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In attesa di Giustizia: Basso Impero

Il 26 febbraio, dunque in questi giorni, è convocato un tavolo di concertazione presso il Ministero della Giustizia con oggetto il disegno di legge sulla riforma del processo penale. Sua Eccellenza il Guardasigilli sarà sorridente come sempre, compiaciuto di una proposta che – tuttavia –  si può definire in un solo modo: inguardabile. Un progetto che ha stravolto completamente il lavoro certosino che allo stesso tavolo avevano faticosamente condiviso l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Unione delle Camere Penali, il Consiglio Nazionale Forense e l’Ufficio Legislativo del Ministero.

L’accordo individuava tre aree di intervento per ridurre i tempi del processo: potenziamento dei riti alternativi (patteggiamento e giudizio abbreviato) e della funzione filtro della udienza preliminare sulle imputazioni di opinabile sostenibilità in giudizio ed una corposa depenalizzazione perché il nostro sistema penale è zeppo di “reati nani” che ingolfano il motore di Procure e Tribunali e potrebbero essere trasformati in illeciti amministrativi sanzionati con sola pena pecuniaria che è probabile che sia più deterrente, più immediata ed efficace e meno onerosa per lo Stato nella sua gestione piuttosto che un processo.

Sarebbe complesso entrare in questa sede nel dettaglio dell’articolato ma qualche esempio può essere di interesse. Forse basterebbe dire che il mancato rispetto dei tempi previsti per la conclusione di ogni fase del processo, profilo cruciale, comporterebbe una mera conseguenza disciplinare per i magistrati che ne siano responsabili ma solo se conseguenza di dolo o colpa grave. Provate a inserire su Google “responsabilità magistrato colpa grave o dolo” sulla base della vigente normativa il risultato è: 0 tondo.

Vi è poi l’affidamento ai vertici delle Procure della individuazione periodica, con assoluta discrezionalità e dispari determinazione da territorio a territorio, dei procedimenti da trattare in via prioritaria: una sostanziale elusione del parametro costituzionale sulla obbligatorietà dell’azione penale con licenza di arbitrio destinandone altri all’oblio della prescrizione che si interromperebbe solo in un momento successivo. Altrettanto incostituzionale la norma che vorrebbe l’appello praticabile solo se il difensore viene munito di una procura speciale “ad hoc” rilasciata dopo la sentenza di condanna di primo grado: e con l’imputato non più reperibile dal difensore, anche solo temporaneamente e con una manciata di giorni per risolvere il problema come la mettiamo?  Come la mettiamo soprattutto con l’articolo 24 che afferma che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento? Ma della Costituzione, lo abbiamo scritto in altre occasioni, non sembra interessare a nessuno e su nessuno dei Colli: tanto è vero che nei giorni scorsi altre previsioni della c.d. “Spazzacorrotti”, dopo la prima già dichiarata incostituzionale e di cui si è trattato recentemente in questa rubrica, altre sono state ritenute meritevoli di scrutinio e trasmesse dalla Cassazione al Giudice delle Leggi.

Sistema a basso livello di garanzie, superfetazione delle condotte da ritenersi penalmente rilevanti: così lo Stato, questo Stato, regola i suoi conflitti sociali con interventi dettati dalla emergenza – o presunta tale – del momento invece che dislocare ed impiegare efficacemente risorse economiche ed umane.

E la preponderanza del diritto penale è tipica degli Stati autoritari con la eccezione parziale del nostro Codice Rocco che risente di influenze liberali più che di regime. In termini di legislazione assistiamo a qualcosa che sembra ispirato dal Codice Teodosiano con il trionfo del diritto criminale e della pubblica repressione.

Altro che attesa di Giustizia: aspettiamoci cose da Basso Impero.

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