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  • In attesa di Giustizia: c’era una volta

    C’era una volta il reato di atti di libidine che ben si distingueva (anche per la definizione degli atti stessi e non solo per il nome) da quello che si chiamava di violenza carnale: era significativamente meno grave e punito con una sanzione altrettanto più contenuta; in realtà c’è ancora adesso solo che si tratta di una condotta indefinita, genericamente descritta all’interno della norma sulla violenza sessuale – di cui prende il nome – come di minore gravità.

    A questo proposito, da qualche giorno l’indignazione popolare è rivolta ad un magistrato (donna) di Torino colpevole di aver messo in libertà un extracomunitario accusato di violenza sessuale su una tredicenne: a questa rubrica il compito di provare a fare chiarezza a fronte delle tante corbellerie ed iniziative delle quali si legge.

    Il Giudice non ha convalidato il fermo di Polizia perché il soggetto è ben radicato sul territorio, ha un regolare permesso di soggiorno ed una lecita attività lavorativa. Dunque, il solo fatto di essere straniero non consente di controbilanciare questi dati evidenziando il pericolo che si dia alla fuga rendendosi irreperibile, ed il rischio di sottrazione alla autorità giudiziaria è il presupposto cardine della legittimità di un provvedimento di fermo (che in diritto è cosa ben diversa dall’arresto).

    Il G.I.P., inoltre, non ha “scarcerato il violentatore di minorenni”, bensì applicato una misura cautelare e di controllo graduata rispetto alla carcerazione preventiva richiesta dal P.M.: l’obbligo di presentazione e firma alla Polizia due volte al giorno ed ha ben spiegato la sua decisione motivando che si trattava proprio di una  ipotesi lieve  (un fugace palpeggiamento che una volta sarebbe stato qualificato senza esitazioni come atto di libidine e non violenza carnale) che prevede una pena finale in caso di condanna, molto inferiore a quella prevista per la violenza sessuale e la legge impone che la privazione della libertà sia proporzionata al fatto ed alla personalità dell’indagato.

    Il Giudice, ovviamente, ha spiegato anche perchè ha ritenuto attenuate ma non cessate le esigenze cautelari invocate dal P.M., tant’ è che ha optato per una misura di controllo, sia pure più blanda del carcere, tra quelle espressamente previste dal “catalogo” del codice. Senza leggere una sola riga del provvedimento (peggio ancora, leggendo senza avere neppure gli strumenti per comprenderlo) si è scatenata la furia degli indignati in servizio permanente effettivo e dispiace vedere che lo stesso Ministro Nordio che di legge ne capisce – conoscendolo lo immagino adeguarsi ob torto collo a indicazioni politiche – ha preannunciato un invio degli ispettori del Ministero a Torino; è questa una scelta completamente illogica posto che la decisione del Giudice non è illegittima, può certamente non essere condivisa e per questo ci sono i rimedi previsti dalla legge: è facoltà della Procura impugnare l’ordinanza al Tribunale del riesame che dovrà decidere se confermarla o meno.

    In questa bagarre, i ripetuti riferimenti mediatici alla nazionalità dell’indagato sono irrilevanti nel processo penale, giacchè l’essere straniero non è (o, per fortuna, non è ancora…) previsto come un’aggravante e c’è seriamente da rammaricarsi che la Nazionale neppure questa volta si sia qualificata per i Mondiali: almeno, ci sarebbe stato ancora da commentarne i risultati. Erano meglio i tempi in cui questo era un Paese di Commissari Tecnici e non di giuristi di accatto…

  • In attesa di Giustizia: addio alle armi

    Rispetto alla trama del capolavoro di Hemingway non c’è nulla di romantico né di eroico nella vicenda personale e nell’addio anticipato alla toga da parte di Fabio De Pasquale protagonista di alcune delle pagine più buie di storia della magistratura milanese: dalla illusione data a Gabriele Cagliari di una imminente liberazione quando in realtà era alla vigilia di partire per le ferie strafottendosene del detenuto, dell’indagine in corso e della parola spesa (che bene, anzi meglio, avrebbe comunque fatto a tenere per sé) al flop del processo ENI – NIGERIA nonostante il tentativo di portare a casa una sentenza di condanna degli imputati barando con le prove. Sappiamo come è andata a finire in entrambi i casi ma in quello di Cagliari non ci furono conseguenze neppure sotto il profilo di un giudizio etico del comportamento di un magistrato che proseguì indisturbato la sua ascesa da stella nascente della Procura di Milano fino a diventarne uno dei Procuratori Aggiunti: sicuramente quello che era più frequente incontrare in uscita a qualsiasi ora dal Palazzo di Giustizia con la borsa brandizzata di una nota palestra che onusto di fascicoli da portare nel suo ufficio per esaminarli con furore intellettuale e diuturna applicazione allo studio.

    Con ENI – NIGERIA è andata diversamente: indagato e giudicato colpevole nei due gradi di merito per rifiuto di atti di ufficio consistente nell’occultamento volontario di prove a favore degli indagati, De Pasquale si è visto annullare la condanna dalla Cassazione nonostante che l’accoglimento di un ricorso in seguito alla cosiddetta “doppia conforme”, cioè una sentenza di primo grado confermata in appello, sia evento più raro della esplosione di una supernova nella Nube di Magellano.

    De Pasquale, dimettendosi con un anno di anticipo rispetto all’età pensionabile, ha dichiarato che la sua scelta è stata determinata dal fatto di non riconoscersi più nella giustizia attuale: bontà sua, dopo essere stato graziato almeno due volte (quelle note…) potrebbe tentare di spiegare meglio cosa disgusta un siffatto campione di equilibrio e correttezza.

    A pensar male si fa peccato ma spesso non si sbaglia: rinunciando a qualche decina di euro di una pensione (al minimo) di circa 7.000 netti al mese per 13 e almeno 200.000 di tfr, queste dimissioni anticipate garantiscono la chiusura tombale del procedimento disciplinare  – i cui presupposti sono diversi e non direttamente conseguenti da quelli della imputazione penale –  pendente davanti al CSM che, con giudizio severo, per gli stessi fatti aveva già bocciato la sua conferma quale Procuratore Aggiunto “retrocedendolo” a semplice sostituto. Non sappiamo se nel futuro di De Pasquale ci sia l’aspettativa di qualche altro incarico al di fuori dell’Ordine Giudiziario per conseguire il quale sia preferibile evitare il bagaglio di una sanzione regolamentare dalla motivazione men che lusinghiera. Certo è che – da sempre – il disciplinare rappresenta il più temibile spauracchio per un magistrato e il ricordo va alle dimissioni ancor più misteriose di Antonio Di Pietro quando era all’apice della fama e dell’apprezzamento popolare; sono troppe insidie, anche sul piano delle future relazioni personali e politiche, che si sono – almeno in parte – già compromesse perché dare addio anticipato alla toga può essere considerata una ottima scelta.

  • In attesa di Giustizia: alta corte di giustizia

    E’ iniziata la campagna referendaria sulla legge nota come “sulla separazione delle carriere” che, però è  solo una parte del pacchetto di revisione costituzionale che tocca quattro pilastri: la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura, l’introduzione di un sorteggio almeno parziale per scegliere i magistrati che ne fanno parte e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, così ridisegnando l’equilibrio dell’ordine giudiziario ed  offrendo altri motivi di fastidio ai togati: il sorteggio che toglie potere alle correnti e rende complicato compiacere gli amici e gli amici degli amici a raggiungere posizioni di prestigio e la sottrazione al C.S.M. di quel potere disciplinare che si è sempre dimostrato molto indulgente come dimostrerà il ricordo di questa risalente ma paradigmatica vicenda.

    Siamo nel 1981 e la sezione disciplinare, composta anche da un paio di futuri Presidenti della Consulta, affronta il caso di un magistrato sorpreso nella toilette di un cinema a luci rosse in compagnia di un ragazzino a cui ha promesso denaro per appartarsi con lui. I fatti risalgono al 1973: si sa che da noi i processi sono lunghi e dopo tre gradi di giudizio già benevoli arrivò anche un provvedimento di clemenza che annullò tutto. Non avendo più conti in sospeso con la giustizia ordinaria il C.S.M. revocò la sospensione dal servizio, rimanendo da celebrare il giudizio disciplinare la cui decisione è condensata in una sentenza di dodici pagine da cui si ricava che il magistrato aveva ripreso servizio ed era stato valutato positivamente per la promozione a consigliere di cassazione, sia pure con un ritardo di molti anni. Avendo cumulato nel frattempo molti scatti di anzianità sul suo stipendio di consigliere d’appello, si trovò per il “principio del trascinamento” (ne abbiamo parlato in un articolo alcuni mesi fa) a garantirsi, nella sua nuova qualifica, lo stipendio più elevato precedentemente goduto e grazie a tali scatti ed ai misteriosi meccanismi della normativa in materia ad essere pagato più di tutti i suoi colleghi promossi in tempi normali…quindi questi ultimi, in virtù dell’altro istituto, quello del galleggiamento, videro adeguata la loro retribuzione al livello goduto dal magistrato pedofilo. Parliamo di un meccanismo che allo Stato è costato oltre settanta miliardi delle vecchie lire.

    La rimanente parte della decisione disciplinare offre spunti amaramente esilaranti volti a pervenire al proscioglimento come quello in cui si richiama la testimonianza del medico curante dell’incolpato, che testimoniò di averlo sottoposto a intense terapie nell’anno 1970 a causa di un trauma cranico riportato per il violento urto della testa contro l’architrave metallico di una porta bassa”. Vostro Onore, insomma, aveva preso una capocciata E allora? “Benché fosse rimasto per 10 giorni nell’assoluto prescritto riposo, il paziente accusò per vari mesi preoccupanti disturbi, quali cefalee intense, sindromi vertiginose, instabilità dell’umore. Le ulteriori terapie praticate diedero temporaneo sollievo, ma vi furono frequenti ricadute, soprattutto di carattere depressivo, che si protrassero fino al 1972… È emerso che la madre dell’incolpato è stata ricoverata per 25 anni in clinica neurologica a causa di gravi disturbi”. Che c’entra, direte voi? Tempo al tempo.

    Dopo quella del luminare, la seconda chicca è la testimonianza di un amico notaio. “All’odierno dibattimento sono stati escussi sette testimoni, dai quali è rimasta confermata l’irreprensibilità della vita dell’incolpato, prima e dopo il grave episodio, e soprattutto la serietà dei suoi studi e del suo impegno professionale. In particolare, il notaio dottor M. ha ricordato il fidanzamento del dottor V. con la sorella, assolutamente ineccepibile sul piano morale… Il matrimonio non è seguito per ragioni diverse dai rapporti tra i fidanzati, che sono rimasti buoni amici”. Si legge tra le righe, che non molestasse sessualmente la fidanzata: la credibilità della qual cosa, alla luce della sua successiva performance con un ragazzino, appare, questa sì, davvero solida.
    Basta, peraltro, un po’ di fantasia e la salvezza è ad un passo. Scrivono i severi depositari della disciplina che ciò che stupisce, in tutta la dolorosa e squallida vicenda, è la constatazione che l’episodio si staglia assolutamente isolato ed estraneo nel lungo volgere di un’intera esistenza, fatta di disciplina morale, di studi severi e di impegno professionale”. Come abbiano fatto a stabilire che l’episodio fosse isolato non è dato sapere ma sull’argomento insistono avanzando due diverse ipotesi: o l’episodio ha avuto carattere di improvvisa e anormale insorgenza, quasi di raptus, oppure se, al di là delle apparenze, sussiste una natura sessuale deviata o almeno ambigua ed è doveroso stabilire perché mai essa si sia rivelata soltanto in quell’occasione, durante tutto il corso di un’intera esistenza”.

    L’alto consesso propende, ca va sans dire, per la prima delle due ipotesi. Il gran finale è affidato al parere di due professoroni scelti naturalmente dalla difesa “secondo gli psichiatri l’episodio in esame, non soltanto costituisce l’unico del genere ma, anzi, ponendosi in netto contrasto con le direttive abituali della personalità, è da riferirsi a quei fatti morbosi psichici che, iniziatisi nel 1970, si trovavano in piena produttività nel 1973, all’epoca del fatto. Durante il quale, pur conservandosi sufficientemente la consapevolezza dell’agire, restò invece completamente sconvolta la ‘coscienza riflettente’, cioè la rappresentazione preliminare degli aspetti etico-giuridici della condotta da tenere e delle sue conseguenze. Il che ha reso inerte la volontà di inibire quelle spinte pulsionali si cui il soggetto non riusciva più a esprimere un giudizio di valore”. Tutta colpa, dunque, della “coscienza riflettente”, che era andata in tilt. Ma come mai? Per la craniata, no?!  “Su tutta questa complessa situazione il trauma riportato nel 1970 ha svolto un ruolo – secondo i clinici – di graduale incentivazione delle dinamiche conflittuali latenti nella personalità, fino all’organizzazione della sindrome esplosa nell’episodio de quo”. In sostanza, Vostro Onore, dopo la zuccata è diventato scemo? Neanche per sogno, lo hanno anche promosso! Lo è stato, ma solo per un po’.

    “D’altra parte, poi, proprio l’alta drammaticità delle conseguenze scatenatesi a seguito del fatto, unita alle ulteriori cure e al lungo distacco da fattori contingenti e condizionamenti, hanno favorito il completo recupero della personalità all’ambito della norma, come è testimoniato dai successivi otto anni di rinnovata irreprensibilità”. Adesso insomma l’Eccellenza è guarita e può senz’altro rimettersi la toga, “il che comporta essersi trattato di un episodio morboso transitorio che ha compromesso per breve periodo la capacità di volere, senza tuttavia lasciare tracce ulteriori sul complesso della personalità”.
    Conclusione, in nome del popolo italiano:” La sezione assolve il dottor V. perché non punibile avendo agito in istato di temporanea incapacità di volere al momento del fatto”.

    Sono esenti da satira le cose già di per sé ridicole.

  • Un giudice revoca la retribuzione di Musk e il Wsj gli fa le pulci

    Un giudice del Delaware ha annullato il pacchetto salariale multimiliardario di Elon Musk a Tesla ritenendo che il procedimento in base a cui il consiglio di amministrazione ha riconosciuto il cachet di 56 miliardi di dollari sia stato “pieno di errori”, in particolare perché il cda della società non è riuscito a dimostrare “che il piano di compensazione fosse giusto”.

    La magistrata Kathleen McCormick ha stabilito che Musk avrebbe avuto troppa influenza dietro le quinte quando il piano di assegnazione delle azioni è stato concordato per poterlo considerare un processo veramente equo. L’accordo salariale di Musk siglato nel 2018 gli ha assicurato 12 tranche di opzioni su azioni Tesla, che sarebbero maturate se la capitalizzazione di mercato della società fosse aumentata di 50 miliardi di dollari e Tesla avesse raggiunto l’obiettivo di ricavi. La risposta di Musk su X non è mancata, l’imprenditore ha scritto: “Non avviate mai una società nello stato di Delaware”.

    McCormick ha inoltre ritenuto che gli azionisti di Tesla non sarebbero stati informati correttamente su come era stato negoziato il pacchetto, e che Musk aveva stretti legami con alcune delle persone all’interno del cda coinvolte nelle trattative. La sentenza arriva in effetti su ricorso di un azionista di Tesla, Richard Tornetta, che nel 2018 ha chiesto al tribunale del Delaware di annullare l’accordo sul pagamento.

    Come non bastasse, Elon Musk è stato indicato dal Wall Street Journal come un despota nei cui confronti i manager aziendali si troverebbero in stato di «sudditanza» terrorizzati di perdere i loro compensi miliardari. La testata sostiene inoltre, già da tempo, che molti attuali ed ex direttori di Tesla e SpaceX erano a conoscenza dell’uso di droghe da parte di Musk ma non hanno intrapreso alcuna azione pubblica e che anzi alcuni di loro hanno partecipato ai festini.

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