Giunti in data 17 gennaio gli attesi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate circa le modifiche introdotte dal DL 50/2017 all’art. 19 del DPR 633/1972 concernente le modalità per esercitare il diritto alla detrazione IVA e all’art. 25 del medesimo DPR che disciplina le modalità di registrazione.
Pochi giorni fa avevamo scritto un breve commento sulle nuove modalità di esercizio della detrazione, al quale si rimanda, nel quale avevamo evidenziato come ci fossero sostanzialmente due scuole di pensiero: l’una più aderente al testo normativo che prevede che l’esercizio del diritto alla detrazione debba essere esercitato al più tardi entro il termine per presentare la dichiarazione IVA dell’anno in cui l’imposta sia divenuta esigibile e con riferimento al medesimo anno (in breve: l’IVA delle fatture datate 2017 avrebbe dovuto essere recepita nella dichiarazione IVA annuale del 2017, con scadenza 30 aprile 2018, ancorchè il documento fiscale fosse stato ricevuto nel 2018), l’altra più aderente ai principi comunitari secondo cui il diritto alla detrazione IVA, fatto salvo il rispetto di tutti gli altri presupposti, vada esercitato nell’anno di ricezione della fattura (secondo tale impostazione le fatture ricevute nel 2018, ancorchè datate 2017, verranno registrate nel 2018 e la relativa imposta concorrerà alle liquidazioni del 2018 e non a quelle del 2017.
Coordinando le disposizioni normative italiane di cui all’art. 19 e 25 del DPR 633/1972 con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia nella famosa sentenza “Terra” (C- 152/02) l’Agenzia, come auspicato, ha sposato la seconda tesi sull’assunto che “il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d’imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato”.
Pertanto, secondo tale interpretazione, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato, secondo il nuovo dettame legislativo, entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i suddetti presupposti: esigibilità dell’imposta e possesso della fattura. Così, una fattura datata 2017 ricevuta formalmente nel 2018 dovrà essere registrata nel 2018 (o al più tardi entro il 30 aprile 2019 in appositi registri sezionali) e concorrerà alle liquidazioni del 2018 e confluirà nella dichiarazione IVA annuale del medesimo anno.
Tuttavia non è tutto oro ciò che luccica: i) attenzione alla necessità della dimostrabilità del momento di ricezione della fattura, che l’Agenzia individua in modalità idonee a garantire la data certa (pec o sistemi analoghi) o, in mancanza, nella correttezza delle scritture contabili, ii) nonchè all’obbligo, in capo al cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione.
Quanto sopra per sgombrare il campo da comportamenti discrezionali dei cessionari / committenti che non possono arbitrariamente scegliere l’anno in cui far concorrere la detraibilità dell’imposta delle fatture ricevute né, tanto meno, possono tenersi nel cassetto fatture per poi registrarle in anni successivi sostenendo di averle ricevute in ritardo.
A tale proposito, nonostante sia apprezzabile lo sforzo profuso dall’Agenzia delle Entrate per interpretare la normativa nazionale nel rispetto dei principi unionali, non è da escludersi che in fase di accertamento vengano effettuati rilievi connessi all’anno di esercizio della detrazione per quelle fatture cui sia difficile dimostrare il ritardo di ricezione con un presumibile proliferare del contenzioso.
In attesa di interventi legislativi che, nel rispetto della necessità di contrastare i comportamenti fraudolenti volti all’evasione dell’imposta, arginino e risolvano questo tipo di problematiche, si ricorda a tutti gli attori di rispettare i principi di una corretta tenuta delle scritture contabili che si estrinsecano anche nel tempestivo sollecito dei documenti fiscali non pervenuti in modo da ridurre al minimo i problemi connessi con la ricezione nell’anno successivo di documenti emessi nell’anno precedente.