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Appalti, qualche miglioramento alla nuova disciplina è stato apportato

La normativa sugli appalti e subappalti è stata profondamente incisa dal DL 124 del 2019 che ha modificato le modalità di versamento delle ritenute e dei contributi sui redditi da lavoro dipendente. Come ricorderete, avevamo scritto, a ridosso della pubblicazione del decreto, evidenziando criticità e discriminazioni insite nella nuova norma e auspicando interventi legislativi risolutori.

In effetti, qualche miglioramento nella versione definitiva è stato apportato, anche se siamo lontani dai canoni di semplicità e snellimento burocratico che servirebbero a far ripartire il sistema economico del nostro Paese.

Veniamo alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2020. L’art 17 bis del Dlgs 241 del 1997, introdotto dal citato DL 124, ha previsto l’obbligo, a determinate condizioni che vedremo, per le imprese appaltatrici e subappaltatrici, di versare le ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e i relativi contributi, escludendo la possibilità di compensarle con eventuali posizioni creditorie, in deroga alle regole comuni.

Dall’altro lato, al committente è stata attribuita una funzione di controllo sul corretto operato dell’impresa appaltatrice, dovendo verificare la corrispondenza dei conteggi dei modelli F24 con l’elenco dei lavoratori impiegati presso di sé, il dettaglio delle ore lavorate, la retribuzione corrisposta e le ritenute operate. In caso di discrepanze il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi fino alla concorrenza del 20% del valore dell’opera, o fino al minor importo non versato, e dovrà effettuare un’apposita segnalazione all’agenzia delle entrate entro 90 giorni.

L’art.17 bis del citato Dlgs si applica ai committenti che affidano l’esecuzione di una o più opere o servizi ad un’impresa appaltatrice per un importo complessivo annuo superiore a duecentomila euro.

Vengono presi in considerazione tutti i contratti di appalto o subappalto, comunque denominati, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del Committente con impiego di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

La normativa in questione potrà essere disapplicata purché l’impresa appaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento, soddisfi i seguenti requisiti:

1)            sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell’ultimo triennio versamenti complessivi nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei propri ricavi;

2)            Non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito (per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali) per importi superiori a cinquantamila euro.

La sussistenza di detti requisiti dovrà risultare da un idoneo certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate con validità di quattro mesi. Da questo punto di vista, pertanto, rimangono inalterati i possibili effetti discriminatori nei confronti delle imprese neo costituite già rilevati a ridosso dell’emanazione del decreto legge.

I miglioramenti apportati sono veramente limitati, rispetto alla versione originaria della norma che aveva suscitato sgomento negli addetti ai lavori, e si riducono, in realtà, nell’aver eliminato l’inversione dell’onere di versare le somme delle ritenute operate che era stato inizialmente traslato in capo al committente.

In effetti, resta, in primis, l’impossibilità di versare le ritenute compensando eventuali posizioni creditorie, con evidenti ricadute negative per la gestione finanziaria delle imprese, già fortemente compromessa dal lungo periodo di credit crunch a cui sono state sottoposte da parte degli istituti bancari. Si complica, inoltre, la gestione delle ritenute e dei relativi versamenti che dovranno essere fatti in maniera distinta per la parte attribuita a ciascun committente al fine di consentire i controlli di cui abbiamo detto.

Qualche difficoltà, non da poco, potrebbe derivare dal fatto che il limite di duecentomila euro annui si riferisce a tutti i contratti stipulati e, quindi, potrebbe generare l’obbligo di rispettare la normativa in questione in maniera retroattiva con evidenti criticità. Si pensi al caso di due imprese legate da rapporti di appalto che stipulano vari contratti in corso d’anno e solo con la sottoscrizione dell’ultimo superano detto limite: ebbene la normativa si applica a tutti i contratti stipulati e non solamente all’ultimo. Questa almeno la chiave di lettura proposta dall’Agenzia delle Entrate in occasione del forum di Italia Oggi. Gli evidenti problemi legati alla possibile retroattività potrebbero essere risolti facendo decorrere la normativa solo dal momento successivo al superamento del limite e, ovviamente, ai contratti ancora in essere.

Un altro aspetto problematico è legato al luogo di svolgimento del contratto: la norma parla di quelli caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del Committente. A tale proposito come verranno identificati i cantieri esterni? L’applicazione letterale sembrerebbe escluderli (almeno se di durata minima), anche se, probabilmente, la ratio posta a base della norma porterebbe a ricomprenderli.

Non si dimentichi, infine, che la novella fa riferimento all’uso di beni strumentali del committente, indipendentemente dal valore degli stessi. Se ne dovrebbe desumere che, un contratto di appalto a prevalente uso di manodopera svolto presso la sede del committente ma utilizzando beni strumentali, ancorché di modico valore, di proprietà dell’appaltatrice sia escluso dalla disciplina. A tal proposito si immagini l’impresa di pulizia che svolge il servizio presso il committente utilizzando scope e ramazze proprie: siamo certi che l’esclusione sarebbe legittima e genuina nonché sposi le motivazioni che hanno indotto il legislatore al varo della nuova disciplina?

Come anticipato, quindi, la complessità della legge è evidente e non adeguata alle esigenze di semplificazione del sistema da più parti auspicate e necessita, senza dubbio, di ulteriori chiarimenti ufficiali che sarebbe opportuno arrivassero prima della metà di febbraio, quando scadrà il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese di gennaio.

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