In attesa di Giustizia: partial defence
E dire che Britannia e Caledonia erano province romane ed il Vallo di Adriano una fortificazione volta a prevenire le scorrerie delle tribù dei Pitti: barbari tra i barbari che si tentava di civilizzare romanizzandoli…un periodo della storia che ancora brucia agli inglesi perché nessun altro è mai più riuscito ad invadere la loro isoletta ed a tentare ad insegnare loro qualcosa; eppure, dobbiamo ammetterlo, sul piano del diritto (in cui i romani primeggiavano) qualcosa hanno avuto da insegnarci dai tempi della Magna Carta a quelli della Dichiarazione dei Diritti mentre da noi la facevano da padroni gli inquisitori Domenicani con i loro metodi spicci per ottenere confessioni di stregoneria, eresia ed apostasia e risolvendo il problema con roghi ben allestiti.
Il caso di Mario Roggero, con tutte le polemiche e proposte (quasi sempre fuori luogo) che l’hanno accompagnato, è l’occasione per offrire ai lettori la possibilità di conoscere una disciplina che il nostro codice non contempla ma che vale la pena almeno di conoscere e valutare: la partial defence, letteralmente “difesa parziale”, è un istituto di common law pensato per i casi in cui la morte di un aggressore venga cagionata da chi, poco prima, ha subito la commissione di un reato, come una rapina, ma non si trova più nelle condizioni che giustificano la legittima difesa (attualità del pericolo, proporzionalità e necessità della reazione). Non si tratta né di un’attenuante né di una scriminante, ma di un meccanismo giuridico del fatto che riqualifica il reato da murder — l’equivalente, grosso modo, del nostro omicidio doloso — a manslaughter, categoria autonoma con una propria cornice sanzionatoria, più mite e con ampia forbice discrezionale nella determinazione finale della pena, a seconda dei casi.
Questa, in sostanza, è la partial defence: un criterio di imputazione che, se riconosciuto, modifica il reato, donde l’aggettivo “parziale” perché non porta all’assoluzione, ma a una condanna per un reato di omicidio meno grave, il manslaughter che – però – non equivale neppure al nostro eccesso colposo in legittima difesa, suddividendosi in due distinte categorie. Nel voluntary manslaughter, che qui interessa, ciò che viene meno non è la volontà dell’evento morte, ma la piena rimproverabilità per aver compiuto il fatto in una condizione di alterazione emotiva riconosciuta per legge. E poi c’è l’involuntary manslaughter, dove la morte non è voluta, ma deriva da imprudenza o negligenza. La partial defence può configurarsi, ovviamente, solo con riferimento al voluntary manslaughter.
Il legislatore britannico attraverso modifiche progressive nel tempo ha, in sostanza, voluto correggere una “difesa” percepita come troppo indulgente verso chi uccideva in un impeto di rabbia improvvisa, e troppo poco sensibile verso chi reagiva non con un’esplosione immediata, ma dopo un lungo logorio psicologico, come spesso accade nelle violenze domestiche reiterate. La legge attuale ha così eliminato il requisito della reazione “improvvisa” (sudden), prevedendo, però, che la stessa debba essere determinata da un qualifying trigger, cioè da un timore fondato di fatti di violenza estrema da parte della vittima: in un siffatto contesto si aggiunge una sorta di test oggettivo, che richiede al giudice di valutare se una persona, dotata di normale tolleranza e autocontrollo, si sarebbe potuta comportare in modo analogo nelle stesse circostanze. C’è, infine, una clausola che esclude espressamente la difesa quando risulti che l’imputato abbia agito per un “desiderio ponderato di vendetta”, ciò per impedire che una ritorsione fredda e calcolata possa essere giustificata parzialmente dalla perdita di controllo. Se la partial defence per loss of control viene accolta, il reato diventa manslaughter, e la pena applicabile, secondo i casi e le linee guida del Sentencing Council, va da un minimo di tre anni fino ad un massimo di venti: non certo buffetti sulle guance.
Nel dibattito italiano dove si blatera di difesa che è sempre legittima e di clemenza obbligata nessuno sembra aver preso in considerazione l’esperienza anglosassone della partial defence, eppure questo antico istituto potrebbe rappresentare, nella prospettiva di riforma, il punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze di giustizia: non legittimare la vendetta privata, non destrutturare la legittima difesa e, al tempo stesso, considerare la perdita di controllo. I nuovi barbari del diritto siamo noi.




