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In attesa di Giustizia: ma quale scudo, ma mi faccia il piacere!

L’argomento di cronaca più trattato di questi giorni è quello legato alla sorte dell’ex ILVA a causa della manifestata intenzione di ArcelorMittal di recedere dal contratto stipulato: in un primo momento, ma anche successivamente in aggiunta a ragioni diverse, l’opzione della cordata franco indiana è stata fondata sulla scelta del Governo di non più concedere lo scudo penale.

La materia del contendere si è, come anticipato, spostata su aspetti diversi di natura eminentemente aziendalistica con implicazioni del margine di profitto, l’avvertita esigenza di evitare il dissesto dei conti attraverso la riduzione dei costi che, a sua volta, comporta migliaia di esuberi. Un termine elegante per dire: licenziamenti.

L’asse della discussione si è poi spostato sul piano industriale e su vari tavoli di concertazione con il coinvolgimento della politica, dei sindacati oltre che della magistratura ma nessuno ha mai avuto la buona grazia di spiegare in cosa consistesse lo scudo penale la cui minacciata revoca è stata forse impiegata come pretesto per sfilarsi da una intrapresa economicamente non più appetibile. Cerchiamo di fare chiarezza per i lettori.

La legge che lo istituisce risale al 2015 ed è cambiata nel tempo un paio di volte: suo cuore è l’articolo che prevede una vera e propria immunità penale del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale e delle norme di tutela della salute, della incolumità pubblica e della sicurezza sul lavoro.

Tradotto: non saranno perseguibili penalmente anche in caso di commissione di reati in materia ambientale e di igiene e sicurezza sul lavoro od omissione dei necessari interventi migliorativi delle strutture esistenti.

Insomma, esagerando un po’ (ma non poi troppo pensando ai livelli di inquinamento provocati dall’acciaieria) è qualcosa di simile alla licenza di uccidere, quella degli agenti della Sezione Doppio Zero del MI6 immaginata da Ian Fleming.

Senza esagerare, almeno a parere di chi scrive, è sicuramente l’ennesima dimostrazione del digiuno di diritto costituzionale praticato rigorosamente dal nostro legislatore.

Infatti, con questo “scudo” si violano almeno due articoli della Carta Fondamentale dello Stato: il  112 che prevede l’obbligatorietà dell’azione penale, che non può essere di sicuro esclusa e “parzializzata” per taluno e per taluni reati, per di più con legge ordinaria (ne servirebbe, se mai, una costituzionale) e il 101 che recita la subalternità della Magistratura soltanto alla legge e non – come in questo caso – ad una manifestazione di volontà del Governo espressa tramite una normativa di dubbia costituzionalità.

L’Autorità Giudiziaria di Taranto, per vero, ha investito della questione il Giudice delle Leggi ma la Corte ha deciso salomonicamente di restituire gli atti (un po’ come ha fatto Mattarella con la riforma della legittima difesa e un decreto sicurezza) invitando il Governo a rivalutare se permangono dubbi di costituzionalità, correggendo il testo. Una sollecitazione al ripensamento, ad una riscrittura, caduta nel vuoto come altre e non poche volte.

L’attesa di Giustizia, non di rado, soffre proprio di quel digiuno di principi fondamentali del diritto, un digiuno che è tutt’altro che salutare per il legislatore, che ne disturba il sonno e il sonno della ragione – come è noto – genera mostri.

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