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Come funziona la digitalizzazione degli assegni

Dal 9 luglio 2018 le banche possono pagare gli assegni solo attraverso una nuova procedura denominata “Check Image Truncation” (CIT) che trasforma gli assegni, una volta versati in banca, in un documento digitale. Per evitare confusione, l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) ha emesso un comunicato che spiega come funziona il nuovo sistema.

L’assegno digitale non comporta la fine di quello cartaceo: per effettuare un pagamento tramite assegno continua a essere necessario emettere un assegno cartaceo così come per ottenere il relativo incasso continua a essere necessario versare l’assegno cartaceo. Quello che cambia è solo la modalità attraverso cui procede la banca, una volta richiesta di pagare l’assegno.

L’assegno digitale può essere trattato solo se quello cartaceo è compilato in tutti i suoi elementi:  luogo e data di emissione; importo in lettere e in cifre; nome del beneficiario; firma del correntista che emette l’assegno bancario (cosiddetta firma di traenza) o della banca che emette l’assegno circolare. Gli assegni privi di uno di questi requisiti non sono regolari, non possono essere incassati con la nuova procedura CIT e devono essere nuovamente emessi.

Su assegni di 1.000 euro o più dev’esserci la clausola “non trasferibile”, solitamente già presente sui moduli di assegni rilasciati dalla banca o da apporre a mano, a cura del correntista, qualora non presente su moduli di assegni “vecchi” e non ancora utilizzati, per non incorrere in sanzioni.

Per essere trattato in forma digitale l’assegno deve essere riprodotto e quindi è estremamente importante che il cartaceo sia compilato con scrittura quanto più possibile chiara e comprensibile, che siano state apposte le firme di traenza e di girata, gli eventuali timbri e le altre informazioni rilevanti negli spazi appositi, evitando che i vari dati si sovrappongano e diventino difficilmente leggibili, che sia tenuto in buone condizioni, cioè non si danneggi o si consumi. Qualora non sia possibile per la banca creare una immagine digitale valida, l’assegno è sottoposto ad un processo di lavorazione più lungo, di cui il cliente viene informato tempestivamente dalla propria banca.

Se l’assegno non viene pagato, la banca non restituisce l’assegno cartaceo originario (privo di valenza giuridica e che può essere distrutto una volta che la banca ha generato l’immagine digitale), bensì una copia cartacea conforme al documento elettronico con le informazioni relative al mancato pagamento. Le banche rilasciano una sola copia cartacea conforme che può essere utilizzata dal cliente al posto dell’originale cartaceo.

La digitalizzazione dell’assegno non richiede alcuna foto dell’assegno stesso perché sono le banche stesse a creare le immagini digitali. Qualsiasi richiesta di inviare una fotografia dell’assegno stesso deve essere respinta, per evitare di incorrere in truffe.

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