Assicurazione

  • Spese coatte: a fine gennaio scade il termine per rinnovare l’assicurazione contro gli infortuni domestici

    L’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, istituita dalla legge 493 del 1999, è obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, si occupano della cura della propria casa e dei propri familiari in modo abituale ed esclusivo.

    Modalità di iscrizione o di rinnovo. La polizza può essere attivata in qualsiasi momento; per chi è già iscritto, la scadenza per il rinnovo è fissata al 31 gennaio 2025. Il pagamento può essere effettuato facilmente online tramite il servizio PagoPA, e se il versamento avviene entro la scadenza, la copertura decorre dal 1° gennaio. Se il pagamento è in ritardo, la polizza partirà dal giorno successivo al versamento.

    L’iscrizione avviene esclusivamente tramite i servizi online dell’Inail, a cui è possibile accedere tramite credenziali Spid, Cie o Cns. La polizza ha validità dal giorno seguente al pagamento del premio.

    Il costo dell’assicurazione è di soli 24 euro all’anno, deducibile fiscalmente, e a carico dello Stato per le famiglie a basso reddito.

    Tramite i servizi telematici è possibile, inoltre, visualizzare sia la situazione assicurativa con i pagamenti effettuati, sia scaricare il certificato annuale di iscrizione per ogni finalità di legge.

    La tutela assicurativa. La polizza ha lo scopo di tutelare gli assicurati contro gli infortuni domestici, ossia gli eventi accidentali, non intenzionali, che si verificano nell’abitazione o nelle sue pertinenze, come giardini, balconi, cantine, soffitte e anche le aree comuni del condominio, durante lo svolgimento di attività domestiche. La protezione si estende anche alle piccole riparazioni fai-da-te e alla cura degli animali domestici, come cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti, ecc., che fanno parte integrante della vita familiare.

    È considerata al pari dell’abitazione in cui dimorano l’assicurato e la sua famiglia anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale.

    Le prestazioni offerte dall’assicurazione. La polizza prevede diverse prestazioni che comprendono una rendita diretta, che oscilla da un minimo di 119,23 euro a un massimo di 1.454,08 euro, per inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16%; una prestazione una tantum rivalutabile, attualmente pari a 337,41 euro, per infortuni che comportano un’inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%, e una rendita ai superstiti in caso di morte dell’assicurato, dell’importo massimo di 1.454,08 euro.

    Per gli infortuni domestici, con esito mortale, è prevista anche l’erogazione a favore dei superstiti, o di chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, di un assegno una tantum di 12.240,00 euro, e un’ulteriore prestazione una tantum a carico del Fondo vittime gravi infortuni. Ai titolari di rendita per inabilità permanente assoluta al 100%, che versano in condizioni particolarmente gravi è corrisposto l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa (APC), pari ad euro 667,12.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui requisiti di assicurazione e sulle modalità di iscrizione e pagamento del premio si può: chiamare il contact center Inail, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, raggiungibile esclusivamente al numero 06.6001, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente; consultare il sito www.inail.it > Attività e servizi > Assicurazione > Assicurazioni speciali > Lavoro domestico, ove troverà tutti i documenti e le indicazioni relative all’assicurazione.

    Ci si può anche rivolgere a una qualsiasi sede Inail o inviare un’e-mail ad una delle seguenti associazioni delle casalinghe: Obiettivo famiglia/Federcasalinghe: federcasalinghe.segreteria@gmail.com; Movimento italiano casalinghe-Moica: moicanazionale@moica.it; Sindacato casalinghe lavoratrici europee-Scale Ugl: scale@ugl.it.

    Per inoltrare specifiche richieste, anche in relazione alle modalità di accesso e di utilizzo ai servizi online, e per richiedere assistenza, si può utilizzare il canale di accesso telematico ‘Inail risponde’ presente sulla barra blu del portale www.inail.it e raggiungibile alla voce ‘Supporto’.

  • La Commissione europea stabilisce norme più severe sulle assicurazioni per tutelare le vittime di incidenti automobilistici

    La Commissione europea ha proposto di rafforzare le norme dell’UE in materia di assicurazione autoveicoli, per offrire maggiore tutela alle vittime di incidenti automobilistici, da un lato, e migliorare i diritti degli assicurati, dall’altro. La proposta garantirà innanzitutto che le vittime ricevano il risarcimento dovuto, anche quando l’assicuratore è insolvente. L’aggiornamento normativo prevede inoltre che chi rientra in una determinata classe di merito in un altro Stato membro sia messo sullo stesso piano degli assicurati nazionali e possa eventualmente beneficiare di migliori condizioni assicurative.

    La proposta di modifica della direttiva sull’assicurazione autoveicoli rende più semplice anche contrastare la circolazione di veicoli non assicurati, facilitando il compito delle autorità competenti, e allinea i livelli minimi di copertura assicurativa in tutta l’UE. Infine, chiarisce l’ambito di applicazione della direttiva alla luce delle recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del piano d’azione della Commissione per i servizi finanziari ai consumatori del marzo 2017.

    Queste le proposte di modifica da parte della Commissione:

    Insolvenza di un assicuratore: se l’assicuratore del veicolo che ha causato un incidente è insolvente, le vittime saranno risarcite integralmente e nel più breve tempo possibile nel loro Stato membro di residenza. In situazioni transfrontaliere, la responsabilità finanziaria finale sarà a carico del settore assicurativo dello Stato membro in cui ha sede l’assicuratore, senza che ciò ritardi il risarcimento delle vittime.

    Attestazioni di sinistralità passata: gli assicuratori saranno tenuti a trattare le attestazioni di sinistralità passata emesse negli altri Stati membri alla stregua di quelle rilasciate a livello nazionale. Ciò dovrebbe garantire che chi sottoscrive un’assicurazione all’estero possa beneficiare di premi assicurativi più vantaggiosi, al pari del consumatori nazionali.

    Guida di veicoli non assicurati: verranno potenziate le competenze degli Stati membri per contrastare il fenomeno della guida di veicoli non assicurati, una pratica che fa aumentare i premi per i guidatori onesti.

    Livelli minimi di copertura: i cittadini dell’Unione avranno diritto alle stesse condizioni minime di protezione in ogni Stato membro in cui si recano. La proposta fissa infatti dei livelli di protezione minimi e armonizzati in tutta l’UE per quanto riguarda le lesioni personali e i danni materiali, appianando le leggere differenze attualmente esistenti tra Stati membri nel livello minimo di protezione.

    Ambito di applicazione: per migliorare la certezza del diritto, la proposta integra nella direttiva la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, viene esplicitato che l’ambito di applicazione della direttiva include gli incidenti causati nel corso del normale uso di un veicolo come mezzo di trasporto, anche su proprietà privata.

    La prima direttiva dell’UE sull’assicurazione autoveicoli è stata adottata nel 1972 con l’obiettivo di tutelare le vittime di incidenti stradali e agevolare la libera circolazione degli autoveicoli tra gli Stati membri. Ad essa si sono aggiunte cinque direttive successive che hanno progressivamente incrementato la protezione per i cittadini dell’Unione. Il 2009 ha visto la codificazione di tutte le disposizioni dell’UE in materia di assicurazione autoveicoli in un unico atto legislativo, la direttiva 2009/103/CE. Nel giugno 2016 la Commissione ha avviato i lavori di valutazione della direttiva sull’assicurazione autoveicoli, promuovendo anche una consultazione pubblica tra luglio e ottobre 2017. È a questa valutazione che fanno seguito le modifiche presentate.

    Fonte: Comunicato Commissione europea 24/05/18

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