Attualità

Le imprese e la nuova emergenza coronavirus

Impazza da qualche giorno la nuova emergenza per la rapida diffusione del coronavirus in alcune zone del nostro Paese.

Le cosiddette “zone rosse” sono state interdette alla circolazione e nessuno può entrare o uscire salvo particolari casi sottoposti, comunque, all’autorizzazione del prefetto. Le Regioni del nord Italia, al momento, hanno emanato ordinanze che prevedono la chiusura di scuole, musei, palestre nonché la sospensione di manifestazioni sia sul suolo pubblico che privato con l’obiettivo di arginare la diffusione del virus.

E’ chiaro che in questo clima di emergenza sanitaria, l’imprenditore, chiamato a vigilare sulla sicurezza sul lavoro (ex D.lgs 81/2008), dovrà rivalutare il proprio documento programmatico di sicurezza e adottare le misure di prevenzione ritenute più idonee. Potrebbe essere opportuno, in tale ambito, coinvolgere il medico del lavoro al fine di implementare misure igieniche straordinarie e di diffondere i protocolli sanitari di emergenza varati dalle autorità preposte.

Sarà opportuno valutare con attenzione gli spostamenti dei lavoratori, eventualmente riprogrammando trasferte e viaggi, laddove ritenuto opportuno, anche in considerazione delle destinazioni. Ove possibile, sarà da incentivare l’uso delle nuove tecnologie che consentono di effettuare riunioni a distanza e lo svolgimento delle attività lavorative da casa (smart working). Saranno da privilegiare e incentivare, possibilmente, i trasporti individuali rispetto a quelli collettivi in modo da ridurre le possibilità di contagio.

In alcuni casi ci si potrà trovare di fronte alla sospensione dell’attività lavorativa imposta dalla pubblica autorità, che comporterà l’impossibilità temporanea alla prestazione per causa di forza maggiore. Di conseguenza sarà sospeso sia l’obbligo del lavoratore di eseguire la propria opera, sia quello del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e i contributi, salvi ovviamente accordi particolari tra le parti.

La particolare situazione che si dovrà fronteggiare potrà sicuramente giustificare la richiesta della CIGO o l’intervento dei fondi bilaterali di solidarietà.

Per quanto possa essere sospesa la prestazione lavorativa, si ricorda che non viene meno il rapporto di lavoro e, pertanto, rimarranno salvi gli obblighi di non concorrenza e di fedeltà.

Dell’ultima ora la notizia della firma da parte del Ministro Gualtieri del decreto che sospende gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti delle zone colpite da coronavirus in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. In particolare saranno congelati i versamenti delle imposte e delle ritenute per i contribuenti e le imprese dei Comuni in cui sono state messe in atto le misure di contenimento (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’). I versamenti saranno da effettuare in un’unica soluzione entro il mese successivo. Anche le cartelle di pagamento saranno interessate dalla sospensione.

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