Costituzione

  • La Nuova Legge elettorale senza i soliti soprusi dei partiti

    La legge elettorale, dopo la vittoria referendaria del No, e la conseguente evaporazione delle riforme del governo in carica, costituisce non solo l’unica legge che può e deve essere approvata, ma è anche necessaria per eliminare il sopruso dei capi partito, che da 21 anni continuano a usurpare il diritto di rappresentanza dei cittadini italiani tutelato dalla Costituzione.

    Una estorsione ingiustificata e incostituzionale, per ben due volte dichiarata dalla Consulta in contrasto con la Costituzione, ma che ha continuato ad essere praticata a esclusivo vantaggio dei capi partito, che ha tolto il diritto di scelta dei propri parlamentari ai cittadini italiani, che ha provocato un progressivo distacco tra popolo e istituzioni, nonché l’aumento esponenziale della sfiducia e dell’assenteismo elettorale, e la crescente percezione di inutilità alla partecipazione democratica, per l’assenza di qualsiasi interlocuzione tra eletti ed elettori, oltre che di tutela dei territori.

    Ma le intenzioni sulla nuova legge, presentata alle camere dalla destra di governo alcuni giorni prima del Referendum, non solo non sembrano indirizzate alla restituzione del diritto di rappresentanza agli italiani, ma a inserire ben altre violazioni costituzionali.

    Infatti, non solo su pressione dei due vice premier Salvini e Tajani sono state eliminate dal testo le preferenze, che il Premier Meloni aveva inserito inizialmente per consentire la scelta dei parlamentari, e quindi lasciando fuori il diritto di rappresentanza, ma nella nuova legge elettorale risalta inoltre l’idea di concedere un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 40% di voti, che appare una forzatura esagerata.

    Infatti, con una astensione abituale di oltre il 50% di elettori, Il 40% di voti corrisponde a poco più del 20% dei votanti, mentre il premio di maggioranza consentirebbe di attribuire il 55% dei seggi parlamentari, con una evidente sproporzione già in passato ritenuta incostituzionale.

    E quindi il risultato sarebbe che, mantenendo questo testo, per la quarta volta il parlamento tornerebbe a votare una legge incostituzionale.

    Una proposta inaccettabile che la dice lunga sul rispetto della Costituzione e soprattutto dei cittadini.

    I principali capi partito contrari alla introduzione delle preferenze sono Salvini e Tajani che hanno affermato il loro No sul tema, ed ottenuto la cancellazione delle preferenze perché vogliono ancora conservare senza vergogna il potere per continuare a nominare i fedelissimi, e godere di una sottomissione tipica degli Yes Man.

    Ma non sono solo loro, a pensarla così.

    Infatti anche i leader della sinistra al momento non hanno dichiarato nulla sul tema della reintroduzione delle preferenze, ma è noto che non gradiscono rinunciare ad un privilegio non dovuto, e procedere per la quarta volta a votare una legge incostituzionale.

    Gli stessi personaggi che hanno esaltato la vittoria del No al Referendum per la riforma della giustizia, e soprattutto per la difesa della Costituzione.

    Della serie che, se conviene sono per il rispetto e la tutela della Costituzione, ma se non conviene alzano le spallucce e ignorano le gravissime violazioni.

    Ma oggi, dopo 21 anni di vergognosa negazione dei diritti degli italiani sulla scelta dei propri parlamentari, e una crescita progressiva di astensioni che ha portato al di sotto del 50% i votanti, c’è stato un Referendum che ha stimolato un ritorno importante di partecipazione collettiva, e soprattutto di milioni di giovani che hanno rivendicato il loro diritto di partecipazione.

    Quindi oggi non ci sono più le condizioni di forzatura della Costituzione per gratificare graziosi privilegi ai capipartito, come si evince dal segnale del presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, che ha lanciato per la prima volta la proposta di istituire un canale di collaborazione con il Parlamento sulle pronunce di “monito” che troppo spesso restano “inascoltate”.

    E in particolare sulla legge elettorale ha ricordato che “La Corte Costituzionale ha affermato principi che riguardano il premio di maggioranza, l’eventuale ballottaggio, le candidature e le liste bloccate, che non potranno non costituire riferimento per la valutazione di una nuova legge elettorale”.

    Un monito che non consente giochetti sotto banco dei capipartito che si scontrano costantemente su tutto, ma che sono sempre d’accordo sulle violazioni che li favoriscono.

    In altre parole, ritornano i cittadini al voto, la Corte Costituzionale si è pronunciata e si sono alzati il livelli dei controlli di istituzioni e cittadini, e non si potrà consentire ai leader dei partiti di Destra  Salvini e Tajani, e di Sinistra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni che possano ancora una volta ignorare la Costituzione e  l’assoluta esigenza di restituire il diritto di rappresentanza agli italiani, rinunciando all’ennesima approvazione di una legge elettorale incostituzionale e soprattutto di boicottare il ritorno alle urne dei giovani elettori sul referendum, per scongiurare che questa voglia di partecipazione sia risucchiata di nuovo nell’assenteismo.

    Ed infine, giusto per essere chiari, una raccomandazione ad escludere voti segreti nell’ambito dei lavori per l’approvazione della nuova legge elettorale.

  • Leggi come scudo di prevenzione e autodifesa

    Più uno Stato è corrotto, più fa leggi.

    Publio Cornelio Tacito

    La storia ci insegna che da migliaia di anni, gli uomini, vivendo in piccole comunità, hanno, tra l’altro, sentito il bisogno di avere delle regole per stabilire e gestire i loro rapporti. Ovviamente tutto si riferiva allo stato d’evoluzione raggiunto, al tempo, dall’essere umano. Si trattava di regole semplici, mutualmente accettate, che si adattavano alle condizioni sociali delle comunità in cui si viveva. Regole che cercavano di stabilire i diritti e i doveri di ciascun membro della comunità nei rapporti con gli altri. E quando l’evoluzione dell’essere umano lo ha permesso, quelle regole sono state anche scritte e tramandate di generazione in generazione. L’insieme di quelle regole era anche la base delle future legislazioni in diversi Paesi del mondo.

    Uno nei più noti storici della Grecia antica, Strabone, vissuto circa ventuno secoli fa, scriveva anche di Zaleuco di Locri, vissuto nel VII secolo a.C. nella Magna Grecia; un’area che si trovava nel sud della penisola italiana. Zaleuco di Locri, secondo Strabone, concepiva e scriveva leggi, basandosi anche sulle diverse esperienze delle altre città della Grecia antica. Secondo Strabone le leggi scritte da Zaleuco di Locri non solo hanno garantito il funzionamento normale del sistema giuridico del tempo, ma hanno rappresentato una buona base legale per il futuro. Ma prima di Strabone, anche Demostene, noto oratore, politico ateniese e convinto sostenitore della democrazia, vissuto circa ventiquattro secoli fa, trattando il contributo di Zaleuco di Locri, si riferiva anche ad una sua legge, secondo la quale “…l’abrogazione o la modifica di una legge poteva essere proposta solo dopo essersi presentati dinnanzi all’assemblea con un laccio al collo che, in caso di rifiuto della proposta, sarebbe diventato strumento di morte per il proponente”.

    Molti secoli dopo in Francia, il 26 agosto 1789, l’Assemblea nazionale approvò la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. Un importante documento, basato anche sulla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776, a cui si continua a fare spesso riferimento. La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, nel suo sesto articolo sanciva: “La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca…”. Mentre l’articolo 12 della stessa Dichiarazione sanciva: “La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata”.

    Questi principi, nonché altri elaborati e stabiliti da seguenti importanti documenti, compresa la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1946, sono alla base delle costituzioni in molti Paesi del mondo. Anche in Albania. Ma purtroppo, fatti accaduti e che tuttora stanno ancora accadendo alla mano, risulta che il primo ministro albanese, rappresentante istituzionale del potere esecutivo, invece di garantire “il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata [la forza pubblica, nella fattispecie il governo; n.d.a.]”, come sanciva l’articolo 12 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, fa proprio il contrario.

    Il nostro lettore è stato informato, durante questi ultimi mesi, che il primo ministro, da “determinato sostenitore” del sistema “riformato” della giustizia, fino a inizio novembre scorso, è diventato un “determinato contestatore”, molto aggressivo e minaccioso nei confronti dello stesso sistema. Un cambiamento da abile voltagabbana, accaduto dopo che un procuratore ha chiesto la sospensione dai suoi due incarichi della vice primo ministro e ministra delle Infrastrutture e dell’Energia, con l’accusa della violazione della parità nei appalti pubblici. In seguito, il 19 novembre scorso, un giudice del Tribunale contro la Corruzione e la Criminalità organizzata ha convalidato quella richiesta. Ma nei giorni successivi sono aumentate e appesantite le accuse nei confronti della stretta collaboratrice del primo ministro. Il primo ministro però continua ad attaccare le istituzioni del sistema “riformato” della giustizia, che fino a inizio novembre scorso era il suo “vanto”.

    La scorsa settimana il nostro lettore veniva informato della sentenza della Corte Costituzionale, in seguito ad una richiesta presentata il 21 novembre scorso dal primo ministro, con la quale chiedeva l’annullamento della sopracitata sospensione dagli incarichi della sua vice, considerandola come anticostituzionale. Con quella “strana” sentenza della Corte Costituzionale, ritardata per quasi due mesi, veniva rifiutata la richiesta del primo ministro. L’autore di queste righe, riferendosi alle reazioni del diretto interessato, scriveva: “Il primo ministro non può digerire una simile sentenza ed ha dichiarato che, con la sua maggioranza parlamentare, presto approverà in Parlamento una legge per rendere immuni lui stesso e i ministri dalle accuse dei tribunali. Meglio di così!” (Preoccupanti realtà; 9 febbraio 2026).

    Il primo ministro, nelle sue accuse contro quella parte del sistema “riformato” della giustizia che ormai non gli ubbidisce, compreso il procuratore ed il giudice che hanno chiesto e poi deciso la sospensione dagli incarichi della vice primo ministro e ministra delle Infrastrutture e dell’Energia, cerca di ingannare, riferendosi alla Costituzione e al Codice della procedura penale. Lui mente quando pretende che un ministro non può essere giudicato e condannato. Ma l’articolo 135 della Costituzione, con il suo comma 2, sancisce che “I tribunali Speciali giudicano i reati di corruzione e criminalità organizzata, nonché le accuse penali contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Parlamento, il primo Ministro, il membro del Consiglio dei ministri…”. La sua vice è un membro del Consiglio dei ministri, mentre il Tribunale contro la Corruzione e la Criminalità organizzata è proprio un Tribunale speciale che ha tutti i diritti legali di decidere sul caso. Invece il comma 2 dell’articolo 242 del Codice della procedura penale sancisce che la sospensione dagli incarichi istituzionali “…non si applica solo alle persone elette secondo la legge elettorale”. E tali sono i deputati e gli eletti dell’amministrazione locale, sindaci e consiglieri comunali.

    In Albania da alcuni anni si sta consolidando una dittatura sui generis, rappresentata dal primo ministro. Lui ormai, calpestando il principio della separazione dei poteri di Montesquieu, controlla tutto, usurpando ed abusando dei diritti costituzionali degli altri poteri. Perciò nessuno scandalo abusivo e milionario non poteva attuarsi senza il suo ordine o, almeno, il suo beneplacito. Neanche quelli in cui è stata direttamente coinvolta ed accusata la sua vice. Ragion per cui il primo ministro si sente vulnerabile e non gli rimane altro che prendere delle misure legali per difendere se stesso. Perciò ha deciso di presentare una modifica al sopracitato articolo 242, comma 2, del Codice della procedura penale. Secondo quella modifica, che con la sua grande maggioranza in Parlamento può approvare facilmente, verrà sancito che la sospensione dagli incarichi istituzionali, oltre alle persone elette secondo l’attuale legge elettorale, non sarà applicata neanche per il presidente della Repubblica, per il primo ministro, per i membri del Consiglio dei ministri ed alcune altre cariche istituzionali. Una disperata modifica ordinata dal primo ministro per avere uno scudo legale di prevenzione e autodifesa. Chissà cosa avrebbe previsto Zaleuco di Locri per un simile caso?!

    Chi scrive queste righe è convinto, fatti alla mano, che il primo ministro albanese, coinvolto ormai da anni in molti scandali corruttivi, sta passando giorni molto difficili. E cerca di difendersi con nuove leggi. Aveva ragione Publio Cornelio Tacito, più uno Stato è corrotto, più fa leggi.

  • In attesa di Giustizia: ricordatevi del povero fornaretto

    Roberto Saviano grida – come sua consuetudine – allo scandalo a causa della scarcerazione di alcuni imputati per fatti di criminalità organizzata in un processo in corso di celebrazione a Napoli e lo scandalo risiederebbe nella conseguenza di falle di un sistema normativo confuso.

    Non risulta che Saviano sia un cultore del diritto processuale penale ma, si direbbe, neppure di una corretta informazione: diversamente avrebbe appreso che quelle scarcerazioni sono conseguenza del superamento dei termini massimi di carcerazione preventiva previsti dal nostro ordinamento che, sotto questo punto di vista, è allineato a quelli di tutte le democrazie occidentali prevedendo che la libertà personale non possa essere limitata oltre un certo numero di anni, sì di anni non di mesi o settimane, se non interviene almeno una sentenza di condanna di primo grado.

    Se Saviano si documentasse studiando gli argomenti sui quali pretende di pontificare saprebbe che quelle che definisce falle di un sistema normativo confuso sono regole processuali che affondano le radici nella Costituzione, espressamente all’articolo 13, non meno che al 27 che tratta della presunzione di non colpevolezza: altro principio giuridico condiviso dagli Stati di Diritto e sarebbe, forse, pretendere troppo che Saviano conosca la storia di quella che viene chiamata “legge Valpreda”: roba vecchia, del 1972, iniziativa del Guardasigilli Gonella di cui è impossibile che abbia memoria chi non studia prima di dare aria alla bocca.

    Non è la prima volta che questa rubrica lo evidenzia: la conoscenza ed il rispetto della Costituzione sembrano essere una opzione più che un obbligo; tuttavia, finché gli strafalcioni provengono da un presunto saggista che ha scritto più libri di quanti siano i suoi lettori, pazienza…il peggio è quando la Costituzione viene dimenticata da coloro che ne fanno un usbergo e la sventolano ad ogni manifestazione organizzata dal loro sindacato: i magistrati.

    E così è che nella indagine sulla edilizia privata milanese, l’ennesimo Vaso di Pandora scoperchiato grazie agli eroi della Procura di Milano, si scopre che sono state acquisite conversazioni in chat – subitaneamente pubblicate in violazione della legge – intercorse tra un costruttore e l’europarlamentare Maran nonostante che il Giudice delle Leggi abbia stabilito che ciò è possibile solo previa autorizzazione del Parlamento.

    D’altronde, proprio quella indagine passando al vaglio del Tribunale della Libertà sta incappando nelle prime severe censure: tutti gli arrestati sono stati scarcerati e, per quanto le motivazioni non siano ancora depositate, si intuisce che l’esito sia dovuto ad una riqualificazione “al ribasso” di illeciti difficilmente sostenibili come, d’atro canto, era stato subito annotato su queste colonne. Tutto ciò con buona pace del GIP che si è tormentato i polpastrelli per dattiloscrivere quattrocento pagine di ordinanza di cattura in pochi giorni. E qualcuno avrà di ridire perché la libertà sembra quasi corrispondere a denegata giustizia in questo sventurato Paese, immemore che persino il Consiglio dei Dieci della Repubblica di Venezia, prima di ritirarsi in camera di consiglio, veniva così ammonito e richiamato ad equilibrio e prudenza dal cancelliere: “Ricordatevi del povero fornaretto”, protagonista di un tragico errore giudiziario la cui storia chi vuole ed è interessato (certo non molti P.M. né Saviano, Travaglio, Barbacetto e compagni) può rileggerla nei cinque atti del dramma storico firmato da Francesco Dall’Ongaro.

  • La solita farsa politica tra numeri, quorum e Corte Costituzionale

    Con poco meno di 46 milioni di aventi diritto hanno votato poco più di 14 milioni, cioè il 30,6%. Ma già sono cominciati i teatrini politici tra chi si considera vincitore e chi un non perdente.

    Ancora una volta si assiste al miserevole tentativo di appropriazione indebita dei risultati elettorali oggi referendari, ad ulteriore conferma della attribuzione di un ulteriore valore politico al referendum.

    Alcuni rappresentanti già ora, tra i non perdenti, avanzano la necessità di una nuova iniziativa referendaria finalizzata alla abolizione del quorum, a dimostrazione di come questi soggetti in cerca solo di un nuovo palcoscenico mediatico non abbiano neppure le basi culturali minime relative all’asset istituzionale del nostro Paese.

    La Repubblica italiana è una democrazia parlamentare delegata, all’interno della quale l’istituto del referendum è stato concepito dai costituenti come unico e timido elemento spurio di democrazia diretta, finalizzato solo ed esclusivamente alla abrogazione di una legge esistente (art.75) o di ratifica di una modifica costituzionale.

    Questa limitazione del referendum indica senza dubbio la scarsa considerazione che i costituenti avevano nella capacità di scelta degli elettori italiani la cui lontananza dal ceto politico viene confermata ancora oggi da una discutibile ed obsoleta “assenza del vincolo di mandato”.

    Viceversa, in una democrazia diretta come quella svizzera, la quale rappresenta il vero ed unico modello di democrazia contemporanea rispetto anche alla oligarchia europea, i cittadini vengono chiamati ad esprimere il loro parere attraverso il voto postale su diverse materie di interesse pubblico, quindi anche fiscali ed economiche, tematiche invece escluse dai costituenti italiani nella definizione dell’istituto del referendum abrogativo.

    In questo elvetico contesto evidentemente il quorum non ha ragione di esistere in quanto l’esito elettorale rappresenta la democratica espressione di una volontà popolare esattamente come avviene in Italia per le elezioni politiche. In Italia, infatti, il risultato delle elezioni non è legato alla percentuale di affluenza degli elettori. La pretesa, quindi, della abolizione del quorum risulta assolutamente priva di assetto istituzionale e rende ridicola ogni equiparazione tra il numero di votanti del referendum e la maggioranza che sostiene il governo.

    In più, entrambi gli schieramenti cercano di appropriarsi del numero degli aventi diritto che abbiano o meno esercitato appunto quanto costituzionalmente garantito, “partiamo dai quindici milioni di votanti”, hanno detto molti leader tra i non perdenti. Un’operazione decisamente impropria in quanto, ad esempio, al quesito relativo ai tempi per ottenere la cittadinanza italiana andrebbero tolti quasi cinque milioni di elettori che hanno votato No alla modifica legislativa.

    In questo ambito, in più, sembra incredibile come nessuno abbia avvertito come impropria la decisione della Corte Costituzionale relativa alla ammissibilità del quesito referendario sulla cittadinanza, in quanto la Corte di fatto ha avallato un referendum che proponeva non solo la volontà di abrogare la legislazione vigente ma, contemporaneamente, proponeva i “nuovi tempi” per vedere riconosciuto lo stesso diritto, quindi in immediata  sostituzione della normativa vigente, spingendosi molto al di là dei confini di una semplice abrogazione attribuita e riconosciuta dalla Costituzione italiana.

    Qualora l’esito elettorale fosse stato positivo avrebbe comunque limitato l’attività legislativa del Parlamento, indicando al suo interno già il termine di cinque anni al quale attenersi, esautorandone di conseguenza i poteri costituzionalmente garantiti come la sua stessa autonomia. In pratica il potere legislativo esercitato dal Parlamento sarebbe stato limitato nella definizione della nuova normativa anche rispetto ai tempi dallo stesso quesito referendario, trasformando in modo improprio il carattere abrogativo del referendum in addirittura propositivo e legislativo tipico di una democrazia diretta, ma in forte contraddizione quindi con l’asset istituzionale italiano.

    Ancora una volta il quadro che ne esce di fronte a questa operazione di appropriazione indebita degli esiti elettorali definisce il senso di inadeguatezza dell’intera classe politica ma anche insinua un senso di parzialità di organi ed istituzioni che dovrebbero esercitare un ruolo terzo.

  • In attesa di Giustizia: tic toc…tic toc…

    Saranno senz’altro tutte coincidenze, ma se qualcuno, in piena bagarre per il corso che ha preso la riforma sulla separazione delle carriere, pensa a giustizia ad orologeria magari farà peccato ma può essere che non si sbagli.

    Ecco servita l’informazione di garanzia collettiva alla Premier, al sottosegretario alla Presidenza Mantovano ed ai ministri Nordio e Piantedosi e la domanda delle domande è: atto dovuto o voluto? Cerchiamo di fare chiarezza con i lettori evitando di commentare le parole dei diretti interessati ma andando a spiegare ricordando che una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2009 ha individuato l’obbligo del Pubblico Ministero di iscrivere una notizia di reato e il nome dell’indagato nel relativo registro solo a fronte di una notizia “qualificata” e non in presenza di qualunque esposto, denuncia o querela. Il che vuol dire dopo avere svolto un minimo di accertamento sui presupposti: tanto più accorto quanto più delicata sia la materia.

    Questo principio è stato recepito dal legislatore che nel 2022 ha modificato l’articolo 335 del codice di procedura penale, prevedendo che si debba trattare “di un fatto, determinato e non inverosimile riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice e per il quale risultino indizi a carico della persona alla quale il reato è attribuito”. Per, appunto, indagarla formalmente previa iscrizione.

    Tra la decisione della Cassazione e la modifica normativa, proprio a Roma, vi era stata anche una circolare del Procuratore Capo di allora del 2 ottobre 2017 che escludeva “iscrizioni automatiche basate su una lettura meccanica della normativa che poterebbero ad attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria – o addirittura al privato denunciante – il potere di disporre in ordine alle iscrizioni”.

    Dunque il pubblico ministero è onerato di verificare se le condotte descritte nell’eventuale esposto possano essere ritenute, anche solo astrattamente, penalmente rilevanti, e ove questo giudizio dia esito negativo, non deve procedere ad alcuna iscrizione.

    La legge costituzionale numero 1 del 1989 prevede poi, per i reati che si ipotizza siano stati commessi dal Presidente del Consiglio o dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, l’obbligo di avviso alle persone interessate e la trasmissione al Tribunale dei Ministri ma deve essere letta alla luce della regola generale.

    Ne discende che non esistono automatismi.

    A nessuno può sfuggire che, ogni interpretazione contraria ad una disciplina molto chiara darebbe luogo ad esiti paradossali e la più insensata, infondata e fantasiosa denuncia verrebbe destinata al Tribunale dei Ministri determinando l’avvio delle indagini.

    Sorprende (ma non troppo…), dunque, la lettura data dall’ANM secondo la quale la scelta del Procuratore Lo Voi di iscrivere nel registro delle notizie di reato la Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, il Ministro dell’Interno e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, sarebbe un “atto dovuto” perché non è affatto dovuta l’iscrizione di una notizia che non abbia un minimo di fondamento e tale valutazione spetta, appunto, al Pubblico Ministero che non può recepire acriticamente una denuncia.

    L’8 agosto dell’anno scorso, per fare un altro esempio, l’On. Roberto Giachetti ha presentato un esposto-denuncia contro il Ministro Nordio e i sottosegretari Andrea Delmastro e Andrea Ostellari, ritenuti responsabili di condotte omissive in relazione ai 65 suicidi di detenuti all’interno degli istituti di pena.

    Si ha notizia che il Procuratore di Roma li abbia iscritti nel registro degli indagati e abbia trasmesso gli atti al Tribunale dei Ministri previo avviso agli interessati? Trovate le differenze e sarebbe istruttivo conoscere il pensiero dell’ANM a riguardo.

    Insegnava Platone: “Il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusta senza esserlo”.

    Almeno per questa volta il capolavoro però, per quanto ci si sforzi, non pare sia riuscito.

  • Riflessioni riferendosi alla Giornata mondiale dei Diritti Umani

    La violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti.

    Immanuel Kant

    “Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti. Quest’eguaglianza è necessaria per costituire un governo libero. Bisogna che ognuno sia uguale all’altro nel diritto naturale”. Così scriveva Philip Mazzei nel 1774 nel The Virginian Gazette (Il giornale di Virginia; n.d.a.). Egli, come anche il suo amico Thomas Jefferson, uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti d’America, nonché altri loro amici e colleghi, erano convinti che gli uomini nascono tutti liberi e devono beneficiare di questa loro innata libertà. Una convinzione espressa dalla frase All men are created equal (Tutti gli uomini sono creati uguali; n.d.a.). Due anni dopo, è stato proprio Thomas Jefferson ad inserire questa frase all’inizio del testo della Dichiarazione dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, proclamata il 4 luglio 1776. Il testo della Dichiarazione comincia con questo paragrafo: “Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo alle opinioni dell’umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione”. Per poi proseguire con un ben noto paragrafo, il cui inserimento è stato attribuito proprio a Thomas Jefferson. In quel secondo paragrafo della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, i 55 firmatari della Dichiarazione, rappresentanti dei tredici primi Stati Uniti d’America, confermavano: “Noi sosteniamo che queste verità sono per sé evidenti: che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili, tra i quali vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini i governi, che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che, ogni qualvolta una forma di governo diventi perniciosa a questi fini è nel diritto del popolo di modificarla o di abolirla”. Si tratta di concetti diretti, semplici, chiari e molto significativi che annoverano tra gli altri diritti innati, inalienabili e fondamentali dell’uomo anche la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Un concetto, quest’ultimo, il quale è stato trattato già da diversi filosofi della Grecia antica. Per loro l’Eudaimonia (la felicità; n.d.a.) era molto importante. Lo stesso concetto, quello della ricerca, il perseguimento della felicità, è stato trattato anche dall’illuminismo europeo, per poi trovare espressione scritta nelle costituzioni di diversi Paesi del mondo.

    Solo tredici anni dopo la proclamazione dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, in Francia, il marchese de La Fayette, amico di Thomas Jefferson, presentava all’Assemblea nazionale, riunita a Versailles, il testo della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. Il testo è stato discusso durante la riunione dell’Assemblea (tra il 20 ed il 26 agosto 1789). Un testo quello in cui si trovavano inseriti anche i concetti trattati dai Padri Fondatori degli Stati Uniti d’America, compresa la “ricerca della felicità”. Però nel testo della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino trovava espressione anche l’obiettivo delle istituzioni politiche, la ricerca della “felicità di tutti”. Il testo è stato in seguito ratificato dal re Luigi XVI, in seguito alla marcia su Versailles, il 5 ottobre 1789. Così, proprio in quel 5 ottobre 1789, è stata approvata la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (in francese La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen; n.d.a.). Ma il testo della Dichiarazione, contenente un preambolo e 17 articoli, trattava molti altri concetti riguardanti i diritti fondamentali dell’essere umano. Nel preambolo della Dichiarazione si sanciva che “I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerato che l’ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne Dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo, potendo essere in ogni momento paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre alla conservazione della Costituzione e alla felicità di tutti”. Nel primo articolo si affermava: “Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune”. Mentre nel secondo articolo si sanciva che “Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione”. La libertà veniva sancita nel quarto articolo della Dichiarazione: “La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; cosi l’esistenza dei diritti naturali di ciascun uomo non ha altri limiti che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla Legge”. I seguenti articoli della Dichiarazione trattavano il modo in cui doveva funzionare la legge, nonché il modo come si dovevano garantire i diritti dell’uomo e del cittadino. “La società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione”, si affermava nell’articolo 16. Mentre l’ultimo articolo della Dichiarazione sanciva: “La proprietà è un diritto inviolabile e sacro, pertanto nessuno può esserne privato, se non quando la pubblica necessità, legalmente constatata, lo esige evidentemente, e sotto la condizione d’una giusta e previa indennità”.

    Sempre in Francia il 21 marzo del 1804 è stato proclamato “Il Codice civile dei francesi” (Code civil des français; n.d.a.) noto anche come il Codice napoleonico, riferendosi proprio a colui che lo ha voluto, l’imperatore Napoleone Bonaparte. Il Codice civile, prima di essere ufficializzato dal richiedente, è stato discusso dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato. Organismi quelli presieduti, in quel periodo, ovviamente, dallo stesso imperatore. In seguito il Parlamento ha approvato il Codice. Si tratta di un testo concepito ed elaborato da una apposita commissione scelta e nominata da Napoleone Bonaparte. Il Codice civile presentava, in un solo testo, tutto ciò che aveva a che fare con il concetto del diritto, tenendo ben presente quanto era stato sancito dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino nel 1789. Nel periodo in cui Napoleone aveva chiesto alla commissione da lui nominata di redigere il Codice si faceva riferimento al sistema del diritto comune, che si basava ai principi del sistema del diritto romano. Il che, in quel periodo, noto come l’Ancient régime (Regime vecchio, passato; n.d.a,), causava di solito delle difficoltà nella valorizzazione e nel trattamento giuridico dei singoli casi e, di conseguenza, portava anche a delle decisioni non giuste e a delle disuguaglianze. Nonostante sia stato redatto all’inizo del XIX secolo, il Codice napoleonico viene ancora considerato come un Codice a cui fare riferimento. Per gli specialisti della giurisprudenza, il Codice napoleonico viene ancora considerato come il primo codice contemporaneo. Bisogna sottolineare, basandosi su fatti storici, che il Codice napoleonico, è stato valutato anche da alcuni noti scrittori francesi come Stendhal prima e Paul Valery poi il quale scriveva convinto, addirittura, che il Codice napoleonico era “uno dei capolavori della letteratura francese”. Mentre un altro noto scrittore francese, Jules Romains, con spiccato senso di umorismo, suggeriva di leggerlo prima di dormire.

    Basandosi a quei importanti testi di giurisprudenza, dopo più di un secolo dopo, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, ha promulgato un’altro testo importante. Un testo al quale si fa spesso ormai riferimento: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con i suoi trenta articoli. In quel giorno, il 10 dicembre 1948, a Parigi, i rappresentanti istituzionali degli Stati membri delle Nazioni Unite hanno approvato, con la propria firma, un documento che sanciva tutti i diritti dell’essere umano, diritti universalmente riconosciuti in quel periodo. Si trattava di un  documento discusso e redatto dai rappresentanti di molti Paesi del mondo, membri delle Nazioni Unite. Paesi nei quali si usavano diversi sistemi legali. In base alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, tutti gli esseri umani avevano gli stessi diritti. Il primo articolo della Dichiarazione sanciva che “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. In seguito, il terzo articolo affermava che “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”. Mentre il sesto articolo stabiliva che “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”, seguito poi dalla garanzia che dava il settimo articolo: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”. E poi seguono tutti gli altri articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, promulgata il 10 dicembre 1948 a Parigi dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che sanciscono tutti i diritti dell’uomo che devono essere obbligatoriamente rispettati. Un obbligo che devono rispettare tutti i Paesi delle Nazioni Unite. La Dichiarazione si conclude con l’articolo 30 che sancisce: “Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo, o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati”. E proprio facendo riferimento a quella data, il 10 dicembre, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 4 dicembre 1950 ha approvato la Risoluzione 423 (V), con la quale proponeva a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di celebrare ogni anno, in quella data, la Giornata mondiale dei Diritti Umani. Una ricorrenza celebrata anche quest’anno, domenica scorsa, 10 dicembre.

    I diritti dell’essere umano vengono sanciti anche dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, nota anche come la Carta di Nizza, ufficialmente presentata il 7 dicembre 2000 a Nizza, in Francia. Una versione elaborata della stessa Carta è stata in seguito adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, sia dal Parlamento europeo che, poi, dal Consiglio e dalla Commissione europea. Ma nonostante tutti quei documenti, fatti accaduti alla mano, in diversi Stati membri delle Nazioni Unite spesso i diritti dell’essere umano vengono violati e calpestati. Ed in alcuni di loro non vengono mai rispettati, anzi! Una significativa testimonianza è stato il conferimento del Premio Nobel per la Pace ad Oslo, domenica scorsa, 10 dicembre, a Narges Mohammadi, una nota attivista iraniana per i diritti dell’uomo, la quale nel gennaio 2022 è stata condannata a otto anni e due mesi di reclusione, due anni di esilio e 74 frustate! Ma non è solo l’Iran dove non si rispettano i diritti dell’essere umano. Ci sono anche diversi altri Paesi e, fermandosi solo in Europa, si potrebbero elencare la Turchia, la Russia e, per quello che potrebbe essere valido, anche l’Albania.

    Chi scrive queste righe, riflettendo sui diritti dell’essere umano, è convinto, basandosi alle continue e secolari esperienze, che se una persona non è consapevole e disponibile a riconoscere prima i propri doveri e poi ad adempierli non può considerare ed, in seguito, neanche rispettare i diritti degli altri. E non può pretendere che vengano rispettino i suoi diritti. Un obbligo anche per coloro che esercitano i poteri istituzionali, non importa dove essi si trovino. Le conseguenze si sentiranno, prima o poi, ovunque. Proprio come affermaava Immanuel Kant, il quale era convinto che la violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti.

  • Preservare la libertà e l’indipendenza della nostra repubblica senza creare motivi di divisione

    Gramellini, che spesso apprezziamo per la sua rubrica ‘Il caffè’ sul Corriere della Sera, sabato 9 dicembre scrive che vi sarà un problema fino a quando gridare ‘viva l’Italia antifascista’ non diventerà un modo di dire condiviso e persino banale come gridare ‘viva la mamma’.

    Purtroppo gridare ‘viva la mamma’ non ci sembra più un modo molto condiviso nella nostra società che invece sembra a tutti costi, nei media e nella politica, voler ritornare a spaccarsi, a creare pretestuosi distingui mentre la gente comune pensa a ben altro.

    Il fascismo è morto da qualche decennio, la Costituzione è in vigore ed è una Costituzione repubblicana e liberale, difenderla significa difendere la democrazia e la libertà, una democrazia che a volte sembra minata dal settarismo, dai pregiudizi, dalle polemiche volte solo a cercare consenso politico o audience mediale.

    Da parte nostra siamo contenti che la senatrice Segre, con la sua presenza, abbia onorato il palco reale alla Scala, per il resto la democrazia, piaccia o non piaccia, si basa sui voti e sui consensi degli elettori ed abbiamo pesi e contrappesi che impediscono che possa essere calpestata.

    Vigiliamo tutti allora, da destra e da sinistra, per  preservare la libertà e l’indipendenza della nostra repubblica e smettiamola di creare sempre motivi di divisione, di distrarre l’opinione pubblica da fatti importanti per cercare di indirizzarla verso piccole speculazioni più o meno personali.

    Cerchiamo di essere un po’ più maturi nei nostri comportamenti pubblici e privati perché ognuno di noi ha dei doveri anche per quello che rappresentiamo nel mondo, un mondo dove centinaia di persone muoiono ogni giorno per guerre crudeli, attacchi terroristi, fame e miseria.

  • Il tallone di Achille dell’Autonomia Differenziata è l’incostituzionalità

    Non ci vuole un dottorato in diritto costituzionale per capire che l’impianto giuridico dell’Autonomia Differenziata è una selva di violazioni della Carta Costituzionale, impossibile da attuare specialmente sul terreno della gestione delle risorse.

    Cionondimeno, fino ad oggi, pur a fronte di dubbi e qualche incidente velocemente insabbiato, come l’analisi del Servizio Bilancio del Senato, che appunto ne metteva in discussione lo scorso maggio l’insostenibilità finanziaria e il conseguente rischio di vulnerare il principio di equità ed eguaglianza dei diritti dei cittadini, ha potuto continuare senza troppe scosse il suo iter.

    Però si tratta di una barca che galleggia grazie ad una enorme bolla d’aria, ma con grandi buchi nella carena, priva di vela e senza motore, inevitabilmente destinata ad affondare appena evaporerà la bolla di bugie, falsità e irreparabili anticostituzionalità che la caratterizzano.

    Ad aiutare a fare chiarezza, hanno senz’altro contribuito le dimissioni dal Comitato per l’individuazione dei LEP e del fabbisogno di quattro dei suoi più autorevoli componenti, che ne hanno rilevato appunto l’incostituzionalità, con la violazione in merito proprio al rispetto dei termini sanciti per garantire in tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali a tutti gli italiani e nella esigenza di eliminare, o quanto meno ridurre, le distanze tra regioni ricche e fragili del Paese.

    I quattro saggi Amato, Bassanini, Gallo e Pajno, ritengono che non solo l’impostazione della legge non consente di adempiere a tali fondamentali obiettivi, ma anche che le modalità per stabilire i costi dei LEP non prevedono meccanismi per valutare una definizione puntuale del costo degli stessi, tale da assicurare standard adeguati anche nei territori che oggi ne sono sprovvisti e, conseguentemente, della definizione dei maggiori costi che, appunto, non sono previsti.

    Ma, soprattutto, secondo i quattro dimissionari, rimangono irrisolti alcuni problemi di fondo come l’incoerenza di consentire alle commissioni paritetiche regionali il diritto di decidere i nuovi LEP, e i relativi costi standard, materia per materia e con il solo vincolo della disponibilità delle risorse erariali nel proprio territorio, senza che prima venga costruito l’intero complesso dei LEP per i diritti civili e sociali in tutta Italia, onde evitare il rischio dell’esaurimento delle risorse a disposizione.

    Inoltre eccepiscono l’inconcepibile esclusione del Parlamento nel ruolo centrale che gli compete, come organo di elaborazione dei costi standard dei LEP.

    Una esclusione del Parlamento che viola l’art. 117 lett. m) della Costituzione (competenza legislativa esclusiva), ma anche perché spettano al Parlamento – e non alle commissioni paritetiche regionali – le decisioni sulla allocazione delle risorse pubbliche.

    Fin qui le corrette valutazioni dei quattro dimissionari che danno uno spaccato ben preciso alla incostituzionalità del disegno di legge sull’Autonomia Differenziata, ma nei fatti c’è molto di più.

    Infatti, oltre alla citata violazione degli art. 116 e 117, secondo comma lett. m) della Costituzione, risultano ulteriori violazioni gravi della Carta Costituzionale, tra cui quella dell’art. 117, comma 2 lettera e) che sancisce la legislazione esclusiva dello Stato in merito alla perequazione delle risorse finanziarie; nonché quella ancora più inaccettabile, dell’art. 119, comma 3 e cioè l’eliminazione di fatto del Fondo Perequativo.

    Quest’ultima violazione, in pratica sostituisce il Fondo Perequativo con le parole “Misure Perequative”, ricorrendo dunque a una locuzione generica, peraltro riportata solo nel titolo dell’articolo 9 del ddl Calderoli, che di fatto elimina ogni forma di solidarietà delle regioni ricche nei confronti delle regioni fragili, anche perché  prevede di “perequare” attraverso l’individuazione dei Fondi strutturali dell’Unione Europea e quelli della coesione nazionale, da sempre già disponibili per le regioni fragili. Quindi una perequazione inesistente, ma con l’aggravante di un aumento della platea che fino ad oggi ha avuto accesso a tali risorse, per l’estensione alle regioni fragili del Centro e del Nord.

    Insomma una legge fortemente anticostituzionale, che viola le norme di corretta gestione della contabilità pubblica, laddove non prevede alcun monitoraggio dei flussi finanziari Stato-Regioni, man mano che le commissioni paritetiche delibereranno in merito ai nuovi LEP e stabiliranno in maniera autonoma e arbitraria, unicamente in base alle rispettive disponibilità erariali, i nuovi costi standard, il cui effetto sarà il veloce prosciugamento delle disponibilità finanziarie dello Stato, che verrà inevitabilmente svilito nel suo ruolo e, con esso, ogni principio di reale valore patriottico a discapito della stessa Unità Nazionale.

    Ecco perché è fondamentale fermare questo disegno di legge e puntare ad una sua profonda modifica, con l’introduzione di criteri di equilibrio, monitoraggio, perequazione e garanzia di sostanziale parità dei LEP e dei costi standard per tutti gli italiani, nel rigoroso rispetto delle norme costituzionali.

    *Presidente di Europa Nazione

  • In attesa di Giustizia: cenacoli delle bestialità, tra malafede ed ignoranza

    Prima di iniziare la lettura dell’articolo di questa settimana può essere utile farsi delle domande e darsi delle risposte; per esempio, se si volesse commentare ed avere chiarimenti sulla trama che regge “2001 Odissea nello spazio” sarebbe preferibile come interlocutore un docente di fisica capace di illustrare con semplicità i fondamenti della teoria della relatività o affidarsi ad un direttore di banca il cui corso di studi si è bastato sull’approfondimento di temi prevalentemente economici? E se si dovesse affrontare una fastidiosa carie affidarsi alle cure un amico veterinario equivarrebbe a rivolgersi ad uno specialista in odontostomatologia?

    Ed infine: volendo un confronto autorevole su argomenti di diritto costituzionale la scelta migliore potrebbe essere Marta Cartabia o un sedicente drammaturgo che ha conseguito la laurea in lettere moderne con una tesi sui cantautori dal titolo “Amici fragili”?

    Anche no, vero? Invece al Fatto Quotidiano la pensano diversamente e ad uno così, tal Andrea Scanzi, oltre a farlo interessare di sport e musica, hanno affidato anche il commento a recenti affermazioni del Ministro della Giustizia.

    Ex editorialista di “Grazia” e “Donna Moderna”, Andrea Scanzi dopo aver sostenuto che Carlo Nordio sarebbe atterrito all’idea di confrontarsi con Marco Travaglio poiché ne teme tanto la capacità dialettica quanto la preparazione in diritto, ha sferrato a sua volta un temibile attacco al Guardasigilli sostenendo  che sia una sorta di pericoloso eversore, nemico della Costituzione (e quindi della democrazia e dei diritti fondamentali) avendo affermato che quest’ultima è in contrasto con il nostro sistema giuridico e, pertanto, sarebbe opportuna qualche modifica volta ad aggiornarla.

    Carlo Nordio, invero, ha detto una cosa un po’ diversa ed assolutamente corretta e cioè che è il codice che regola il processo penale a soffrire di incoerenza con la Costituzione e ciò per un motivo molto semplice: il codice vigente, di impostazione anglosassone e tendenzialmente accusatoria, è stato promulgato nel 1989 mentre la Carta fondamentale dello Stato è stata definitivamente approvata nel dicembre 1947 e – quanto alle garanzie processuali – si riferiva al codice del 1930, tipicamente inquisitorio.

    Certo, se uno ha nel curriculum il ruolo di Direttore Artistico del Premio Pigro ed una serie di comparsate a Tiki Taka – la Repubblica del pallone è, forse, meglio che continui ad occuparsi, come del resto ha fatto, del Processo del Lunedì con Enrico Varriale e non di processi penali.

    Certamente, con queste referenze non gli si può fare una colpa se ignora la circostanza che – proprio per le ragioni illustrate da Nordio – la Corte Costituzionale, a far tempo dal 1990 ha demolito pezzo dopo pezzo il codice di procedura penale facendogli perdere completamente l’assetto iniziale e lo spirito che avevano inteso infondergli gli ottimi giuristi che lo avevano scritto.

    Appare anche ovvio che se uno, quanto ad esperienza di giurie, ha trascorsi personali  al Club Tenco ed al Festival di Sanremo può non essere al corrente del fatto che nel 1999 (per la verità è passato un po’ di tempo: forse bastava chiedere ad Alexa al fine di aggiornarsi) per porre fine al martirio del codice è stata modificata proprio la Costituzione all’articolo 111 che oggi richiama pedissequamente l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Qualcosa d’altro, come ha suggerito Nordio, ci sarebbe da fare volendo allinearla ai principi cardine che regolano il processo “alla Perry Mason” e come avviene nelle principali democrazie occidentali: facoltatività dell’azione penale e separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri e Giudici.

    Concludendo, se uno è ignorante, nel senso letterale della parola, e cioè a dire ignora completamente l’argomento di cui sta trattando, rispeditelo a condurre Futbol su La 7 insieme ad Alessia Reato che, oltre ad essere una bella ragazza, nonostante il cognome con i crimini non c’entra nulla come i vaneggiamenti di Scanzi.

    Ma se uno è ignorante e pretende ugualmente di dire la sua  – seppur riferendosi ad un pubblico, quello dei lettori de Il Fatto Quotidiano che non si danno pace persino perché il Commissario Basettoni non è ancora riuscito a far prendere l’ergastolo alla Banda Bassotti – calando sugli ascoltatori il proprio verbo che è più storpiato dei congiuntivi di Antonio Di Pietro allora al peccato originale se ne aggiungono  altri:  si tratta di arroganza miscelata con mala fede.

  • I principi costituzionali

    Riceviamo e pubblichiamo un articolo del P. Francesco Pontelli

    La nostra Costituzione ha trovato la propria sintesi attraverso una Assemblea Costituente la quale ha redatto un documento istituzionale che era soggetto a possibili adeguamenti in relazione all’evolversi del contesto storico e del concetto stesso di democrazia, sempre più complesso ed articolato.

    Pur essendo, quindi, sostanzialmente approvata in una propria forma rigida, nel senso che ogni modifica della Carta Costituzionale necessita di una procedura particolare, il testo costituzionale ed ogni possibile adeguamento rappresentavano tuttavia una possibilità ampiamente considerata dai padri costituenti.

    Viceversa, i principi democratici ispiratori, anche se contestualizzati nel complesso evolversi della storia contemporanea, rappresentano ancora oggi un insieme di postulati assolutamente immodificabili rispetto alla Carta stessa.

    La vicenda iraniana dimostra come uno stato totalitario sia in grado, per mantenere inalterato il proprio potere a discapito delle proteste legittime della popolazione, di utilizzare ogni forma di controllo e sopraffazione anche digitale. Ecco quindi come a tutte le donne che non indossino regolarmente il velo lo stato teocratico ha disposto di bloccare i conti correnti e, di conseguenza, ogni accesso alle proprie risorse economiche necessarie nella quotidianità.

    Di per sé la repressione iraniana dimostra essenzialmente due aspetti importanti.

    Innanzitutto il clamoroso errore della amministrazione Biden la quale, sciogliendo l’accordo con l’Arabia Saudita sunnita e riaprendo le relazioni con l’Iran sciita, è stata ripagata con l’appoggio iraniano alla Russia di Putin e riavviando il processo di riarmamento nucleare.

    In secondo luogo emerge evidente come ogni Stato totalitario, operando all’interno di un contesto storico contemporaneo, sia in grado di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, nello specifico quello digitale, con l’obiettivo di reprimere e soffocare le legittime proteste della popolazione attraverso il blocco dei conti correnti e dell’utilizzo della moneta elettronica.

    Al di là della lezione iraniana in ambito strategico, che rappresenta il suicidio politico dell’amministrazione Biden e dell’Unione Europea, la vicenda iraniana dimostra come il controllo di uno Stato totalitario possa essere reso possibile anche attraverso strumenti tecnologici e digitali.

    Tornando ora alla Costituzione Italiana, mentre il suo testo risulta soggetto ad adeguamenti successivi, i principi ispiratori dovrebbero restare tali in quanto espressione della stessa democrazia, quindi validi in ogni contesto storico. Per questo motivo, se anche il bicameralismo perfetto in questo momento risulti una forma di istituzionale probabilmente superata, il principio democratico ispiratore, declinabile nella creazione di due Camere con uguali poteri per evitare che si potessero ricreare le condizioni per il sopravvento dello Stato sulla popolazione, rappresenta un concetto quanto mai attuale.

    Attualizzando questo principio quindi, anche un eventuale obbligo o semplice favoreggiamento per tutte le transazioni commerciali attraverso la sola moneta elettronica rappresenterebbe, secondo i principi ispiratori della Costituzione stessa, un pericolo nel caso in cui uno Stato intendesse esercitare un potere di sopraffazione nei confronti dei legittimi diritti dei singoli cittadini.

    In altre parole, la Carta Costituzionale tende a limitare il margine operativo di ingerenza di un eventuale stato, anche se democraticamente eletto, il quale intendesse limitare la libertà dei singoli cittadini anche attraverso dei processi decisionali, come la sua stessa modifica, articolati e complessi, quindi a sola conferma della tutela di un legittimo diritto democratico.

    Invece, il tentativo di un sempre maggiore controllo dello Stato relativo alle attività dei propri cittadini, come l’utilizzo di una sola forma di pagamento o di accesso ai servizi della pubblica amministrazione, rappresenta la negazione stessa dei principi fondativi della Carta Costituzionale, ponendo le basi per l’istituzione di uno stato etico non così dissimile da una teocrazia come quella iraniana.

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