Spese veterinarie: chi ha diritto alla detrazione?
Il nuovo tetto di spesa veterinaria, portato a 500 euro dalla Legge di Bilancio 2020, non ha modificato la titolarità alla detraibilità fiscale: il beneficio fiscale spetta alla persona fisica che ha sostenuto la spesa veterinaria “anche se non è il proprietario dell’animale”. Rimangono perciò invariate al riguardo le istruzioni emanate nel 2018 dall’Agenzia delle Entrate.
Le variazioni apportate alla Guida dall’ultima manovra finanziaria riguardano solo i seguenti aspetti:
– il nuovo importo massimo della spesa veterinaria (da 387,34 euro a 500 euro) e il conseguente aumento dello sconto fiscale (da 49 euro a 70 euro)
– la subordinazione della detraibilità fiscale della prestazione veterinaria ad una forma di pagamento tracciabile
Non sono invece cambiate le disposizioni della Guida delle Entrate riguardanti la tipologia di spesa, la tipologia/numero di animali, la titolarità della detrazione fiscale (solo persone fisiche), il trattamento fiscale dei medicinali acquistati.
La detrazione continua ad essere riconosciuta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie, acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, come definiti dall’art. 1 del DLGS n. 193 del 2006. Non rientrano quindi nel beneficio della detrazione gli integratori alimentari umani, i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
L’Agenzia delle Entrate invita a produrre – in sede di detrazione – una autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non possono essere detratte le spese sostenute per animali detenuti con finalità economica.
Può detrarre la spesa “il soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non è il proprietario dell’animale” perché i documenti giustificativi della detrazione sono rappresentati dalle fatture fiscali rilasciate dal professionista. Ai fini della detrazione fiscale non rileva la ricetta del medico veterinario bensì lo scontrino fiscale “parlante” riportante il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. La detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino “parlante” anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della Salute.
Fonte: @nmvioggi del 8 gennaio 2020