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In attesa di Giustizia: figli di un Dio minore

Devo fare una premessa alle considerazioni che seguiranno: parlo da cittadino che ritiene corretto modulare i flussi migratori, che auspica che l’Europa contribuisca allo sforzo che il nostro Paese deve affrontare rispetto agli sbarchi che quasi quotidianamente si riversano sulle nostre coste.

Quella penisola che ai tempi della Guerra Fredda era considerata una portaerei NATO nel Mediterraneo è diventata, ma non può continuare ad essere per la sua posizione geografica, un molo di attracco per popolazioni in fuga ma prive di prospettive immediate di integrazione: ciò a prescindere dalle eventuali intenzioni criminali che possono ben animare qualcuno.

Tuttavia, il recentissimo “Decreto Salvini” posto a baluardo della immigrazione incontrollata offre spunti critici che è auspicabile il Parlamento corregga in sede di approvazione poiché mostra gli estremi della incongruenza costituzionale. E uno Stato di Diritto non può rinunciare a che le garanzie fondamentali vengano limitate nei confronti di talune categorie di persone, eccessivamente compiacendo le ansie dell’opinione pubblica: di fronte alla legge, che non a caso è definita come uguale per tutti, non possono esserci distinguo per provenienza etnica.

Vediamo, sinteticamente e cercando di impiegare la maggiore chiarezza possibile di cosa si tratta per punti salienti del provvedimento: innanzi tutto appare passibile di scrutinio di costituzionalità la previsione di un obbligo di lasciare il territorio nazionale per i richiedenti asilo (che sono categoria a sé tra i migranti) se condannati in primo grado per alcuni reati (taluni, oltretutto, di marginale gravità).

Così facendo si infrangono almeno due precetti della Carta Fondamentale dello Stato che disciplinano il diritto alla difesa, la limitazione della libertà personale e la presunzione di non colpevolezza.

Il problema non è – dunque – nel maggior rigore, che va bene, sui requisiti per fare domanda di asilo e protezione per chi proviene da territori devastati dalle guerre ma sulla prevista espulsione di chi sta affrontando un processo e che – se allontanato – avrà minori opportunità di far valere le proprie ragioni. Sul punto, in casi analoghi, in passato la Corte Costituzionale si è già pronunciata valorizzando e facendo prevalere il diritto di difesa. Il legislatore di tali precedenti dovrebbe fare buon governo attivando, se mai, meccanismi di controllo sui soggetti sotto processo sino al suo esito finale.

Anche il “trattenimento” degli stranieri in attesa di espulsione lascia perplessi nella misura in cui, costituendo una limitazione della libertà personale omologabile a una detenzione, non è possibile che avvenga sulla scorta di un provvedimento amministrativo essendo necessario quello di una Autorità Giudiziaria…sempre in ossequio a quanto prevede la Costituzione.

Ciò detto e pur considerando le migliori intenzioni della compagine governativa nell’affrontare quello che sicuramente è un problema avvertito e reale, l’auspicio non può essere che quello di adottare ogni intervento utile in tal senso ma nel rispetto di quella Costituzione su cui chi si è fatto carico di guidare il Paese ha giurato e dovrebbe conoscere.

Il tutto senza dimenticare che il nostro è stato ed è ancora in certa misura un popolo di migranti e come tale dovrebbe avere la sensibilità che non porta a considerare chi oggi si trova in condizioni analoghe come destinatario di un “diritto del nemico” e figli di un dio minore.

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