Continua inarrestabile il profluvio di norme penali peggio che inutili: di dubbia legittimità costituzionale ed, a volte, entrambe le cose.
Meglio dell’8 marzo, come data, non si poteva scegliere per annunciare con il dovuto clamore il disegno di legge di origine governativa che introduce nel codice penale il reato di femminicidio.
Chi ne ha scritto il testo, a parte una conoscenza approssimativa della lingua italiana, dimostra una volta di più di aver dato una lettura superficiale alla Costituzione che all’art. 3 proclama l’eguaglianza di tutti i cittadini (quindi uomini, donne, LGBTQ e chi più ne ha più ne metta) di fronte alla legge non meno che del 32 che, unico tra tutti, individua come fondamentale il diritto alla salute sottintendendo quello alla vita, anche in questo caso – ovviamente – senza distinguo.
Il cosiddetto femminicidio è indubbiamente un fenomeno sociale con il quale si devono fare i conti ma anche durante una bevuta di birra al Bar Sport, se questo fosse l’argomento, chiunque si renderebbe conto che la vita di una vittima durante una rapina, di un regolamento di conti piuttosto che di odio razziale non vale meno di un’altra e, a proposito: se in un conflitto a fuoco tra un rapinatore maschio ed un Carabiniere donna fosse quest’ultima a morire che tipo di reato sarebbe? Omicidio o femminicidio? Oppure di un soggetto che ha in corso la transizione di genere? Peggio che mai nell’ipotesi di un gender fluid la cui identità di genere oscilla lungo lo spettro di genere variando nel tempo…
Si badi bene che l’intenzione non è quella di svilire la portata di un tema sociale drammatico quale quello del crimine di genere, piuttosto quella di criticare una opzione normativa che una volta di più si richiama al più bieco populismo ed è volta all’accaparramento di consenso elettorale.
Il femminicidio, dunque, rischia (con elevata probabilità di acclamazione bipartisan una volta pervenuto in Aula) di diventare un reato a sé, un omicidio diverso dagli altri: incostituzionale ed inutile perché già allo stato attuale della normazione con l’aggravante dell’odio di genere o altre quali i motivi abietti e futili o la crudeltà può comportare la pena dell’ergastolo.
Per introdurre un dato di novità rispetto al passato il nostro sciatto legislatore ha pensato bene di descrivere la condotta come quella caratterizzata da odio ed intesa a “reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà e della personalità della vittima”: sembra una supercazzola di Tognazzi, che cosa vorrà mai dire, in concreto, tutto ciò? Sicuramente che un altro canone costituzionale che sfugge alla penna del legislativo di via Arenula è quello di tassatività che impone la determinatezza delle fattispecie criminose utilizzando espressioni precise in modo che sia possibile distinguere ciò che è penalmente lecito da ciò che è sanzionato anche senza avere un dottorato di ricerca all’Istituto di Diritto Penale della Sapienza.
Trascorsi i tempi bui in cui alla consolle del Ministero della Giustizia sedeva un dj incompetente in utroque jure c’era da sperare in meglio e viene invece da chiedersi a che punto è la notte.