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In attesa di Giustizia: ripartenza

Agosto è alle spalle e l’attività giudiziaria è ripresa con molta calma ma non senza offrire immediatamente spunti per le cronache di questa rubrica.

La vicenda che si lascia al commento dei lettori questa settimana vede come protagonisti un avvocato napoletano ed un G.I.P. di Chieti: il primo, come è suo diritto (magari anche sbagliando i conti) ha presentato per un proprio assistito un’istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase delle indagini non conclusesi con un rinvio a giudizio prima del tempo previsto dalla legge come periodo massimo di carcerazione preventiva cui un cittadino può essere sottoposto in attesa di giudizio.

Il Giudice ha rigettato l’istanza (e anche questo ci sta e, può essere che sbagli il Giudice: appelli e ricorsi esistono apposta) ma non si è limitato ad esporre le ragioni del proprio diniego in punto di diritto ma si è spinto ben oltre definendo la richiesta “ellittica e parziale” e sostenendo che fosse formulata in modo da “indurre capziosamente in errore” il giudice, estendendo il suo sindacato financo alle ragioni, ai modi, addirittura agli orari di presentazione dell’istanza attribuendo in tal modo al difensore un insostenibile tentativo di frode processuale per induzione in errore del giudicante. Da qui la trasmissione della istanza e del provvedimento di rigetto al Consiglio di Disciplina degli Avvocati per quanto di sua competenza, cioè nulla: infatti non è indicata nella segnalazione alcuna norma deontologica che si assume violata e, del resto, non se ne riescono ad individuare dalla cervellotica censura fatta da Suo Onore.

Un provvedimento giurisdizionale ed una segnalazione disciplinare di questo tipo possono definirsi in un solo modo: una grave inaccettabile lesione al diritto di difesa ed una forma di intimidazione del difensore nei confronti del quale vi è stato un uso improprio degli strumenti disciplinari.

La vaneggiante motivazione del Giudice di Chieti tradisce, come scrive in un documento la Giunta dell’Unione delle Camere Penali tradisce un inaccettabile approccio censorio alla funzione difensiva e dimostra intolleranza alle critiche posse dall’avvocatura…prospettando al contempo una visione autoritaria dell’esercizio della giurisdizione.

Chi scrive è nipote di un magistrato, ha molti amici sia tra i Pubblici Ministeri che i Giudicanti ed è angosciante annotare sistematicamente queste disfunzioni addebitabile solo ad alcuni (ma non pochissimi) appartenenti all’Ordine Giudiziario da cui dipende la crescente mancanza di fiducia dei cittadini: la funzione giudiziaria è comunemente definita un potere ma la Costituzione non la indica come tale, essa consiste nella applicazione delle leggi nei casi di conflitto ma una delle maniere con cui quella quota parte dei magistrati danneggia l’intera categoria e lascia sgomenta la pubblica opinione è proprio la pretesa di essere un potere, arrivando fino ad usurpare – o, almeno, a provarci – il ruolo del legislatore mentre la disciplina sulla responsabilità, che il popolo decise con un referendum è misteriosamente finita in qualche archivio dimenticato.

In questo desolante quadro è più che mai inaccettabile che l’esercizio della funzione difensiva, di un diritto costituzionalmente canonizzato, debba essere sottoposto al gradimento di questo o quel magistrato il cui compito sarebbe solo quello di decidere in merito alle ragioni di una o dell’altra parte processuale e non esprimere valutazioni etiche o sindacare le modalità di espressione delle scelte difensive.

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