Costituzione

  • In attesa di Giustizia: ricordatevi del povero fornaretto

    Roberto Saviano grida – come sua consuetudine – allo scandalo a causa della scarcerazione di alcuni imputati per fatti di criminalità organizzata in un processo in corso di celebrazione a Napoli e lo scandalo risiederebbe nella conseguenza di falle di un sistema normativo confuso.

    Non risulta che Saviano sia un cultore del diritto processuale penale ma, si direbbe, neppure di una corretta informazione: diversamente avrebbe appreso che quelle scarcerazioni sono conseguenza del superamento dei termini massimi di carcerazione preventiva previsti dal nostro ordinamento che, sotto questo punto di vista, è allineato a quelli di tutte le democrazie occidentali prevedendo che la libertà personale non possa essere limitata oltre un certo numero di anni, sì di anni non di mesi o settimane, se non interviene almeno una sentenza di condanna di primo grado.

    Se Saviano si documentasse studiando gli argomenti sui quali pretende di pontificare saprebbe che quelle che definisce falle di un sistema normativo confuso sono regole processuali che affondano le radici nella Costituzione, espressamente all’articolo 13, non meno che al 27 che tratta della presunzione di non colpevolezza: altro principio giuridico condiviso dagli Stati di Diritto e sarebbe, forse, pretendere troppo che Saviano conosca la storia di quella che viene chiamata “legge Valpreda”: roba vecchia, del 1972, iniziativa del Guardasigilli Gonella di cui è impossibile che abbia memoria chi non studia prima di dare aria alla bocca.

    Non è la prima volta che questa rubrica lo evidenzia: la conoscenza ed il rispetto della Costituzione sembrano essere una opzione più che un obbligo; tuttavia, finché gli strafalcioni provengono da un presunto saggista che ha scritto più libri di quanti siano i suoi lettori, pazienza…il peggio è quando la Costituzione viene dimenticata da coloro che ne fanno un usbergo e la sventolano ad ogni manifestazione organizzata dal loro sindacato: i magistrati.

    E così è che nella indagine sulla edilizia privata milanese, l’ennesimo Vaso di Pandora scoperchiato grazie agli eroi della Procura di Milano, si scopre che sono state acquisite conversazioni in chat – subitaneamente pubblicate in violazione della legge – intercorse tra un costruttore e l’europarlamentare Maran nonostante che il Giudice delle Leggi abbia stabilito che ciò è possibile solo previa autorizzazione del Parlamento.

    D’altronde, proprio quella indagine passando al vaglio del Tribunale della Libertà sta incappando nelle prime severe censure: tutti gli arrestati sono stati scarcerati e, per quanto le motivazioni non siano ancora depositate, si intuisce che l’esito sia dovuto ad una riqualificazione “al ribasso” di illeciti difficilmente sostenibili come, d’atro canto, era stato subito annotato su queste colonne. Tutto ciò con buona pace del GIP che si è tormentato i polpastrelli per dattiloscrivere quattrocento pagine di ordinanza di cattura in pochi giorni. E qualcuno avrà di ridire perché la libertà sembra quasi corrispondere a denegata giustizia in questo sventurato Paese, immemore che persino il Consiglio dei Dieci della Repubblica di Venezia, prima di ritirarsi in camera di consiglio, veniva così ammonito e richiamato ad equilibrio e prudenza dal cancelliere: “Ricordatevi del povero fornaretto”, protagonista di un tragico errore giudiziario la cui storia chi vuole ed è interessato (certo non molti P.M. né Saviano, Travaglio, Barbacetto e compagni) può rileggerla nei cinque atti del dramma storico firmato da Francesco Dall’Ongaro.

  • La solita farsa politica tra numeri, quorum e Corte Costituzionale

    Con poco meno di 46 milioni di aventi diritto hanno votato poco più di 14 milioni, cioè il 30,6%. Ma già sono cominciati i teatrini politici tra chi si considera vincitore e chi un non perdente.

    Ancora una volta si assiste al miserevole tentativo di appropriazione indebita dei risultati elettorali oggi referendari, ad ulteriore conferma della attribuzione di un ulteriore valore politico al referendum.

    Alcuni rappresentanti già ora, tra i non perdenti, avanzano la necessità di una nuova iniziativa referendaria finalizzata alla abolizione del quorum, a dimostrazione di come questi soggetti in cerca solo di un nuovo palcoscenico mediatico non abbiano neppure le basi culturali minime relative all’asset istituzionale del nostro Paese.

    La Repubblica italiana è una democrazia parlamentare delegata, all’interno della quale l’istituto del referendum è stato concepito dai costituenti come unico e timido elemento spurio di democrazia diretta, finalizzato solo ed esclusivamente alla abrogazione di una legge esistente (art.75) o di ratifica di una modifica costituzionale.

    Questa limitazione del referendum indica senza dubbio la scarsa considerazione che i costituenti avevano nella capacità di scelta degli elettori italiani la cui lontananza dal ceto politico viene confermata ancora oggi da una discutibile ed obsoleta “assenza del vincolo di mandato”.

    Viceversa, in una democrazia diretta come quella svizzera, la quale rappresenta il vero ed unico modello di democrazia contemporanea rispetto anche alla oligarchia europea, i cittadini vengono chiamati ad esprimere il loro parere attraverso il voto postale su diverse materie di interesse pubblico, quindi anche fiscali ed economiche, tematiche invece escluse dai costituenti italiani nella definizione dell’istituto del referendum abrogativo.

    In questo elvetico contesto evidentemente il quorum non ha ragione di esistere in quanto l’esito elettorale rappresenta la democratica espressione di una volontà popolare esattamente come avviene in Italia per le elezioni politiche. In Italia, infatti, il risultato delle elezioni non è legato alla percentuale di affluenza degli elettori. La pretesa, quindi, della abolizione del quorum risulta assolutamente priva di assetto istituzionale e rende ridicola ogni equiparazione tra il numero di votanti del referendum e la maggioranza che sostiene il governo.

    In più, entrambi gli schieramenti cercano di appropriarsi del numero degli aventi diritto che abbiano o meno esercitato appunto quanto costituzionalmente garantito, “partiamo dai quindici milioni di votanti”, hanno detto molti leader tra i non perdenti. Un’operazione decisamente impropria in quanto, ad esempio, al quesito relativo ai tempi per ottenere la cittadinanza italiana andrebbero tolti quasi cinque milioni di elettori che hanno votato No alla modifica legislativa.

    In questo ambito, in più, sembra incredibile come nessuno abbia avvertito come impropria la decisione della Corte Costituzionale relativa alla ammissibilità del quesito referendario sulla cittadinanza, in quanto la Corte di fatto ha avallato un referendum che proponeva non solo la volontà di abrogare la legislazione vigente ma, contemporaneamente, proponeva i “nuovi tempi” per vedere riconosciuto lo stesso diritto, quindi in immediata  sostituzione della normativa vigente, spingendosi molto al di là dei confini di una semplice abrogazione attribuita e riconosciuta dalla Costituzione italiana.

    Qualora l’esito elettorale fosse stato positivo avrebbe comunque limitato l’attività legislativa del Parlamento, indicando al suo interno già il termine di cinque anni al quale attenersi, esautorandone di conseguenza i poteri costituzionalmente garantiti come la sua stessa autonomia. In pratica il potere legislativo esercitato dal Parlamento sarebbe stato limitato nella definizione della nuova normativa anche rispetto ai tempi dallo stesso quesito referendario, trasformando in modo improprio il carattere abrogativo del referendum in addirittura propositivo e legislativo tipico di una democrazia diretta, ma in forte contraddizione quindi con l’asset istituzionale italiano.

    Ancora una volta il quadro che ne esce di fronte a questa operazione di appropriazione indebita degli esiti elettorali definisce il senso di inadeguatezza dell’intera classe politica ma anche insinua un senso di parzialità di organi ed istituzioni che dovrebbero esercitare un ruolo terzo.

  • In attesa di Giustizia: tic toc…tic toc…

    Saranno senz’altro tutte coincidenze, ma se qualcuno, in piena bagarre per il corso che ha preso la riforma sulla separazione delle carriere, pensa a giustizia ad orologeria magari farà peccato ma può essere che non si sbagli.

    Ecco servita l’informazione di garanzia collettiva alla Premier, al sottosegretario alla Presidenza Mantovano ed ai ministri Nordio e Piantedosi e la domanda delle domande è: atto dovuto o voluto? Cerchiamo di fare chiarezza con i lettori evitando di commentare le parole dei diretti interessati ma andando a spiegare ricordando che una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2009 ha individuato l’obbligo del Pubblico Ministero di iscrivere una notizia di reato e il nome dell’indagato nel relativo registro solo a fronte di una notizia “qualificata” e non in presenza di qualunque esposto, denuncia o querela. Il che vuol dire dopo avere svolto un minimo di accertamento sui presupposti: tanto più accorto quanto più delicata sia la materia.

    Questo principio è stato recepito dal legislatore che nel 2022 ha modificato l’articolo 335 del codice di procedura penale, prevedendo che si debba trattare “di un fatto, determinato e non inverosimile riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice e per il quale risultino indizi a carico della persona alla quale il reato è attribuito”. Per, appunto, indagarla formalmente previa iscrizione.

    Tra la decisione della Cassazione e la modifica normativa, proprio a Roma, vi era stata anche una circolare del Procuratore Capo di allora del 2 ottobre 2017 che escludeva “iscrizioni automatiche basate su una lettura meccanica della normativa che poterebbero ad attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria – o addirittura al privato denunciante – il potere di disporre in ordine alle iscrizioni”.

    Dunque il pubblico ministero è onerato di verificare se le condotte descritte nell’eventuale esposto possano essere ritenute, anche solo astrattamente, penalmente rilevanti, e ove questo giudizio dia esito negativo, non deve procedere ad alcuna iscrizione.

    La legge costituzionale numero 1 del 1989 prevede poi, per i reati che si ipotizza siano stati commessi dal Presidente del Consiglio o dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, l’obbligo di avviso alle persone interessate e la trasmissione al Tribunale dei Ministri ma deve essere letta alla luce della regola generale.

    Ne discende che non esistono automatismi.

    A nessuno può sfuggire che, ogni interpretazione contraria ad una disciplina molto chiara darebbe luogo ad esiti paradossali e la più insensata, infondata e fantasiosa denuncia verrebbe destinata al Tribunale dei Ministri determinando l’avvio delle indagini.

    Sorprende (ma non troppo…), dunque, la lettura data dall’ANM secondo la quale la scelta del Procuratore Lo Voi di iscrivere nel registro delle notizie di reato la Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, il Ministro dell’Interno e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, sarebbe un “atto dovuto” perché non è affatto dovuta l’iscrizione di una notizia che non abbia un minimo di fondamento e tale valutazione spetta, appunto, al Pubblico Ministero che non può recepire acriticamente una denuncia.

    L’8 agosto dell’anno scorso, per fare un altro esempio, l’On. Roberto Giachetti ha presentato un esposto-denuncia contro il Ministro Nordio e i sottosegretari Andrea Delmastro e Andrea Ostellari, ritenuti responsabili di condotte omissive in relazione ai 65 suicidi di detenuti all’interno degli istituti di pena.

    Si ha notizia che il Procuratore di Roma li abbia iscritti nel registro degli indagati e abbia trasmesso gli atti al Tribunale dei Ministri previo avviso agli interessati? Trovate le differenze e sarebbe istruttivo conoscere il pensiero dell’ANM a riguardo.

    Insegnava Platone: “Il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusta senza esserlo”.

    Almeno per questa volta il capolavoro però, per quanto ci si sforzi, non pare sia riuscito.

  • Riflessioni riferendosi alla Giornata mondiale dei Diritti Umani

    La violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti.

    Immanuel Kant

    “Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti. Quest’eguaglianza è necessaria per costituire un governo libero. Bisogna che ognuno sia uguale all’altro nel diritto naturale”. Così scriveva Philip Mazzei nel 1774 nel The Virginian Gazette (Il giornale di Virginia; n.d.a.). Egli, come anche il suo amico Thomas Jefferson, uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti d’America, nonché altri loro amici e colleghi, erano convinti che gli uomini nascono tutti liberi e devono beneficiare di questa loro innata libertà. Una convinzione espressa dalla frase All men are created equal (Tutti gli uomini sono creati uguali; n.d.a.). Due anni dopo, è stato proprio Thomas Jefferson ad inserire questa frase all’inizio del testo della Dichiarazione dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, proclamata il 4 luglio 1776. Il testo della Dichiarazione comincia con questo paragrafo: “Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo alle opinioni dell’umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione”. Per poi proseguire con un ben noto paragrafo, il cui inserimento è stato attribuito proprio a Thomas Jefferson. In quel secondo paragrafo della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, i 55 firmatari della Dichiarazione, rappresentanti dei tredici primi Stati Uniti d’America, confermavano: “Noi sosteniamo che queste verità sono per sé evidenti: che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili, tra i quali vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini i governi, che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che, ogni qualvolta una forma di governo diventi perniciosa a questi fini è nel diritto del popolo di modificarla o di abolirla”. Si tratta di concetti diretti, semplici, chiari e molto significativi che annoverano tra gli altri diritti innati, inalienabili e fondamentali dell’uomo anche la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Un concetto, quest’ultimo, il quale è stato trattato già da diversi filosofi della Grecia antica. Per loro l’Eudaimonia (la felicità; n.d.a.) era molto importante. Lo stesso concetto, quello della ricerca, il perseguimento della felicità, è stato trattato anche dall’illuminismo europeo, per poi trovare espressione scritta nelle costituzioni di diversi Paesi del mondo.

    Solo tredici anni dopo la proclamazione dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, in Francia, il marchese de La Fayette, amico di Thomas Jefferson, presentava all’Assemblea nazionale, riunita a Versailles, il testo della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. Il testo è stato discusso durante la riunione dell’Assemblea (tra il 20 ed il 26 agosto 1789). Un testo quello in cui si trovavano inseriti anche i concetti trattati dai Padri Fondatori degli Stati Uniti d’America, compresa la “ricerca della felicità”. Però nel testo della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino trovava espressione anche l’obiettivo delle istituzioni politiche, la ricerca della “felicità di tutti”. Il testo è stato in seguito ratificato dal re Luigi XVI, in seguito alla marcia su Versailles, il 5 ottobre 1789. Così, proprio in quel 5 ottobre 1789, è stata approvata la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (in francese La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen; n.d.a.). Ma il testo della Dichiarazione, contenente un preambolo e 17 articoli, trattava molti altri concetti riguardanti i diritti fondamentali dell’essere umano. Nel preambolo della Dichiarazione si sanciva che “I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerato che l’ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne Dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo, potendo essere in ogni momento paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre alla conservazione della Costituzione e alla felicità di tutti”. Nel primo articolo si affermava: “Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune”. Mentre nel secondo articolo si sanciva che “Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione”. La libertà veniva sancita nel quarto articolo della Dichiarazione: “La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; cosi l’esistenza dei diritti naturali di ciascun uomo non ha altri limiti che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla Legge”. I seguenti articoli della Dichiarazione trattavano il modo in cui doveva funzionare la legge, nonché il modo come si dovevano garantire i diritti dell’uomo e del cittadino. “La società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione”, si affermava nell’articolo 16. Mentre l’ultimo articolo della Dichiarazione sanciva: “La proprietà è un diritto inviolabile e sacro, pertanto nessuno può esserne privato, se non quando la pubblica necessità, legalmente constatata, lo esige evidentemente, e sotto la condizione d’una giusta e previa indennità”.

    Sempre in Francia il 21 marzo del 1804 è stato proclamato “Il Codice civile dei francesi” (Code civil des français; n.d.a.) noto anche come il Codice napoleonico, riferendosi proprio a colui che lo ha voluto, l’imperatore Napoleone Bonaparte. Il Codice civile, prima di essere ufficializzato dal richiedente, è stato discusso dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato. Organismi quelli presieduti, in quel periodo, ovviamente, dallo stesso imperatore. In seguito il Parlamento ha approvato il Codice. Si tratta di un testo concepito ed elaborato da una apposita commissione scelta e nominata da Napoleone Bonaparte. Il Codice civile presentava, in un solo testo, tutto ciò che aveva a che fare con il concetto del diritto, tenendo ben presente quanto era stato sancito dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino nel 1789. Nel periodo in cui Napoleone aveva chiesto alla commissione da lui nominata di redigere il Codice si faceva riferimento al sistema del diritto comune, che si basava ai principi del sistema del diritto romano. Il che, in quel periodo, noto come l’Ancient régime (Regime vecchio, passato; n.d.a,), causava di solito delle difficoltà nella valorizzazione e nel trattamento giuridico dei singoli casi e, di conseguenza, portava anche a delle decisioni non giuste e a delle disuguaglianze. Nonostante sia stato redatto all’inizo del XIX secolo, il Codice napoleonico viene ancora considerato come un Codice a cui fare riferimento. Per gli specialisti della giurisprudenza, il Codice napoleonico viene ancora considerato come il primo codice contemporaneo. Bisogna sottolineare, basandosi su fatti storici, che il Codice napoleonico, è stato valutato anche da alcuni noti scrittori francesi come Stendhal prima e Paul Valery poi il quale scriveva convinto, addirittura, che il Codice napoleonico era “uno dei capolavori della letteratura francese”. Mentre un altro noto scrittore francese, Jules Romains, con spiccato senso di umorismo, suggeriva di leggerlo prima di dormire.

    Basandosi a quei importanti testi di giurisprudenza, dopo più di un secolo dopo, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, ha promulgato un’altro testo importante. Un testo al quale si fa spesso ormai riferimento: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con i suoi trenta articoli. In quel giorno, il 10 dicembre 1948, a Parigi, i rappresentanti istituzionali degli Stati membri delle Nazioni Unite hanno approvato, con la propria firma, un documento che sanciva tutti i diritti dell’essere umano, diritti universalmente riconosciuti in quel periodo. Si trattava di un  documento discusso e redatto dai rappresentanti di molti Paesi del mondo, membri delle Nazioni Unite. Paesi nei quali si usavano diversi sistemi legali. In base alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, tutti gli esseri umani avevano gli stessi diritti. Il primo articolo della Dichiarazione sanciva che “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. In seguito, il terzo articolo affermava che “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”. Mentre il sesto articolo stabiliva che “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”, seguito poi dalla garanzia che dava il settimo articolo: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”. E poi seguono tutti gli altri articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, promulgata il 10 dicembre 1948 a Parigi dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che sanciscono tutti i diritti dell’uomo che devono essere obbligatoriamente rispettati. Un obbligo che devono rispettare tutti i Paesi delle Nazioni Unite. La Dichiarazione si conclude con l’articolo 30 che sancisce: “Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo, o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati”. E proprio facendo riferimento a quella data, il 10 dicembre, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 4 dicembre 1950 ha approvato la Risoluzione 423 (V), con la quale proponeva a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di celebrare ogni anno, in quella data, la Giornata mondiale dei Diritti Umani. Una ricorrenza celebrata anche quest’anno, domenica scorsa, 10 dicembre.

    I diritti dell’essere umano vengono sanciti anche dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, nota anche come la Carta di Nizza, ufficialmente presentata il 7 dicembre 2000 a Nizza, in Francia. Una versione elaborata della stessa Carta è stata in seguito adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, sia dal Parlamento europeo che, poi, dal Consiglio e dalla Commissione europea. Ma nonostante tutti quei documenti, fatti accaduti alla mano, in diversi Stati membri delle Nazioni Unite spesso i diritti dell’essere umano vengono violati e calpestati. Ed in alcuni di loro non vengono mai rispettati, anzi! Una significativa testimonianza è stato il conferimento del Premio Nobel per la Pace ad Oslo, domenica scorsa, 10 dicembre, a Narges Mohammadi, una nota attivista iraniana per i diritti dell’uomo, la quale nel gennaio 2022 è stata condannata a otto anni e due mesi di reclusione, due anni di esilio e 74 frustate! Ma non è solo l’Iran dove non si rispettano i diritti dell’essere umano. Ci sono anche diversi altri Paesi e, fermandosi solo in Europa, si potrebbero elencare la Turchia, la Russia e, per quello che potrebbe essere valido, anche l’Albania.

    Chi scrive queste righe, riflettendo sui diritti dell’essere umano, è convinto, basandosi alle continue e secolari esperienze, che se una persona non è consapevole e disponibile a riconoscere prima i propri doveri e poi ad adempierli non può considerare ed, in seguito, neanche rispettare i diritti degli altri. E non può pretendere che vengano rispettino i suoi diritti. Un obbligo anche per coloro che esercitano i poteri istituzionali, non importa dove essi si trovino. Le conseguenze si sentiranno, prima o poi, ovunque. Proprio come affermaava Immanuel Kant, il quale era convinto che la violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti.

  • Preservare la libertà e l’indipendenza della nostra repubblica senza creare motivi di divisione

    Gramellini, che spesso apprezziamo per la sua rubrica ‘Il caffè’ sul Corriere della Sera, sabato 9 dicembre scrive che vi sarà un problema fino a quando gridare ‘viva l’Italia antifascista’ non diventerà un modo di dire condiviso e persino banale come gridare ‘viva la mamma’.

    Purtroppo gridare ‘viva la mamma’ non ci sembra più un modo molto condiviso nella nostra società che invece sembra a tutti costi, nei media e nella politica, voler ritornare a spaccarsi, a creare pretestuosi distingui mentre la gente comune pensa a ben altro.

    Il fascismo è morto da qualche decennio, la Costituzione è in vigore ed è una Costituzione repubblicana e liberale, difenderla significa difendere la democrazia e la libertà, una democrazia che a volte sembra minata dal settarismo, dai pregiudizi, dalle polemiche volte solo a cercare consenso politico o audience mediale.

    Da parte nostra siamo contenti che la senatrice Segre, con la sua presenza, abbia onorato il palco reale alla Scala, per il resto la democrazia, piaccia o non piaccia, si basa sui voti e sui consensi degli elettori ed abbiamo pesi e contrappesi che impediscono che possa essere calpestata.

    Vigiliamo tutti allora, da destra e da sinistra, per  preservare la libertà e l’indipendenza della nostra repubblica e smettiamola di creare sempre motivi di divisione, di distrarre l’opinione pubblica da fatti importanti per cercare di indirizzarla verso piccole speculazioni più o meno personali.

    Cerchiamo di essere un po’ più maturi nei nostri comportamenti pubblici e privati perché ognuno di noi ha dei doveri anche per quello che rappresentiamo nel mondo, un mondo dove centinaia di persone muoiono ogni giorno per guerre crudeli, attacchi terroristi, fame e miseria.

  • Il tallone di Achille dell’Autonomia Differenziata è l’incostituzionalità

    Non ci vuole un dottorato in diritto costituzionale per capire che l’impianto giuridico dell’Autonomia Differenziata è una selva di violazioni della Carta Costituzionale, impossibile da attuare specialmente sul terreno della gestione delle risorse.

    Cionondimeno, fino ad oggi, pur a fronte di dubbi e qualche incidente velocemente insabbiato, come l’analisi del Servizio Bilancio del Senato, che appunto ne metteva in discussione lo scorso maggio l’insostenibilità finanziaria e il conseguente rischio di vulnerare il principio di equità ed eguaglianza dei diritti dei cittadini, ha potuto continuare senza troppe scosse il suo iter.

    Però si tratta di una barca che galleggia grazie ad una enorme bolla d’aria, ma con grandi buchi nella carena, priva di vela e senza motore, inevitabilmente destinata ad affondare appena evaporerà la bolla di bugie, falsità e irreparabili anticostituzionalità che la caratterizzano.

    Ad aiutare a fare chiarezza, hanno senz’altro contribuito le dimissioni dal Comitato per l’individuazione dei LEP e del fabbisogno di quattro dei suoi più autorevoli componenti, che ne hanno rilevato appunto l’incostituzionalità, con la violazione in merito proprio al rispetto dei termini sanciti per garantire in tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali a tutti gli italiani e nella esigenza di eliminare, o quanto meno ridurre, le distanze tra regioni ricche e fragili del Paese.

    I quattro saggi Amato, Bassanini, Gallo e Pajno, ritengono che non solo l’impostazione della legge non consente di adempiere a tali fondamentali obiettivi, ma anche che le modalità per stabilire i costi dei LEP non prevedono meccanismi per valutare una definizione puntuale del costo degli stessi, tale da assicurare standard adeguati anche nei territori che oggi ne sono sprovvisti e, conseguentemente, della definizione dei maggiori costi che, appunto, non sono previsti.

    Ma, soprattutto, secondo i quattro dimissionari, rimangono irrisolti alcuni problemi di fondo come l’incoerenza di consentire alle commissioni paritetiche regionali il diritto di decidere i nuovi LEP, e i relativi costi standard, materia per materia e con il solo vincolo della disponibilità delle risorse erariali nel proprio territorio, senza che prima venga costruito l’intero complesso dei LEP per i diritti civili e sociali in tutta Italia, onde evitare il rischio dell’esaurimento delle risorse a disposizione.

    Inoltre eccepiscono l’inconcepibile esclusione del Parlamento nel ruolo centrale che gli compete, come organo di elaborazione dei costi standard dei LEP.

    Una esclusione del Parlamento che viola l’art. 117 lett. m) della Costituzione (competenza legislativa esclusiva), ma anche perché spettano al Parlamento – e non alle commissioni paritetiche regionali – le decisioni sulla allocazione delle risorse pubbliche.

    Fin qui le corrette valutazioni dei quattro dimissionari che danno uno spaccato ben preciso alla incostituzionalità del disegno di legge sull’Autonomia Differenziata, ma nei fatti c’è molto di più.

    Infatti, oltre alla citata violazione degli art. 116 e 117, secondo comma lett. m) della Costituzione, risultano ulteriori violazioni gravi della Carta Costituzionale, tra cui quella dell’art. 117, comma 2 lettera e) che sancisce la legislazione esclusiva dello Stato in merito alla perequazione delle risorse finanziarie; nonché quella ancora più inaccettabile, dell’art. 119, comma 3 e cioè l’eliminazione di fatto del Fondo Perequativo.

    Quest’ultima violazione, in pratica sostituisce il Fondo Perequativo con le parole “Misure Perequative”, ricorrendo dunque a una locuzione generica, peraltro riportata solo nel titolo dell’articolo 9 del ddl Calderoli, che di fatto elimina ogni forma di solidarietà delle regioni ricche nei confronti delle regioni fragili, anche perché  prevede di “perequare” attraverso l’individuazione dei Fondi strutturali dell’Unione Europea e quelli della coesione nazionale, da sempre già disponibili per le regioni fragili. Quindi una perequazione inesistente, ma con l’aggravante di un aumento della platea che fino ad oggi ha avuto accesso a tali risorse, per l’estensione alle regioni fragili del Centro e del Nord.

    Insomma una legge fortemente anticostituzionale, che viola le norme di corretta gestione della contabilità pubblica, laddove non prevede alcun monitoraggio dei flussi finanziari Stato-Regioni, man mano che le commissioni paritetiche delibereranno in merito ai nuovi LEP e stabiliranno in maniera autonoma e arbitraria, unicamente in base alle rispettive disponibilità erariali, i nuovi costi standard, il cui effetto sarà il veloce prosciugamento delle disponibilità finanziarie dello Stato, che verrà inevitabilmente svilito nel suo ruolo e, con esso, ogni principio di reale valore patriottico a discapito della stessa Unità Nazionale.

    Ecco perché è fondamentale fermare questo disegno di legge e puntare ad una sua profonda modifica, con l’introduzione di criteri di equilibrio, monitoraggio, perequazione e garanzia di sostanziale parità dei LEP e dei costi standard per tutti gli italiani, nel rigoroso rispetto delle norme costituzionali.

    *Presidente di Europa Nazione

  • In attesa di Giustizia: cenacoli delle bestialità, tra malafede ed ignoranza

    Prima di iniziare la lettura dell’articolo di questa settimana può essere utile farsi delle domande e darsi delle risposte; per esempio, se si volesse commentare ed avere chiarimenti sulla trama che regge “2001 Odissea nello spazio” sarebbe preferibile come interlocutore un docente di fisica capace di illustrare con semplicità i fondamenti della teoria della relatività o affidarsi ad un direttore di banca il cui corso di studi si è bastato sull’approfondimento di temi prevalentemente economici? E se si dovesse affrontare una fastidiosa carie affidarsi alle cure un amico veterinario equivarrebbe a rivolgersi ad uno specialista in odontostomatologia?

    Ed infine: volendo un confronto autorevole su argomenti di diritto costituzionale la scelta migliore potrebbe essere Marta Cartabia o un sedicente drammaturgo che ha conseguito la laurea in lettere moderne con una tesi sui cantautori dal titolo “Amici fragili”?

    Anche no, vero? Invece al Fatto Quotidiano la pensano diversamente e ad uno così, tal Andrea Scanzi, oltre a farlo interessare di sport e musica, hanno affidato anche il commento a recenti affermazioni del Ministro della Giustizia.

    Ex editorialista di “Grazia” e “Donna Moderna”, Andrea Scanzi dopo aver sostenuto che Carlo Nordio sarebbe atterrito all’idea di confrontarsi con Marco Travaglio poiché ne teme tanto la capacità dialettica quanto la preparazione in diritto, ha sferrato a sua volta un temibile attacco al Guardasigilli sostenendo  che sia una sorta di pericoloso eversore, nemico della Costituzione (e quindi della democrazia e dei diritti fondamentali) avendo affermato che quest’ultima è in contrasto con il nostro sistema giuridico e, pertanto, sarebbe opportuna qualche modifica volta ad aggiornarla.

    Carlo Nordio, invero, ha detto una cosa un po’ diversa ed assolutamente corretta e cioè che è il codice che regola il processo penale a soffrire di incoerenza con la Costituzione e ciò per un motivo molto semplice: il codice vigente, di impostazione anglosassone e tendenzialmente accusatoria, è stato promulgato nel 1989 mentre la Carta fondamentale dello Stato è stata definitivamente approvata nel dicembre 1947 e – quanto alle garanzie processuali – si riferiva al codice del 1930, tipicamente inquisitorio.

    Certo, se uno ha nel curriculum il ruolo di Direttore Artistico del Premio Pigro ed una serie di comparsate a Tiki Taka – la Repubblica del pallone è, forse, meglio che continui ad occuparsi, come del resto ha fatto, del Processo del Lunedì con Enrico Varriale e non di processi penali.

    Certamente, con queste referenze non gli si può fare una colpa se ignora la circostanza che – proprio per le ragioni illustrate da Nordio – la Corte Costituzionale, a far tempo dal 1990 ha demolito pezzo dopo pezzo il codice di procedura penale facendogli perdere completamente l’assetto iniziale e lo spirito che avevano inteso infondergli gli ottimi giuristi che lo avevano scritto.

    Appare anche ovvio che se uno, quanto ad esperienza di giurie, ha trascorsi personali  al Club Tenco ed al Festival di Sanremo può non essere al corrente del fatto che nel 1999 (per la verità è passato un po’ di tempo: forse bastava chiedere ad Alexa al fine di aggiornarsi) per porre fine al martirio del codice è stata modificata proprio la Costituzione all’articolo 111 che oggi richiama pedissequamente l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Qualcosa d’altro, come ha suggerito Nordio, ci sarebbe da fare volendo allinearla ai principi cardine che regolano il processo “alla Perry Mason” e come avviene nelle principali democrazie occidentali: facoltatività dell’azione penale e separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri e Giudici.

    Concludendo, se uno è ignorante, nel senso letterale della parola, e cioè a dire ignora completamente l’argomento di cui sta trattando, rispeditelo a condurre Futbol su La 7 insieme ad Alessia Reato che, oltre ad essere una bella ragazza, nonostante il cognome con i crimini non c’entra nulla come i vaneggiamenti di Scanzi.

    Ma se uno è ignorante e pretende ugualmente di dire la sua  – seppur riferendosi ad un pubblico, quello dei lettori de Il Fatto Quotidiano che non si danno pace persino perché il Commissario Basettoni non è ancora riuscito a far prendere l’ergastolo alla Banda Bassotti – calando sugli ascoltatori il proprio verbo che è più storpiato dei congiuntivi di Antonio Di Pietro allora al peccato originale se ne aggiungono  altri:  si tratta di arroganza miscelata con mala fede.

  • I principi costituzionali

    Riceviamo e pubblichiamo un articolo del P. Francesco Pontelli

    La nostra Costituzione ha trovato la propria sintesi attraverso una Assemblea Costituente la quale ha redatto un documento istituzionale che era soggetto a possibili adeguamenti in relazione all’evolversi del contesto storico e del concetto stesso di democrazia, sempre più complesso ed articolato.

    Pur essendo, quindi, sostanzialmente approvata in una propria forma rigida, nel senso che ogni modifica della Carta Costituzionale necessita di una procedura particolare, il testo costituzionale ed ogni possibile adeguamento rappresentavano tuttavia una possibilità ampiamente considerata dai padri costituenti.

    Viceversa, i principi democratici ispiratori, anche se contestualizzati nel complesso evolversi della storia contemporanea, rappresentano ancora oggi un insieme di postulati assolutamente immodificabili rispetto alla Carta stessa.

    La vicenda iraniana dimostra come uno stato totalitario sia in grado, per mantenere inalterato il proprio potere a discapito delle proteste legittime della popolazione, di utilizzare ogni forma di controllo e sopraffazione anche digitale. Ecco quindi come a tutte le donne che non indossino regolarmente il velo lo stato teocratico ha disposto di bloccare i conti correnti e, di conseguenza, ogni accesso alle proprie risorse economiche necessarie nella quotidianità.

    Di per sé la repressione iraniana dimostra essenzialmente due aspetti importanti.

    Innanzitutto il clamoroso errore della amministrazione Biden la quale, sciogliendo l’accordo con l’Arabia Saudita sunnita e riaprendo le relazioni con l’Iran sciita, è stata ripagata con l’appoggio iraniano alla Russia di Putin e riavviando il processo di riarmamento nucleare.

    In secondo luogo emerge evidente come ogni Stato totalitario, operando all’interno di un contesto storico contemporaneo, sia in grado di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, nello specifico quello digitale, con l’obiettivo di reprimere e soffocare le legittime proteste della popolazione attraverso il blocco dei conti correnti e dell’utilizzo della moneta elettronica.

    Al di là della lezione iraniana in ambito strategico, che rappresenta il suicidio politico dell’amministrazione Biden e dell’Unione Europea, la vicenda iraniana dimostra come il controllo di uno Stato totalitario possa essere reso possibile anche attraverso strumenti tecnologici e digitali.

    Tornando ora alla Costituzione Italiana, mentre il suo testo risulta soggetto ad adeguamenti successivi, i principi ispiratori dovrebbero restare tali in quanto espressione della stessa democrazia, quindi validi in ogni contesto storico. Per questo motivo, se anche il bicameralismo perfetto in questo momento risulti una forma di istituzionale probabilmente superata, il principio democratico ispiratore, declinabile nella creazione di due Camere con uguali poteri per evitare che si potessero ricreare le condizioni per il sopravvento dello Stato sulla popolazione, rappresenta un concetto quanto mai attuale.

    Attualizzando questo principio quindi, anche un eventuale obbligo o semplice favoreggiamento per tutte le transazioni commerciali attraverso la sola moneta elettronica rappresenterebbe, secondo i principi ispiratori della Costituzione stessa, un pericolo nel caso in cui uno Stato intendesse esercitare un potere di sopraffazione nei confronti dei legittimi diritti dei singoli cittadini.

    In altre parole, la Carta Costituzionale tende a limitare il margine operativo di ingerenza di un eventuale stato, anche se democraticamente eletto, il quale intendesse limitare la libertà dei singoli cittadini anche attraverso dei processi decisionali, come la sua stessa modifica, articolati e complessi, quindi a sola conferma della tutela di un legittimo diritto democratico.

    Invece, il tentativo di un sempre maggiore controllo dello Stato relativo alle attività dei propri cittadini, come l’utilizzo di una sola forma di pagamento o di accesso ai servizi della pubblica amministrazione, rappresenta la negazione stessa dei principi fondativi della Carta Costituzionale, ponendo le basi per l’istituzione di uno stato etico non così dissimile da una teocrazia come quella iraniana.

  • Le libertà di pensiero ed espressione e la loro rimozione

    Quando un atteggiamento presuntuoso, classica espressione del “politicamente corretto”, si sposa con una ideologia massimalista il risultato conseguente viene rappresentato da una progressiva metastasi intellettuale.

    Sta suscitando, infatti, un coro di reazioni indignate da parte di tali dotti esponenti del politicamente corretto la nuova opera presentata a Sapri in Campania. All’interno di un sistema liberale e democratico ogni opera dell’ingegno umano, quindi da un semplice pensiero come ad uno scritto, si espone proprio nell’esercizio dei diritti democratici ad ogni critica anche feroce, quindi anche questa, come qualsiasi opera d’arte, non può esimersi. Altra cosa, viceversa, è la pretesa di ottenerne la rimozione, come auspicato da tali Boldrini e Cirinna’, esercitando così un potere di censura inesistente in relazione alle opere del pensiero se non relativo all’apologia del partito fascista.

    All’interno delle loro menti questa opera (già soggetta ad una valutazione precedentemente la sua installazione) rappresenterebbe un insulto alla sensibilità ritrovata verso la figura della donna e quindi sostanzialmente una espressione di una mancanza di considerazione per il genere femminile. A queste si aggiungono anche le esternazioni, sempre favorevoli alla rimozione, espresse da più critici d’arte i quali si spingono a giustificarne la rimozione in quanto questa non sarebbe in linea con l’attuale momento storico caratterizzato dal ritrovato rispetto per la figura della donna che il politicamente corretto avrebbe ripristinato.

    Opinioni ovviamente legittime anche se non condivisibili in quanto molto spesso il valore di un’opera consiste proprio nella sua distonia rispetto al periodo storico nel quale viene creata, in particolar modo se oscurantista come quello attuale.

    Va sottolineato ancora una volta come Il problema scaturito da queste feroci critiche non vada individuato nei legittimi contenuti quanto dalla conseguente pretesa di chiedere la rimozione dell’opera stessa. Un’opera d’arte come l’articolo di un giornale o un tema di italiano al liceo rappresentano la massima espressione della libertà di pensiero tutelata dalla Costituzione soggetta, quindi, sempre alla critica ma proprio per questo libera e priva di ogni vincolo.

    Viceversa, la pretesa di rimozione di un’opera d’arte altro non è che l’applicazione di una censura in rapporto a parametri etici e politici stabiliti nel contesto storico attuale e, di conseguenza, assolutamente antidemocratici tali di fatto da declinare la nostra sempre perfettibile democrazia in uno stato etico caratterizzato dalla supremazia di chi operi in suo nome rispetto alle legittime aspirazioni dei singoli cittadini.

    Risulta poi risibile che tali pretese di rimozioni vengano proprio da quella parte politica che si considera tutrice delle libertà democratiche e si dimostra incapace di comprendere come l’oscurantismo culturale, che il politicamente corretto ha reintrodotto, ci sta riportando nel Medioevo culturale.

    Giorno dopo giorno, in nome di una valore “superiore” a quelli tutelati dalla Costituzione, il nostro Paese cede quote di democrazia per una emergenza magari sanitaria o culturale come espressione “di una rinnovata attenzione alla figura della donna”, come se, in tempi ormai passati, Botticelli o Canova non avessero avuto alcuna considerazione o rispetto per il corpo della donna.

    Mai prima nel nostro Paese si era arrivati ad un livello culturale così infimo con l’obiettivo di giustificare la propria esistenza in vita e contemporaneamente la propria superbia e presunzione culturale come quello toccato in questi giorni da esponenti legati al mondo del politicamente corretto.

    Una manifestazione inaudita di un nuovo mefitico oscurantismo culturale che trova la propria più esplicita manifestazione del furore iconoclasta di genesi talebana.

  • La frattura democratica

    Nella prima metà degli anni Ottanta Giovanni Spadolini affermò, nel più assoluto disinteresse totale della classe politica del tempo, come avesse rilevato una forte divisione e separazione tra il mondo reale e la vita politica, in particolar modo quella parlamentare e governativa.

    Da allora questa distanza è diventata siderale tanto è vero che ormai la politica, nelle sue molteplici manifestazioni, viaggia parallelamente al mondo reale e senza alcuna possibile “convergenza parallela” di Forlaniana definizione.

    Questo processo degenerativo nasce essenzialmente dalla scelta di un modello democratico parziale e conveniente per chi opera in nome della politica stessa. La nostra viene definita una democrazia parlamentare delegata nella quale il corpo elettorale delega ai propri rappresentanti eletti la gestione dello Stato nella sua complessità.* In questo contesto quindi il mandato rappresenta un istituto giuridico nel quale il mandatario (l’eletto) si assume l’onere di gestire nel proprio ambito le problematiche dello Stato su delega del mandante (elettore). Il presupposto fondamentale all’interno di questa relazione tra mandante e mandatario viene di conseguenza rappresentato in modo inequivocabile dall’esistenza di un rapporto fiduciario, quindi di una perlomeno minima conoscenza tra le due figure dell’Istituto del mandato.

    Anche in politica perciò il presupposto della sintesi tra conoscenza (non necessariamente personale) e fiducia rappresenta il presupposto per una scelta veramente democratica (cioè priva di limitazioni) del candidato appartenente ad una qualsiasi forza politica. Al fine di rendere operativo e reale questo rapporto interviene la definizione di un sistema elettorale, nel caso italiano invece è stata adottata la formula che non prevede la scelta dei candidati nel segreto dell’urna ma soggetto alla volontà delle segreterie politiche che non hanno dimostrato, allora come oggi, alcuna considerazione per la figura dell’elettore. L’effetto di questa delega a persone sconosciute, scelte semplicemente dalle segreterie dei partiti, rappresenta forse il vero Iato democratico che ormai è evidente tra vita reale e politica.

    Tornando all’interno delle diverse definizione di sistema democratico l’opposto a questo tipo di democrazia delegata non viene rappresentato dalle diverse forme di sistemi autoritari ma dalla democrazia diretta nella quale la delega ai rappresentanti politici rimane circoscritta in ambiti di carattere internazionale.

    A poco meno di un’ora da Milano la Svizzera invita i propri cittadini, anche con scadenze quindicinali, ad esprimere la propria opinione per posta (82% dei voti viene spedito per posta) relativamente a questioni di natura fiscale retributiva, contributiva o semplicemente per la realizzazione di una rotonda o di un ponte. Questo tipo di democrazia parte da una considerazione del legislatore nei confronti dei propri cittadini ai quali non viene precluso nessun argomento, tantomeno di natura economico o fiscale.

    I padri costituenti della Costituzione “più bella del mondo”, viceversa, avevano evidentemente scarsa considerazione dei loro propri cittadini avendo escluso dall’unico elemento di democrazia diretta, come il referendum abrogativo, la materia fiscale. Quindi, non solo la democrazia delegata, così come è stata ideata ma soprattutto realizzata, rappresenta, attraverso questo perverso sistema elettorale, una vera e propria cambiale in bianco che in nulla assomiglia all’istituto giuridico del mandato.

    Nella sua articolazione il sistema elettorale italiano permette una forma nuova di mandato elettorale che si potrebbe definire come una “donazione elettorale” ai rappresentanti politici selezionati dai partiti la cui elezione sarà in base al posizionamento altimetrico nella lista elettorale.

    E’ evidente, quindi, come una delle motivazioni fondamentali che ha portato questi due mondi paralleli, politico e reale, a correre assolutamente privi di ogni contatto sia imputabile in parte all’impossibilità da parte degli elettori di scegliere i propri rappresentanti. In altre parole, un sistema che si definisce democratico ma che non permette di offrire la possibilità ad un elettore di scegliere il proprio rappresentante diventa automaticamente una democrazia spuria o peggio ancora un sistema politico compromesso che viene gestito dalle segreterie politiche. Questi centri di potere scelgono indipendentemente dagli interessi della nazione le persone da mandare in Parlamento come portatori di visioni di parte.

    L’Italia in Europa è la nazione che ha cambiato più volte il sistema elettorale: sempre nella direzione di relegare l’esercizio del diritto del voto ad un mero atto formale in avallo a scelte esterne in capo alle segreterie dei partiti. La nostra, quindi, non può venire più definita una democrazia né diretta né delegata ma semplicemente un sistema partitocentrico espressione di interessi esterni alla gestione democratica di questo Paese.

    Nessuno elettore è in grado non solo di conoscere ma neppure di sapere chi sia stato eletto in parlamento anche con il proprio voto, anche perché a questa situazione si aggiunge un sistema di calcoli alquanto farraginoso che permettono dei ripescaggi. Il nostro Paese è quindi l’espressione di una volontà autoreferenziale della politica nel suo complesso opposta e non solo lontana dagli interessi degli elettori.

    Ovviamente la scelta dei propri rappresentanti parlamentari non garantisce la competenza degli eletti ma sicuramente avrebbe la benefica tendenza di ridurre la frattura democratica ormai insostenibile per i cittadini italiani.

    In altre parole, si parla di riforma della Giustizia e del sistema sanitario nazionale quando bisognerebbe cominciare, una volta per tutte, a ridare centralità ai cittadini con una legge elettorale che permetta loro di esercitare il democratico diritto di scelta.

    (*) mandato elettorale

     

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