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In attesa di Giustizia: mancanze

Il rischio è quello di un “abuso di argomento” ma, tant’è: non si può evitare, a campagna referendaria già iniziata, con i contendenti che si battono anche sulla data e sulle giornate destinate al voto nel timore (o nella speranza) che ciò contribuisca al risultato da ciascuna auspicato ed – in qualche modo – anche questa rubrica partecipa a quella campagna cercando di fare chiarezza su alcuni punti.

Qualcuno, lato No al referendum sulla Giustizia, ha ricordato una sentenza della Corte Costituzionale del 2020 secondo la quale “Le differenze che connotano le posizioni del PM e dell’avvocato difensore impediscono di ritenere che il principio di parità possa tradursi in un’assoluta simmetria di poteri e facoltà” il che suggerirebbe di lasciare invariato l’assetto dell’Ordine Giudiziario in ossequio ad una decisione del Giudice delle Leggi. Invero, la riforma non trasforma affatto il PM in un avvocato dell’accusa sul modello americano, ribadendone piuttosto la qualità di magistrato con tutte le corrispondenti garanzie, ma mira a garantire che il giudice, la cui imparzialità rispetto ai fatti di causa è presidiata da istituti come la ricusazione e l’astensione, sia effettivamente equidistante dalle parti che sostengono tesi opposte. Un sistema accusatorio, come è (o dovrebbe essere il nostro) funziona soltanto così tanto è vero che la riforma costituzionale sul c.d. “giusto processo” è stata clonata sull’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. L’asimmetria dei poteri tra accusa e difesa in sede procedimentale a cui allude quella sentenza non ha nulla a che spartire con la terzietà del giudice o con la riforma, bensì è qualcosa di fisiologico nella distinzione dei ruoli; anzi, se malintesa, può compromettere quella terzietà, perché introduce nel sistema l’idea che il pubblico ministero, per via del mandato pubblico che esercita, stia un gradino più in alto del difensore mostrando nostalgia per il sistema inquisitorio.

E che dire se, in nome della parità tra le parti, il PM non sarà più costretto a portare anche le prove a favore dell’imputato e che possa impugnare tutte le sentenze di assoluzione, facoltà che oggi gli è preclusa?

Sia subito chiaro che è ben diverso essere tenuti a fornire prove favorevoli nelle quali ci si è casualmente imbattuti rispetto a cercarle dopo aver selezionato nelle investigazioni come prima opzione la colpevolezza, avere avviato iniziative che limitano la libertà ed esercitato l’azione penale: sarebbe un’ipotesi mitologica di cui in aula non si hanno testimonianze, tanto che se venisse abrogato l’art. 358 che prevede per il P.M. l’obbligo (non sanzionato se eluso) di svolgere indagini anche a favore dell’indagato, nessuno se ne accorgerebbe mentre impugnare o meno le assoluzioni  non è previsto per tutte già oggi e non è una conseguenza implicata dalla riforma. A tal proposito, l’idea che sia una limitazione irragionevole che il pubblico ministero possa impugnare le assoluzioni non considera la funzione strutturale del processo penale che non è quella di accertare le verità storiche e trovare un colpevole ad ogni costo ed i limiti all’appello avverso le sentenze di proscioglimento è volto a contenere il potere soverchiante dell’autorità pubblica nei confronti dei singoli accusati ed, in termini generali, contribuisce al rispetto del principio del ragionevole dubbio che non può essere più evidente che di fronte a due decisioni di segno opposto.

Un altro tema è quello della efficienza del sistema: occorrerebbe ripensarlo questo sì, fatta la premessa maggiore che non è la stessa cosa di “velocità del sistema”, quanto piuttosto un tempo ragionevole combinato che non toglie qualità al processo in sé e della decisione. Detto questo: tutto ciò non ha a che fare né tanto né poco con la riforma ma solo con i tempi per l’attesa di giustizia.

In questa acerrima contesa a colpi di false o volutamente confuse indicazioni al corpo elettorale una irrimediabile mancanza di voci autorevoli e serene per trattare la materia come quelle di Leonardo Sciascia e Marco Pannella.

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