibro di Piercamillo Davigo. Ma la Giustizia è un’altra cosa.

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