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In attesa di Giustizia: dedicato agli antifa

I fautori del NO al referendum sulla Separazione delle Carriere, diventato ormai un voto politico contro il Governo, dovrebbero studiare un po’ di più anche la storia.

Ecco, allora, qualche passaggio dalla Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro della Giustizia Grandi presentata nell’udienza del 30 gennaio 1941-XIX per l’approvazione del testo dell’“Ordinamento Giudiziario”:

Sire, ho l’onore di sottoporre alla Vostra augusta approvazione il decreto che approva il testo del nuovo Ordinamento Giudiziario, a completamento dell’opera di codificazione del diritto fascista, che aggiunge alla Vostra gloria di Sovrano vittorioso il merito non meno grandioso di sapiente e giusto Legislatore….
…Può affermarsi che soltanto con l’avvento del Fascismo il problema del riordinamento della Magistratura, dei servizi e degli uffici giudiziari fu affrontato con organicità di metodo ed in modo totalitario.
L’ordinamento del Pubblico Ministero non si discosta sostanzialmente da quello precedente, per cui la separazione delle funzioni requirente e giudicante non importa anche la separazione di ruoli.
Sull’argomento è qui sufficiente accennare alle ragioni fondamentali che hanno sconsigliato il ritorno al regime della separazione dei ruoli, quale fu concepito ed attuato nella originaria legge del 1865 e soppresso con la legge del 1890. Non sarebbe più concepibile nello Stato moderno una netta separazione tra magistratura requirente … e magistratura giudicante, da quella nettamente distinta. Ciò determinerebbe la formazione di veri e propri compartimenti stagni nell’organismo della Magistratura, in contrasto con la sostanziale
unicità della funzione. Sono ragioni d’ordine pratico, sia perché la separazione importerebbe una inammissibile differenziazione nella progressione nei due ruoli, sia perché non potrebbe giovare ai fini di una specializzazione
di funzioni e, quindi, ad una più perfetta formazione dell’abito e delle attitudini dei singoli magistrati, in quanto la formazione intellettuale e professionale del magistrato, lungi dall’esser turbata, è, invece, avvantaggiata dall’esercizio di entrambe le funzioni, che offre modo di perfezionarsi in tutti i campi del diritto.
Anzitutto ho attribuito ai magistrati del Pubblico Ministero una più larga partecipazione a tutti gli organi che in varie forme presiedono all’amministrazione e alla disciplina della Magistratura.
Ho inoltre integrato, con la partecipazione del Procuratore del Re Imperatore, la costituzione dei Consigli Giudiziari, organi distrettuali di fondamentale importanza per le larghe e complesse attribuzioni ad essi spettanti nei riguardi del personale giudiziario dipendente dalle singole Corti.

Non dovrebbero neppure dimenticare i sostenitori del NO che a quel tempo il Pubblico Ministero dipendeva eccome dal potere politico, vigeva lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana quando prevedette solo la separazione delle funzioni e non delle carriere, senza colpe, guardava al processo a matrice inquisitoria nel quale è fisiologica la unicità delle carriere: tutt’ora è così in Paesi come l’Iran, la Corea del Nord, il Vietnam, la Russia e altri campioni ancora dei diritti umani.

E, inoltre, i Padri Costituenti non avevano previsto che il C.S.M. diventasse un poltronificio governato dalle correnti non meno della sua indulgente sezione disciplinare.

Si può discutere se la legge potesse essere fatta meglio – anche al meglio non c’è limite – o sul contenuto dei futuri decreti attuativi che faranno la differenza in merito al sorteggio dei componenti del C,S.M. e dell’Alta Corte di Disciplina ma, intanto, studiate di più prima di riempirvi la bocca di slogan; e non dimentichino mai una cosa quelli dell’A.N.P.I. e coloro che gridano che la Costituzione non si tocca, gli storici e i giuristi da accatto mediatici: con il NO difendete una legge del ventennio contro la giustizia liberale e i veri fascisti siete voi.

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