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Una vera democrazia

Uno Stato democratico deve tutelare le persone in quanto tali all’interno di sistema in continuo miglioramento. Per ogni fattispecie di reato nel codice penale vengono inserite le possibili aggravanti e le attenuanti generiche. Quando, invece, all’interno di una non meglio definita legislazione contro “i crimini d’odio” (definizione troppo vicina alla configurazione dei “reati di opinione”) ed altrettanto quando viene configurato un reato “specifico” come quello del femminicidio sulla sola base dell’appartenenza della  vittima ad uno specifico genere (femminile) in entrambi i casi  lo Stato propone una scelta che di per sé aggiunge una tutela in più rispetto ad un determinato genere ed automaticamente ne sottrae a tutti gli altri esclusi.

In questo modo, invece di arginare un fenomeno terribile come quello dell’omicidio delle donne inasprendo le pene di omicidio e magari aumentando le risorse per il settore della giustizia, si preferisce introdurre “una specificità” attraverso un principio di disparità all’interno della legislazione nazionale punendo con maggiore durezza un reato in relazione al sesso di appartenenza della vittima. Di conseguenza, implicitamente, viene penalizzata una eventuale vittima del medesimo reato ma di sesso diverso per la sola “colpa” di non appartenere a quel genere al centro di un preoccupante fenomeno criminale.

Ancora peggio quando si intendono introdurre nuove normative specifiche e contemporaneamente generiche contro i “crimini d’odio” in relazione alle legittime attitudini sessuali di ogni individuo qualora queste dovessero diventare oggetto di offesa.

In questo modo lo Stato adotta ed introduce un ulteriore parametro di valutazione interpretativo (per altro demandato al giudice) in relazione non tanto ad una legittima gravità sociale già prevista dai codici quanto ad un giudizio arbitrario relativo alla tutela specifica a beneficio di determinati generi espressione di determinate attitudini sessuali. Un atteggiamento ed approccio storicamente perdente in quanto partirebbe dal principio in base al quale non riuscendo ad applicare la legge in modo da arginare un allarme e degenerazione sociale risulterebbe allora sufficiente aumentarne la pena per diminuirne l’allarme sociale.

Viceversa, all’interno di uno Stato democratico e liberale non si considera la tutela della persona e della sua stessa vita in rapporto all’appartenenza ad uno specifico genere o, peggio ancora, ad una minoranza sociale definita solo sulla base delle proprie attitudini private e sessuali come la Lgbt: mai un ordinamento giuridico dovrebbe farne menzione in quanto sono di assoluta pertinenza privata legittimando di fatto una vera e propria ghettizzazione normativa.

Come logica conseguenza la tutela, espressione specifica del genere sesso o di altre diverse attitudini sessuali, del singolo privato cittadino diventa automaticamente discriminante per i generi esclusi. In più nel nostro Paese, la cui gestione della macchina della giustizia risulta già ampiamente compromessa per la presenza di oltre centoundicimila (111.000) leggi, una norma che preveda una specifica aggravante in rapporto alle attitudini sessuali o l’appartenenza ad un genere rappresenta di per sé il venir meno del principio di uguaglianza, situazione ancora più evidente per i “reati d’odio”.

Un principio democratico trae la propria massima forza dal riconoscimento esplicito di tutela per ogni singolo cittadino, quindi di qualsivoglia minoranza, indipendentemente dai connotati politici, sessuali o razziali assolutamente ininfluenti nella determinazione e nella applicazione del principio stesso.

Una minoranza, sarebbe bene ricordarlo, è tanto più tutelata in un complesso sistema normativo quando all’interno del Codice Penale e civile non risultino presenti norme specifiche legate al “privato” e considerate come fattori caratterizzanti ed elementi distintivi. Qualora si intendesse inserire una tutela specifica sulla base di fattori che attengono alla vita privata, infatti, verrebbe meno l’essenza stessa dello Stato democratico e liberale declinando verso una entità pubblica la quale scegliendo delle protezioni specifiche aggiuntive introduce una propria valutazione anche in relazione all’allarme sociale del reato. In questo modo si inserisce un elemento di discriminazione sulla base dei comportamenti sessuali ed anche allora in un secondo momento della provenienza geografica o dell’etnia.

La democrazia ha sicuramente dei costi, uno dei quali sicuramente viene rappresentato dall’atto di fiducia dei cittadini nei confronti dell’istituzione, consapevoli come sia sempre migliorabile e molto lontana dalla perfezione.

Solo una vera Democrazia Liberale garantisce quindi la volontà di tutelare, anche se in modo imperfetto, le persone in quanto tali, senza distinzioni di sesso, etnia ed orientamento politico o sessuale.

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