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In attesa di Giustizia: facciamo chiarezza

Ormai da settimane gli indignati in servizio permanente effettivo, affiancati da pseudo giuristi in mala fede e dai ben informati tramite Google sproloquiano in materia di intercettazioni censurando ogni parola spesa sull’argomento dal Ministro della Giustizia: sia chiaro da subito che non è consentito a tutti di parlare di qualsiasi argomento. C’è un limite naturale, che è dato dalla complessità della discussione e non c’entra nulla la libera espressione del pensiero: a Bonafede, per esempio, dovrebbe essere permesso commentare, tutt’al più, l’almanacco di Topolino ma, per fortuna, sembra sparito dal proscenio.

Quello delle intercettazioni telefoniche è un tema delicatissimo sul quale occorre evitare infuocati rodei in tv, sui media e sui social. Proviamo, invece, a mettere ordine per una corretta informazione.

Partiamo dalla Costituzione, articolo 15: la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Per limitare quel diritto fondamentale occorre un atto motivato dell’autorità giudiziaria nel rispetto delle “garanzie stabilite dalla legge”. Queste ultime, proprio perchè derogano ad un canone costituzionale, non potrebbero mai essere governate dal principio di utilità. Certo che ascoltare persone sospette di commettere reati torna utile agli investigatori; ma poiché questo interesse confligge con un diritto di rango costituzionale dovrà necessariamente essere assistito da una tutela affievolita rispetto al primo. I tifosi della sicurezza – che è cosa diversa dalla giustizia, e qui si parla di giustizia – vista come interesse primario occorre se ne facciano una ragione, fino a quando si intenderà rispettare il patto costitutivo della nostra società.

Le intercettazioni possono essere autorizzate solo durante le indagini per alcuni reati, considerati di maggiore allarme sociale e solo quando già sussistano “gravi indizi” (non il mero sospetto) che quei reati siano in fase di commissione o siano stati commessi; hanno una durata limitata nel tempo ed eventuali  proroghe devono essere motivate; gli esiti degli ascolti sono inutilizzabili se non pertinenti e rilevanti. Quanto alle cosiddette ambientali, le “cimici” non possono essere piazzate in luoghi di privata dimora, se non vi è fondato motivo di ritenere che proprio in quei luoghi si stia svolgendo un’attività criminosa con  eccezione per alcuni gravissimi delitti, principalmente di  criminalità mafiosa. Quanto poi al c.d. trojan, che trasforma il cellulare in un microfono, così da rendere impossibile predeterminare in quali luoghi esso intercetterà, questa micidiale intrusione, ancora una volta, potrà riguardare solo reati di eccezionale gravità.

La domanda che sorge spontanea è se queste regole sono effettivamente rispettate e la risposta è negativa: essenzialmente per la scarsa indipendenza e terzietà del giudice delle indagini preliminari, che tende ad assecondare acriticamente la richiesta del P.M., soprattutto delle Procure forti politicamente e mediaticamente (i dati sulle percentuali di rigetto delle richieste dei PM sono, ad oggi, un segreto inviolabile); vi è, poi, una costante deriva all’uso indebito delle intercettazioni “a strascico”, quelle che vanno oltre l’ambito autorizzativo del giudice; vi è anche un uso disinvolto della nozione di “rilevanza” della conversazione. Per non farsi mancare nulla ecco, infine, la furia giustizialista del legislatore che ha esteso smisuratamente il catalogo dei reati per i quali è consentita la captazione e l’uso del trojan. Dunque, un quadro che necessita interventi mirati a restituire questo strumento investigativo ai confini della sua eccezionalità, sanzionando efficacemente la pubblicazione delle intercettazioni, almeno nella fase delle indagini. Si tratta di proposte che, diversamente non sono avanzate da fiancheggiatori della criminalità ma appartengono ad ampi strati del pensiero giuridico liberale e democratico, anche nella magistratura. Se i polemisti di accatto leggessero, insieme alla migliore dottrina processual-penalistica, qualche recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione o qualche altrettanto recente intervento di magistrati come Nello Rossi o Alberto Cisterna, la discussione potrebbe prendere la piega giusta. Il fatto è che, oltre a leggere quegli scritti -cosa che già non fanno- dovrebbero poi anche comprenderli. E qui l’impresa diventa disperata.

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