Sì al rimborso del biglietto aereo se il volo viene cancellato per mancanza di jet fuel e sì anche ove la cancellazione del volo sia dovuta al prezzo elevato del carburante.
Il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas ha voluto spiegare cosa prevede la legislazione comunitaria chiarendo che in Europa esistono diritti di trasporto aereo a tutela dei viaggiatori e che le protezioni previste vengono applicate a tutti i voli in partenza da aeroporto Ue, indipendentemente dal vettore, e ai voli in arrivo in un aeroporto europeo operato da un vettore Ue.
In caso di cancellazione o ritardo significativo, i passeggeri hanno diritto a informazioni chiare, assistenza e cure, nonché alla possibilità di scegliere tra il rimborso o un volo alternativo verso la destinazione finale.
In caso di volo cancellato, il viaggiatore ha diritto di scegliere tra rimborso o volo alternativo (non appena possibile o a una data successiva a scelta del viaggiatore) e di ricevere assistenza in aeroporto.
Chi viaggia ha inoltre diritto ad un risarcimento, in aggiunta al rimborso del biglietto, se la compagnia aerea informa della cancellazione del volo entro 14 giorni dalla data di partenza. Non si ha invece diritto al risarcimento se si viene informati dalla compagnia aerea della cancellazione del volo prima di 14 giorni dalla data di partenza oppure se si viene informati tra 14 e 7 giorni prima della partenza e viene offerto un volo alternativo che consente di partire non oltre le 2 ore prima dell’orario previsto in origine, di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’arrivo previsto in origine, così come non si ha diritto al risarcimento se si viene informati meno di 7 giorni prima della partenza e viene offerto un volo alternativo che consente di partire non oltre 1 ora prima dell’orario inizialmente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l’arrivo inizialmente previsto. Infine non si ha diritto al risarcimento se la compagnia può provare che la cancellazione dipende da circostanze eccezionali «che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso». Non sono considerate circostanze eccezionali: problemi tecnici, urto di una scaletta d’imbarco contro un aeromobile, scioperi del personale della compagnia aerea. Sono invece circostanze eccezionali condizioni meteo particolarmente avverse e lo sciopero esterno al vettore aereo.
L’entità del risarcimento che va ad aggiungersi al rimborso del biglietto dipende dalla distanza coperta dal volo e dalla destinazione: 250 euro per tratte aeree intra-Ue fino a 1500 km e 400 euro per tratte intra-Ue di oltre 1500 km, 250 euro per tratte extra-Ue fino a 1500 km, 400 km per tratte extra-Ue tra i 1500 e i 3500 km, 600 euro per tratte extra-Ue di oltre 3500 km.