Aliquota

  • Tassazione dei dividendi: cosa cambia

    La legge di bilancio 2018 interviene sulla tassazione dei dividendi e dei capital gains eliminando una incoerenza che si era determinata nel sistema impositivo a seguito dell’innalzamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di capitale disposta dal DL 66/2014 con decorrenza 1 luglio del medesimo anno. Il nostro breve intervento sarà focalizzato ai dividendi distribuiti dalle società di capitali nazionali partecipate da persone fisiche che detengono la partecipazione non in regime di impresa.

    Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

    Prima della recente modifica normativa, le disposizioni fiscali prevedevano due differenti regimi impositivi correlati alla percentuale di partecipazione al capitale sociale a seconda che fosse definita qualificata o meno. Le partecipazioni non qualificate scontavano un’imposta sostitutiva con aliquota fissa, mentre quelle qualificate concorrevano, in misura non integrale, alla determinazione del reddito complessivo del soggetto percettore. Quest’ultimo meccanismo consentiva di evitare la doppia imposizione sui redditi che avrebbero scontato prima l’imposizione sul reddito delle società di capitali e poi quelle sul reddito del socio. Questi sistemi di tassazione, imposta sostitutiva sul 100% o imposta proporzionale su una parte del dividendo distribuito sono cambiati nel corso degli anni determinando, a volte, incoerenze nel sistema.

    Inizialmente le partecipazioni non qualificate venivano incise da un’imposta sostitutiva del 12.5% (fino al 2011), mentre quelle qualificate concorrevano nella misura del 40% alla determinazione del reddito complessivo del socio. Pertanto, ipotizzando un’aliquota del 43% per il Socio qualificato, il dividendo percepito veniva inciso da un carico di imposta pari al 17.2% (100×40%x43%). Quindi la partecipazione qualificata scontava un carico di imposta maggiore rispetto a quella non qualificata. Nel 2012 e fino al 1 luglio 2014 l’imposta sostitutiva sui dividendi è stata pari al 20% dopo di che è salita al 26% come abbiamo già avuto modo di osservare.

    Com’è cambiato nel frattempo il regime impositivo di quelle qualificate? Fino al 2007 la parte imponibile era pari al 40%, dal 2008 al 2016 la percentuale è salita al 49.72% per crescere ulteriormente al 58.14% nel 2017 a seguito della riduzione dell’aliquota IRES.

    Quindi, numeri alla mano, dal 2008 al 2016 il dividendo percepito dal socio “qualificato” era inciso da un’imposta pari al 21.38% che sale al 25 nel 2017.

    Vediamo quindi come dal 2014 in avanti la partecipazione non qualificata fosse colpita da un carico di imposta maggiore di quella qualificata determinando l’inversione delle iniziali posizioni e un evidente incongruenza nel sistema.

    Come abbiamo detto la legge di bilancio pone fine a tutto ciò prevedendo un unico regime impositivo a prescindere dalla percentuale di possesso al capitale sociale: i dividendi con maturazione successiva al 2018 saranno soggetti a imposta sostitutiva del 26%. Per non penalizzare gli imprenditori virtuosi che hanno lasciato abbondanti riserve in azienda contribuendo alla loro capitalizzazione, il legislatore ha previsto un regime transitorio sino al 31 dicembre 2022 periodo durante il quale la distribuzione delle riserve di utili sarà assoggettata al medesimo regime previsto alla data di formazione. Tali soggetti potranno pertanto effettuare un minimo di pianificazione fiscale deliberando e distribuendo utili pregressi entro il 2022.

    Quest’ultima opportunità, ovviamente, dovrà essere attentamente valutata in considerazione dei piani strategici aziendali e delle risorse finanziarie disponibili per evitare che per fruire di un risparmio di imposta si determinino più o meno gravi tensioni finanziarie.

    Come sempre, quindi, la variabile fiscale non può assurgere a unico e esclusivo discrimine per determinare i comportamenti imprenditoriali che devono essere sottesi da uno specifico piano di medio-lungo periodo di cui la tassazione è solamente una delle componenti.

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