Attualità

Un punto di vista sul diritto di visita del genitore non collocatario ai tempi del covid-19

Avv. Irene Margherita Gonnelli

Sin dall’inizio del periodo emergenziale che stiamo vivendo, i genitori separati, di diritto o di fatto, si sono trovati a porsi il problema se, in un simile frangente in cui molte nostre libertà sono, per forza di cose, limitate, il loro di diritto di visita ai figli collocati presso l’altro genitore rimanesse invariato.

Tornando indietro all’8 marzo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in tale data ha iniziato l’iter che, in poco tempo, avrebbe portato ad inibire, sull’intero territorio nazionale, la mobilità e la socialità, nell’ottica del contenimento dell’epidemia.

Nella vigenza del predetto decreto, tuttavia, complici le chiare indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul proprio sito internet, non sono state favorite interpretazioni restrittive del diritto del genitore non collocatario a recarsi al domicilio dell’altro genitore per prendere con sé il figlio e portarlo alla propria abitazione e di ivi riaccompagnarlo.

Ed infatti, il Tribunale di Milano, pronunciando in via d’urgenza, ha confermato, in data 11 marzo 2020, che il genitore poteva continuare ad esercitare il proprio diritto di visita in conformità alle modalità previste dal giudice che si era occupato della separazione, del divorzio o dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Il quadro si è fatto, seppure per un breve periodo di tempo, più confuso, in seguito al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, ed in particolare al divieto, ivi contenuto, per tutte le persone, di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovassero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Tale formulazione ha portato a chiedersi se il diritto di visita del genitore fosse configurabile come una “assoluta urgenza”, e dunque tale da consentire gli spostamenti.

Una riflessione obbligata, che troppo spesso ha scontato prese di posizione aprioristiche, ma che, invero, ha una portata di assoluta rilevanza.

Ebbene, a fronteggiarsi sono due diritti costituzionalmente garantiti: il diritto/dovere del genitore di mantenere, istruire ed educare i figli, cui corrisponde il diritto di questi ultimi (art. 30 Cost.) ed il diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Non sembra davvero possibile porre tali diritti in ordine assoluto di importanza, essendo, a ben vedere, intrinsecamente compenetrata nella cura che il genitore ha il diritto ed il dovere di avere verso il figlio la tutela della salute di quest’ultimo.

In un simile quadro, sono stati emessi provvedimenti giudiziari, ed in particolare il riferimento è alle decisioni della Corte di Appello di Bari e del Tribunale di Napoli, entrambe del 26.03.2020, che hanno deciso di sospendere le visite paterne ai figli, sostituendole con videochiamate.

Se si condivide la necessità di valutare, caso per caso, la situazione della famiglia – e, del resto, la logica del caso concreto è quella che pare meglio adattarsi al diritto di famiglia – non sembra invece che siano i provvedimenti governativi a spingere in tale direzione.

Ed infatti, ben presto sul sito della Presidenza del Consiglio si è chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro” e che “tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

A livello normativo, pertanto, possiamo certamente affermare con sicurezza che, oggi, ogni genitore che non viva con la prole può spostarsi, anche da un Comune all’altro, per prendere con sé i minori onde consentire l’esplicarsi del diritto di visita.

Ciò verrà fatto nel rispetto di quanto previsto dal giudice, ove tra i genitori fosse già stato dato un provvedimento relativo all’affidamento ed alle visite, oppure, ove non si sia ancora avuta una decisione giudiziaria, secondo l’accordo che i genitori hanno la facoltà di raggiungere.

Tale chiarimento di massima da parte del Governo si rivela senz’altro apprezzabile, in quanto funzionale ad evitare l’accesso alla giustizia, ed il conseguente contenzioso, in tutte quelle situazioni che non manifestano particolarità tali, in termini di rischio sanitario, da meritare di essere sottoposte alla valutazione di un giudice.

Tuttavia, rimangono prive di tutela – rectius, anche di questa tutela – le famiglie disgregate che ancora non hanno avuto una regolamentazione giudiziaria, e nelle quali non si riesce a raggiungere un accordo tra i genitori sul diritto di visita.

Al riguardo, è essenziale rammentare ai genitori che un diritto di rango costituzionale, quale il diritto del bambino ad un tempo significativo di cura da parte di entrambe le figure genitoriali, che altro non è che l’altra faccia del diritto di ogni genitore di prendersi cura del figlio, non può essere limitato senza serie e comprovate ragioni. Neppure in emergenza sanitaria.

Una grande responsabilità investe pertanto l’avvocatura responsabile nella gestione del problema: nella gestione del diritto di visita ai tempi del COVID-19.

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