Fisco

  • Compensazione dei crediti di imposta a ostacoli

    Con il 2020 sembra concluso un processo iniziato qualche anno fa che ha imposto oneri sempre più complessi e penalizzanti nei confronti dei contribuenti e dei loro professionisti per il lecito utilizzo delle proprie posizioni creditorie nei confronti del fisco.

    Le norme di riferimento sono da individuarsi nel Dlgs 241/1997, agli articoli 17 e 17 bis che disciplinano l’istituto dei versamenti e delle relative compensazioni.

    Prima di addentrarci nella disciplina specifica e nei vincoli da rispettare giova ricordare che, a seguito dell’introduzione di norme “anti evasione”, si sono generate posizioni fisiologicamente a credito: si pensi al reverse charge IVA il cui ambito di applicazione è stato esteso in deroga alla normativa europea o all’introduzione dello split payment per le transazioni nei confronti della pubblica amministrazione.

    Si ricordi ancora, che il sistema degli acconti d’imposta può generare posizioni a credito per il semplice fatto che il reddito dichiarato risulti inferiore a quello dell’anno precedente (in tal senso sarà opportuno, ancora più che in passato, valutare con attenzione il reddito previsto per l’anno successivo al fine di adeguare di conseguenza il versamento degli acconti richiesti),così come quello delle ritenute d’acconto,essendo operate sui fatturati complessivi dei lavoratori autonomi che spesso ne risultano incisi in misura eccessiva rispetto al reddito realizzato al netto dei costi subiti.

    In un mondo perfetto questi crediti dovrebbero essere resi immediatamente disponibili al contribuente,affinché possano essere reimmessi nel sistema, contribuendo a finanziare investimenti e a sostenere i consumi. In Italia, dove si è diffuso pericolosamente il fenomeno dell’utilizzo di crediti inesistenti, così purtroppo non avviene. Ancora una volta, il malcostume di “pochi” ha portato al varo di norme molto penalizzanti per tutti.

    Vediamo cosa succede. In primis tutti gli F24 in cui siano presenti compensazioni (indipendentemente che siano presentati da titolari di partita IVA o privati cittadini) dovranno essere trasmessi attraverso i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (ENTRATEL o FISCONLINE). Non sarà possibile la presentazione telematica tramite i canali bancari. Probabilmente, questo il mio pensiero, le banche avranno fatto pressioni per ridurre un lavoro scarsamente remunerativo, rendendo,così, più oneroso quello dei contribuenti che dovranno utilizzare i suddetti canali telematici ufficiali, a volte con procedure meno intuitive, o dovranno rivolgersi ai propri intermediari, supportandone i relativi costi.

    I crediti relativi a IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP sono soggetti allo sbarramento di 5.000 euro. Significa che l’utilizzo di detti crediti in compensazione, per importi eccedenti tale soglia, sarà possibile solo previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato e solo decorsi 10 giorni dal regolare invio della dichiarazione.

    Si ricorda inoltre che, pur nel rispetto di tutti gli adempimenti richiesti, in base all’art. 37 comma 49-ter del DL 223/2006, introdotto nel 2017, l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentino “profili di rischio”. I criteri di blocco sono molto vaghi e quindi ampia discrezionalità è demandata all’amministrazione finanziaria. In caso di scarto del modello, i pagamenti si hanno per non eseguiti esponendo il contribuente alle sanzioni per tardivo pagamento (30%) oltre a quelle per lo scarto (5%, massimo 250 euro) laddove questo sia effettivamente giustificato da tentativi di violare la normativa descritta (o almeno così è auspicabile che venga interpretata la norma).

    Ricordiamo infine che, nell’ambito dei rapporti di appalto connaturati da prevalenza di manodopera eseguiti presso la sede del committente con l’utilizzo di beni strumentali a quest’ultimo riconducibili, le ritenute operate e i contributi previdenziali devono essere pagati escludendo, a determinate condizioni, la possibilità di compensare i propri crediti di imposta (per approfondimenti in merito si rimanda al contributo specifico pubblicato in data 20 gennaio 2020).

    Tutti i meccanismi descritti comporteranno, senza meno, difficoltà nell’utilizzo dei crediti con notevoli risvolti negativi nei flussi finanziari disponibili per il sistema economico. I contribuenti saranno costretti ad anticipare l’invio delle proprie dichiarazioni con il rischio, visti i consueti chiarimenti e aggiornamenti software forniti a ridosso delle scadenze, di dover integrare i modelli inviati. Ancora una volta l’intento antifrode è condivisibile, ma l’onere sopportato dalla collettività estremamente elevato.

  • Appalti, qualche miglioramento alla nuova disciplina è stato apportato

    La normativa sugli appalti e subappalti è stata profondamente incisa dal DL 124 del 2019 che ha modificato le modalità di versamento delle ritenute e dei contributi sui redditi da lavoro dipendente. Come ricorderete, avevamo scritto, a ridosso della pubblicazione del decreto, evidenziando criticità e discriminazioni insite nella nuova norma e auspicando interventi legislativi risolutori.

    In effetti, qualche miglioramento nella versione definitiva è stato apportato, anche se siamo lontani dai canoni di semplicità e snellimento burocratico che servirebbero a far ripartire il sistema economico del nostro Paese.

    Veniamo alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2020. L’art 17 bis del Dlgs 241 del 1997, introdotto dal citato DL 124, ha previsto l’obbligo, a determinate condizioni che vedremo, per le imprese appaltatrici e subappaltatrici, di versare le ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e i relativi contributi, escludendo la possibilità di compensarle con eventuali posizioni creditorie, in deroga alle regole comuni.

    Dall’altro lato, al committente è stata attribuita una funzione di controllo sul corretto operato dell’impresa appaltatrice, dovendo verificare la corrispondenza dei conteggi dei modelli F24 con l’elenco dei lavoratori impiegati presso di sé, il dettaglio delle ore lavorate, la retribuzione corrisposta e le ritenute operate. In caso di discrepanze il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi fino alla concorrenza del 20% del valore dell’opera, o fino al minor importo non versato, e dovrà effettuare un’apposita segnalazione all’agenzia delle entrate entro 90 giorni.

    L’art.17 bis del citato Dlgs si applica ai committenti che affidano l’esecuzione di una o più opere o servizi ad un’impresa appaltatrice per un importo complessivo annuo superiore a duecentomila euro.

    Vengono presi in considerazione tutti i contratti di appalto o subappalto, comunque denominati, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del Committente con impiego di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

    La normativa in questione potrà essere disapplicata purché l’impresa appaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento, soddisfi i seguenti requisiti:

    1)            sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell’ultimo triennio versamenti complessivi nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei propri ricavi;

    2)            Non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito (per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali) per importi superiori a cinquantamila euro.

    La sussistenza di detti requisiti dovrà risultare da un idoneo certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate con validità di quattro mesi. Da questo punto di vista, pertanto, rimangono inalterati i possibili effetti discriminatori nei confronti delle imprese neo costituite già rilevati a ridosso dell’emanazione del decreto legge.

    I miglioramenti apportati sono veramente limitati, rispetto alla versione originaria della norma che aveva suscitato sgomento negli addetti ai lavori, e si riducono, in realtà, nell’aver eliminato l’inversione dell’onere di versare le somme delle ritenute operate che era stato inizialmente traslato in capo al committente.

    In effetti, resta, in primis, l’impossibilità di versare le ritenute compensando eventuali posizioni creditorie, con evidenti ricadute negative per la gestione finanziaria delle imprese, già fortemente compromessa dal lungo periodo di credit crunch a cui sono state sottoposte da parte degli istituti bancari. Si complica, inoltre, la gestione delle ritenute e dei relativi versamenti che dovranno essere fatti in maniera distinta per la parte attribuita a ciascun committente al fine di consentire i controlli di cui abbiamo detto.

    Qualche difficoltà, non da poco, potrebbe derivare dal fatto che il limite di duecentomila euro annui si riferisce a tutti i contratti stipulati e, quindi, potrebbe generare l’obbligo di rispettare la normativa in questione in maniera retroattiva con evidenti criticità. Si pensi al caso di due imprese legate da rapporti di appalto che stipulano vari contratti in corso d’anno e solo con la sottoscrizione dell’ultimo superano detto limite: ebbene la normativa si applica a tutti i contratti stipulati e non solamente all’ultimo. Questa almeno la chiave di lettura proposta dall’Agenzia delle Entrate in occasione del forum di Italia Oggi. Gli evidenti problemi legati alla possibile retroattività potrebbero essere risolti facendo decorrere la normativa solo dal momento successivo al superamento del limite e, ovviamente, ai contratti ancora in essere.

    Un altro aspetto problematico è legato al luogo di svolgimento del contratto: la norma parla di quelli caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del Committente. A tale proposito come verranno identificati i cantieri esterni? L’applicazione letterale sembrerebbe escluderli (almeno se di durata minima), anche se, probabilmente, la ratio posta a base della norma porterebbe a ricomprenderli.

    Non si dimentichi, infine, che la novella fa riferimento all’uso di beni strumentali del committente, indipendentemente dal valore degli stessi. Se ne dovrebbe desumere che, un contratto di appalto a prevalente uso di manodopera svolto presso la sede del committente ma utilizzando beni strumentali, ancorché di modico valore, di proprietà dell’appaltatrice sia escluso dalla disciplina. A tal proposito si immagini l’impresa di pulizia che svolge il servizio presso il committente utilizzando scope e ramazze proprie: siamo certi che l’esclusione sarebbe legittima e genuina nonché sposi le motivazioni che hanno indotto il legislatore al varo della nuova disciplina?

    Come anticipato, quindi, la complessità della legge è evidente e non adeguata alle esigenze di semplificazione del sistema da più parti auspicate e necessita, senza dubbio, di ulteriori chiarimenti ufficiali che sarebbe opportuno arrivassero prima della metà di febbraio, quando scadrà il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese di gennaio.

  • Corrispettivi telematici: obbligatori dal 1 gennaio 2020 con sei mesi di tolleranza

    Si è completata in questi giorni la rivoluzione del fisco digitale con l’obbligo diffuso a tutti i commercianti al minuto (salvo operazioni escluse di cui al DM 10.5.2019) di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

    L’adempimento era già in vigore dal 1 luglio 2019 per i soggetti con un volume di affari realizzato nel 2018 superiore ai 400.000 euro.

    I commercianti potranno adempiere alla normativa avvalendosi di due procedure alternative: l’installazione di registratori di cassa di nuova generazione in grado di trasmettere direttamente i corrispettivi al termine della chiusura giornaliera, oppure la procedura web messa a disposizione gratuitamente sul portale dell’agenzia delle entrate “fatture e corrispettivi”.

    Per incentivare l’impiego dei registratori di nuova generazione è previsto un credito di imposta per l’acquisto di prodotti nuovi tecnologicamente avanzati o l’adattamento di quelli già in uso. L’importo del credito di imposta previsto (250 euro massimo per il nuovo e 50 euro massimo per l’adattamento del vecchio) probabilmente non coprirà gli investimenti richiesti ai commercianti ma, quanto meno, contribuirà a coprire parzialmente la spesa.

    Certo è che per gli esercenti con poche transazioni sarà preferibile orientarsi verso la procedura web gratuitamente disponibile previa registrazione.

    Analogamente a quanto avviene per la fattura elettronica, la trasmissione dei corrispettivi telematici dovrà avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

    Per i primi sei mesi di applicazione del nuovo regime, tuttavia, le sanzioni di cui all’art. 2 comma 6 del D.lgs 127/2015 (100% dell’imposta del corrispettivo non memorizzato o non trasmesso nei termini con il minimo di 500 euro per infrazione) non si applicheranno se la trasmissione avverrà entro il mese successivo. Pertanto, i commercianti minori (quelli con volume di affari 2018 inferiore a 400.000 euro) avranno tempo sino al 30 giugno per impratichirsi con la nuova procedura usufruendo di un soglia di tolleranza temporale entro la quale godranno dell’esenzione dalle sanzioni.

    Durante questo periodo, coloro che non si sono ancora dotati di registratori fiscali telematici, potranno utilizzare i vecchi registratori di cassa, registrando i corrispettivi ex art. 24 DPR 633/72 e comunicandoli all’agenzia delle entrate generando un file xml conforme a specifici parametri. L’utilizzo della procedura web consente, come già anticipato, di certificare i corrispettivi e adempiere alla comunicazione telematica in maniera contestuale.

    I consumatori riceveranno, analogamente a quanto avveniva in passato, un “documento commerciale” che dovrà specificare data e ora di emissione, numero progressivo, ditta denominazione o ragione sociale dell’emittente, numero di partita iva, ubicazione dell’esercizio, descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi, ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

    Il documento commerciale garantirà la data di acquisto per la decorrenza della garanzia o per effettuare il cambio merce, laddove consentito. Qualora sia indicato il codice fiscale o la partita Iva del cessionario (committente) il documento commerciale assumerà valore fiscale e sarà idoneo a consentire la deducibilità o la detraibilità della spesa ai fini delle imposte sul reddito nonché consentirà la successiva fatturazione (elettronica) differita.

    Con l’entrata a regime della procedura, verrà completa la rivoluzione digitale del fisco che comporterà una maggior tempestività e efficienza nell’aggiornamento delle banche dati a disposizione dell’agenzia delle entrate che vedrà incrementata la mole delle informazioni a disposizione per effettuare controlli incrociati, generare liste selettive di contribuenti e quindi combattere più efficacemente l’evasione.

    Dal canto suo, il contribuente dovrà cercare di sfruttare al massimo le nuove tecnologie per efficientare i propri processi interni, ridurre i tempi di registrazione, migliorare le analisi statistiche di vendita e, quindi, i sistemi di controllo interno e gli adeguati assetti da cui non è più possibile esimersi, non solo perché richiesti dalla normativa, ma perché fondamenta di una corretta gestione aziendale.

  • Oltre che agevolare i rimpatri sarebbe opportuno incentivare chi resta

    Sono ormai alcuni anni che il nostro legislatore pone la propria attenzione ai soggetti residenti all’estero nell’intento di incentivarne il rimpatrio o, comunque, l’acquisizione della residenza fiscale in Italia.

    Attualmente sono presenti le agevolazioni dettate per il “regime dei rimpatri”, di cui all’art. 16 del D.Lgs 147/2015, gli incentivi per “il trasferimento di ricercatori e docenti” di cui all’art. 44 del DL 78/2010 e il regime dei “neo domiciliati” di cui all’art. 24-bis del TUIR. Tutti questi regimi prevedono una tassazione fortemente agevolata per i soggetti che abbiano risieduto all’estro per un certo periodo di tempo e acquisiscano in seguito la residenza fiscale nel nostro Paese. L’impatto delle norme è rilevante, si pensi che beneficiando del regime dei neo domiciliati sono approdati in Italia sportivi stranieri di eccellenza.

    In realtà i tre regimi, oltre a di differenze specifiche, presentano obiettivi diversi: i primi due sono volti a incentivare il rimpatrio tramite la detassazione parziale dei redditi prodotti in Italia nei periodi successivi al rientro, il terzo, invece, a fronte dell’acquisizione della residenza fiscale in Italia, prevede una tassazione “flat” sui redditi di fonte estera, indipendentemente dall’importo degli stessi.

    Dopo questa breve introduzione dovrebbe essere chiaro che il presupposto di fondo consiste nel garantire una tassazione agevolata a determinati soggetti che acquisiscano la residenza fiscale nel nostro Paese.

    Lo spirito è sicuramente lodevole e condivisibile essendo teso, da un lato, ad arginare la fuga di cervelli che ha flagellato l’Italia nel nuovo millennio, dall’altro, con riferimento ai neo domiciliati, ad attrarre facoltosi soggetti esteri con l’intento che poi possano produrre redditi anche in Italia, sviluppando investimenti e consumi di rilevante importanza.

    Focalizzando la nostra attenzione sui primi due provvedimenti che garantiscono un livello di tassazione sensibilmente inferiore ai redditi prodotti in Italia appare evidente come lo stesso legislatore sia consapevole dell’eccessivo livello di imposizione fiscale che opprime la maggior parte dei nostri cittadini. E’ di tutta evidenza, infatti, che per garantire un certo appeal al rientro nel nostro Paese si debba concedere un importante sconto fiscale.

    Ciò detto, parrebbe ormai non più procrastinabile una seria azione volta ad evitare l’esodo verso l’estero essendo, in mancanza, inutile il tentativo di ripopolazione attiva.

    Se così è, al fianco dei provvedimenti che agevolano i rientri, sarebbero auspicabili provvedimenti che riducano le tasse di tutti i cittadini e non solo di pochi, che garantiscano la ripartenza dei consumi e degli investimenti. La diminuzione per tutti assicurerebbe maggior appeal al nostro Paese ed eviterebbe di creare cittadini di serie A e B anche in questo campo.

    La lotta all’evasione deve rimanere prioritaria, non fosse altro che per un senso di equità e giustizia che non può venir meno, ma il fenomeno in sé non può essere preso quale attenuante e giustificazione dell’elevata tassazione richiesta. Così facendo, infatti, si entrerà in una spirale senza fine dove le imposte saranno sempre più alte e, di pari passo, maggiore sarà la propensione all’evasione dei cittadini.

    L’altro lato della medaglia, di rilevanza, in valore assoluto, anche maggiore dell’evasione, si annida tra gli sprechi, sperperi e inefficienze della pubblica amministrazione che, secondo gli ultimi dati diffusi dalla GCIA di Mestre, hanno raggiunto la cifra monstre di 200 miliardi di euro annui, circa il doppio di quella attribuibile all’evasione fiscale (110 miliardi, secondo le stime del medesimo istituto). Gli sprechi e le inefficienze pubbliche vanno perseguite tanto quanto l’evasione fiscale non fosse altro per il fatto che entrambe trovano tutela costituzionale essendo i cittadini tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e le altre, le pubbliche amministrazioni, impegnate per assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico nonché il buon andamento e la propria imparzialità.

    Il mio auspicio, per concludere, è che il nostro Legislatore vari una nuova stagione di riduzione delle tasse e di semplificazioni nonché di riduzioni di sprechi e inefficienze dell’apparato pubblico sicché si inauguri una nuova era di rinascita per il nostro Paese che acquisisca nuovo appeal per tutti i cittadini, non solo per quelli destinatari dei provvedimenti agevolativi di rimpatrio, e un modello da seguire per gli Stati comunitari.

  • Il nuovo integralismo fiscale

    La detenzione preventiva rappresenta una forma di esercizio della Giustizia che dovrebbe risultare eccezionale all’interno del complesso sistema giudiziario il quale, viceversa, dovrebbe privilegiare tempi ragionevolmente più brevi ma soprattutto sicuri in relazione all’esercizio del potere giudiziario. Non può esistere, infatti, un sistema giudiziario nel quale buona parte dei processi finisca con la prescrizione del reato come è altrettanto insopportabile che buona parte dell’esercizio dei propri diritti in ambito civile debba attendere anche dieci anni ed oltre per venire riconosciuta.

    La preventiva detenzione, se divenuta usuale all’interno dell’amministrazione giudiziaria, rappresenta, in altre parole, un’aberrazione all’interno del sistema stesso il quale sconta per altro scarsi investimenti pubblici ed una classe di magistrati assolutamente libera da ogni controllo o giudizio se non al solo CSM. E quest’ultimo, venendo meno al principio della terzietà di giudizio valido per il sistema giudiziario, adotta proprio il principio dell’interna corporis, del quale ‘integralismo politico-ideologico si è vestito il governo in carica partendo dalla assoluta incapacità (in questo esattamente in linea con i precedenti) di avviare una profonda rielaborazione della spesa pubblica e degli effetti della stessa al fine di giustificare, una volta di più, la propria incapacità di una sana gestione della spesa pubblica (come ampiamente accertato dalla CCGIA di Mestre (http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2019/09/INEFFICENZE-PA-ED-EVASIONE-14.09.2019.pdf). Viceversa si continua ad utilizzare  la problematica relativa all’evasione fiscale come arma di distrazione di massa.

    In altre parole si cerca di attribuire all’evasione fiscale, i cui termini non vengono mai chiaramente indicati, la causa principale del disavanzo e di conseguenza del debito pubblico (https://www.ilpattosociale.it/2019/01/10/il-falso-alibi-dellevasione-fiscale/). Una falsità di una gravità inaudita che vede peraltro il silenzio colpevole del mondo accademico e dei media relativamente al calcolo dell’evasione stessa che non parte neppure dalla definizione tra imponibile e tasse evase.

    Va poi tenuto in debita considerazione il fatto che il ministero “certifica” come nelle controversie fiscali solo un 28% di esiti sia a favore del contribuente (un valore assolutamente fuorviante in quanto tiene conto della somme dei  tre gradi e non del solo esito finale ). In questo contesto la possibilità inserita nell’ennesimo decreto fiscale, che conferisce all’autorità giudiziaria di confiscare preventivamente i beni dell’imputato, rappresenta una forma moderna di neointegralismo religioso fiscale. Con l’aggravante che mentre l’ingiusta detenzione può venire liquidata e risarcita (solo in parte), il danno subito con la confisca dei beni non solo priva nell’immediato del patrimonio ma soprattutto può avere effetti difficilmente quantificabili in caso di risarcimento così come per  una conseguente chiusura dell’attività economica successiva alla confisca.

    Nel nostro ordinamento giudiziario una persona risulta innocente fino al terzo grado di giudizio e questo dovrebbe valere maggiormente per i reati fiscali e amministrativi che, pur colpendo il bene pubblico attraverso la sottrazione di risorse, sono reati patrimoniali.

    All’interno del mondo economico ed amministrativo la confisca dei beni può determinare la chiusura  di qualsiasi attività economica, imprenditoriale e professionale alla quale in caso di riconoscimento dell’innocenza non si potrebbe porre rimedio con un ipotetico risarcimento.  Uno scenario sempre più reale, anche in considerazione della spinta politica ad un maggiore utilizzo della moneta elettronica che fa pensare molto all’accanimento e all’integralismo con il quale il potere politico in carica spinge verso questo tipo di pagamenti.

    La lotta all’evasione fiscale sta ormai assumendo i connotati di una vera e propria lotta religiosa che contrappone il potere politico, sempre più invasivo, alla maggioranza dei contribuenti onesti che vedono ogni anno aumentare oneri e costi come gli adempimenti burocratici.

    Solo l’integralismo religioso applicato in ambito fiscale non si preoccupa degli effetti delle proprie azioni. E di fatto non esiste alcuna differenza nei suoi terribili effetti tra la supremazia di uno Stato in virtù di un integralismo religioso o in nome di un socialismo reale ed etico.

  • Gli studi di settore sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

    Dopo un ventennio di onorato servizio, gli studi di settore sono stati definitivamente archiviati per essere sostituiti da un nuovo strumento, gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

    Da premettere che gli studi di settore sono stati oggetto di importanti battaglie giuridiche che hanno visto contrapposti i contribuenti, da una parte, all’Agenzia delle entrate, dall’altra, per il riconoscimento dell’attendibilità dello strumento e del suo utilizzo, tout court, quale esclusiva presunzione atta a motivare l’atto accertativo. Nell’anno 2009, una serie di sentenze della suprema corte di cassazione ha derubricato la portata accertativa degli studi, inquadrandoli tra le presunzioni semplici che devono integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza per giustificare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

    Negli anni gli studi sono stati aggiornati e affinati alla realtà economica del Paese Italia migliorando il grado di attendibilità dei risultati proposti.

    Nel frattempo è cresciuto l’impegno per la lotta all’evasione con il Legislatore che ha varato importanti provvedimenti tesi ad aumentare e automatizzare le informazioni in possesso delle autorità: si va dalla comunicazione dei dati dei conti correnti, allo scambio automatico delle informazioni finanziarie con Paesi esteri fino all’istituzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

    In questo clima di esasperato controllo, in cui spesso il diritto alla privacy dei cittadini è stato sacrificato in nome della lotta all’evasione fiscale, vengono varati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale in sostituzione degli studi di settore considerati non più al passo con i tempi.

    I nuovi Indici, ci dicono non essere più uno strumento accertativo, bensì uno strumento di compliance fiscale che dovrebbe aumentare la propensione del contribuente ad adottare comportamenti sempre più virtuosi.

    Gli indici sono elaborati sulla base di analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, dalle fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché da altre fonti (art. 9-bis co. 3 del DL 50/2017).

    I dati precompilati dall’Agenzia delle Entrate relativi ai precedenti periodi di imposta e scaricati dal contribuente, o dal suo intermediario, dovranno essere integrati con quelli dell’anno di riferimento per poi essere dati in pasto al programma “il mio ISA” che sentenzierà la promozione o la bocciatura del soggetto sulla base di una pagella con voti che vanno dall’uno al dieci.

    Come abbiamo anticipato, non si tratta di uno strumento accertativo, ma di uno strumento di compliance: con voti superiori all’8 si accederà a benefici premiali crescenti al crescere del voto, con punteggi inferiori al 6 si entrerà in liste selettive per successivi controlli da parte degli enti accertatori. Sarà possibile, per il contribuente, adeguarsi ai maggiori redditi proposti con l’intento di raggiungere un maggior indice di affidabilità.

    Ed è qui che scatta il problema e il grande dibattito che sta animando illustri commentatori, istituzioni, addetti ai lavori e associazioni di categoria: il programma di calcolo è stato reso disponibile troppo a ridosso delle scadenze previste per il pagamento delle imposte, tanto che il Governo ha provveduto a posticipare le scadenze al 30 settembre; sono stati segnalati errori nei dati precompilati che sono stati oggetto di modifiche con decreto del 9 agosto 2019; i programmi di calcolo sono stati più volte aggiornati non ultimo, in data 23 agosto 2019.

    Tutto questo dovrebbe indurre il Legislatore a considerare, almeno per il 2019, solo in via sperimentale il nuovo strumento: come potrebbe ritenersi attendibile la selezione di posizioni anomale, così come l’attribuzione di benefici, effettuata sulla base di un processo di calcolo che ha manifestato così diffuse e pervasive incertezze nonché veri e propri errori?

    Andando oltre nel ragionamento, rispetto a questo minimo assunto logico di partenza, è possibile chiedersi se effettivamente questo strumento sia attuale: è opportuno che, con tutte le informazioni a disposizione delle autorità di controllo (dati bancari, fatturazione elettronica, dati delle liquidazioni iva, ecc.), serva uno strumento statistico di affidabilità con cui decretare il destino dei contribuenti: paradiso per alcuni, inferno per altri?

    Facilmente il meccanismo sembra anacronistico e stridente, come per altro è apparsa l’introduzione della disciplina delle società in perdita sistematica in un momento di crisi economica generalizzata come quello che da alcuni anni contraddistingue il nostro Paese.

    Ancora una volta appare privilegiata la logica del gettito rispetto a quella della razionalità e dell’equità.

    Possibilmente servirebbe una revisione completa del sistema fiscale, in primis a livello nazionale, che preveda semplificazioni, maggiori certezze e limiti all’utilizzo delle presunzioni legali comportanti l’inversione dell’onere della prova cui consegue una grave limitazione del diritto alla difesa di ciascun cittadino, ma anche un’armonizzazione a livello europeo, senza la quale sarà molto arduo raggiungere una vera integrazione che non può prescindere da una politica economica comune e da sistemi fiscali omogenei.

  • I pm tedeschi indagano su un’ipotesi di maxi frode al fisco dei Paesi Ue

    Le procure di Colonia, Monaco e Francoforte stanno indagando sull’ipotesi di una maxi frode fiscale da 55 miliardi di dollari realizzata in diversi paesi europei nell’arco di 15 anni attraverso un gigantesco meccanismo legato alla compravendita di azioni di società quotate.

    Sarebbero sei le persone finora coinvolte, compresi alcuni ex dipendenti della sede londinese della HypoVereinsbank, che fa capo al gruppo Unicredit. Le indagini degli inquirenti tedeschi coinvolgerebbero le filiali di diversi gruppi finanziari come Santander, Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie Group, Bnp Paribas, Société Générale, Crédit Agricole e HypoVereinsbank

    Il meccanismo alla base della frode è incentrato sull’acquisto e la successiva vendita di titoli azionari in prossimità dello stacco dei dividendi. Diverse azioni sarebbero state acquistate allo scoperto prima del pagamento dei dividendi per poi essere rivendute dopo lo stacco della cedola, attraverso però dei fondi pensione e dei fondi d’investimento che godono di un credito d’imposta in Germania.

    Secondo quanto scrive il giornale tedesco Zeit Online, le autorità fiscali tedesche avevano perso almeno 31,8 miliardi di euro tra il 2001 e il 2016 a causa del meccanismo messo in atto dalle banche. Nel sospetto giro di evasione fiscale sarebbe stata colpita anche l’Italia, il cui fisco avrebbe perso 4,5 miliardi di euro (per la Francia sarebbe stato di almeno 17 miliardi, per la Danimarca di 1,7 miliardi e per il Belgio di 201 milioni).

  • Fiscalità e condono: l’effetto beffa

    Ogni governo negli ultimi vent’anni ha elaborato il proprio condono fiscale presentandolo sempre come “l’ultimo, quello definitivo e magari quello tombale”. La titolazione ha visto la fantasia della politica esprimersi ai massimi livelli con proclami del tipo “rottamazione delle cartelle” o “voluntary disclosure” per far rientrare capitali all’estero. L’obiettivo era sempre quello di racimolare un minimo di risorse finanziarie, spesso unite a nuovo deficit che, insieme, dovevano offrire la copertura per nuove spese considerate irrinunciabili per caratterizzare l’azione del governo ed espressione della “rinnovata centralità della politica” rispetto alla bieca e cinica finanza, anche per questo varato dal governo in carica. Tuttavia si pone una questione estremamente importante, soprattutto nell’ottica del rispetto dell’istituzione, che il governo comunque rappresenta, ma anche per  tutte le istituzioni che in nome e per lo Stato operano.

    Al di là della terminologia utilizzata e del peso delle percentuali applicate per “chiudere i contenziosi”, emerge evidente il senso della beffa per chi ha sempre pagato il dovuto allo Stato come per chi, in difficoltà economica, abbia chiesto una rateizzazione rinunciando ad ampie fette del proprio benessere e stile di vita per far fronte a quanto richiesto dal sistema fiscale e dallo Stato.

    Questo senso di forte frustrazione si può ovviamente trasformare in una progressiva perdita di rispetto e considerazione per le istituzioni stesse le quali, ancora una volta, come negli ultimi vent’anni, premiano, e neppure troppo implicitamente, chi abbia deciso di mantenere una posizione debitoria penalizzando parallelamente i “poveri e regolari” contribuenti che invece regolarmente o attraverso un accordo con Equitalia hanno deciso di ottemperare alle proprie incombenze fiscali anche con grandi sacrifici.

    Questo sentimento sempre più radicato nella sempre meno considerata classe dei “contribuenti onesti e tempestivi” dovrebbe invece trovare una approfondita valutazione e non scientemente ignorata da tutto il ceto politico, se non altro per le sue gravissime ripercussioni sotto il profilo anche della tenuta della credibilità delle stesse istituzioni democratiche.

    Si pone quindi a questo punto la necessità di indicare una soluzione per rendere accettabile o per lo meno non insultante per i contribuenti regolari un qualsiasi tipo di condono fiscale che oltre alla beffa non penalizzi ancora più chi invece ha pagato nei termini stabiliti dalla legge le proprie incombenze fiscali.

    La storia dei governi degli ultimi vent’anni ci insegna come i condoni fiscali rappresentino “l’estrema ratio” con l’obiettivo appunto di reperire le risorse finanziarie aggiuntive, e quindi una tantum finalizzate alla copertura finanziaria di scelte di politica specifiche del governo per l’anno in corso, e probabilmente per quello successivo, che dovrebbero caratterizzare l’unicità come l’espressione della politica del governo in carica regolarmente eletto.

    Quindi, al di là della sterilità di una norma finanziaria una tantum, che successivamente vede poi spesso riaprirsi i termini per l’adesione ai nuovi parametri temporali del condono, l’unica soluzione possibile per evitare che buona parte degli italiani che invece regolarmente paga le incombenze fiscali percepisca il senso della beffa dal condono stesso è semplicemente rappresentata dalla decisione di destinare tutte le risorse reperite attraverso la lotta all’evasione fiscale e la chiusura di posizioni fiscali debitorie dei vari contribuenti interamente destinate alla diminuzione della pressione fiscale complessiva.

    In altre parole l’opportunità di fornire un supporto normativo alle persone che non fossero in grado di pagare le proprie incombenze fiscali dovrebbe rivelarsi un vantaggio o quanto meno non una beffa anche per la maggioranza dei contribuenti che invece hanno sempre rispettato le regole il cui contenuto finanziario si possa tradurre, negli anni a seguire, in un alleggerimento della pressione fiscale stessa. Tale decisione strategica di trasformare una scelta prettamente politica (condono fiscale) in un vantaggio generale per tutti i contribuenti, destinando le risorse all’alleggerimento della pressione fiscale stessa, rappresenterebbe un primo passo verso quella riduzione della pressione fiscale promessa, essa stessa legata a proclami vuoti e privi di copertura finanziaria, ma invece espressione di una strategia di impiego di risorse innovativa.

    Sottovalutare l’aspetto beffardo della lunga serie di condoni fiscali nei confronti di chi ha sempre ottemperato ai propri obblighi rappresenta uno dei più grossi errori dei governi degli ultimi vent’anni come di quello attuale.

  • Imprese sempre più al setaccio dell’amministrazione fiscale

    Le imprese italiane sono viste con sempre maggior sospetto da parte delle autorità pubblica, secondo quanto denuncia la Cgia di Mestre.

    Nel 2017 le aziende hanno subito 1,595 milioni di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Tra accertamenti analitici o parziali, controlli incrociati o eseguiti per strada, accessi in azienda, verifiche sulla corretta emissione di scontrini e ricevute o comunicazioni spedite via Pec su anomalie riscontrate negli studi di settore, quasi un’azienda italiana su 3 è stata oggetto dell’attenzione del fisco.

    L’anno scorso le ispezioni sono più che raddoppiate rispetto al 2016, in particolare in seguito all’attività di “compliance”, ovvero alle comunicazioni preventive con le quali l’amministrazione finanziaria ha chiesto agli imprenditori informazioni su presunte incongruenze emerse dall’analisi della propria posizione fiscale. A queste ispezioni vanno poi aggiunte quale legate all’azione di controllo realizzata dall’Inps, dall’Inail e dalle Asl.

    Gli accertamenti sono stati 157.917, di cui 144.877 nei confronti di imprese e lavoratori autonomi con volume d’affari al di sotto dei 5,164 milioni di euro, i controlli 34.479, i controlli strumentali 522.522. Si tratta di atti con i quali viene contestato un maggior reddito e possono essere compiuti sotto forma di accertamento analitico o parziale. Le attività di controllo si concretizzano in accessi in azienda per verificare la corrispondenza dei documenti contabili a effettivi fatti di gestione, ovvero la corrispondente archiviazione nei registri aziendali. Possono essere anche controlli incrociati con la documentazione di altre imprese Quando si tratta di controlli strumentali sono eseguiti principalmente dalla Guardia di Finanza e sono diretti a verificare la corretta emissione di scontrini e ricevute fiscali, comprendono anche i controlli su strada relativi al trasporto merci e all’individuazione di indici di capacità contributiva.

    Le comunicazioni per la compliance sono state 880.425, le comunicazioni di anomalie relative agli studi di settore 147mila.

  • Fiscalità di vantaggio: cui prodest

    La scelta relativa a dove realizzare il sito di produzione dei Suv BMW da parte della casa bavarese venne influenzata dalla politica di fiscalità di vantaggio che lo stato del South Carolina offriva per attirare  investimenti produttivi. Viceversa la Mercedes per la propria produzione scelse l’Alabama per i medesimi motivi e medesimi Suv. Attualmente, ancora la Mercedes ha deciso di investire un miliardo di dollari negli Stati Uniti nella produzione del primo Suv elettrico. In questo caso un elemento aggiuntivo è sicuramente la riduzione della tassazione sugli utili di impresa (corporate tax) operata dall’amministrazione Trump.

    In entrambi i casi risulta evidente l’effetto dell’azione di politica fiscale dei singoli stati statunitensi i quali cercano di attirare investimenti (che permettono quindi un aumento degli occupati e del PIL) promettendo innanzitutto la stabilità fiscale ed una vera e propria fiscalità di vantaggio che si esprime attraverso aliquote che rendono competitivo il maggior costo del lavoro rispetto ai paesi del Far East, ma compensabile grazie all’ottimo livello della pubblica amministrazione e la grande qualità professionale.

    In entrambi i casi la sintesi tra fiscalità di vantaggio e quindi sostenibilità unita alla decisione del presidente Trump di abbassare l’aliquota nazionale sui redditi di impresa manifesta  l’intenzione e soprattutto ottiene il risultato di rendere di nuovo competitivi ed attrattivi gli Stati Uniti d’America grazie al combinato di due politiche fiscali, nazionale e dei singoli Stati della Federazione.

    Una politica che  in Europa viene da tempo ampiamente adottata dalla Gran Bretagna nella quale FcA ha stabilito la propria nuova sede fiscale ma anche dall’Irlanda, dall’Austria, dalla Slovenia ed ora anche dalla Croazia.

    Al di là ed al di qua dell’Atlantico, in altre parole, la leva fiscale (ma potremmo dire tutto l’approccio al rapporto tra il sistema fiscale e le imprese) viene utilizzata in chiave competitiva dalle autorità politiche che hanno compreso come  un mercato globale esponga anche i singoli stati (espressione di sistemi politici ed economici) alla concorrenza nella ricerca di investimenti produttivi. Logica conseguenza evidenzia come sia vitale ottimizzare il pacchetto che un paese intende offrire  con il combinato tra  sistema fiscale, qualità della pubblica amministrazione e dei servizi.

    Una strategia economica e fiscale che ha dato grandissimi risultati ottenuti con la riduzione delle aliquote su redditi di impresa dell’amministrazione Trump, vista la fuga per esempio della FcA dal Messico riportando la propria produzione di Pick Up all’interno degli Stati Uniti. Una tendenza confermata anche dai nuovi investimenti di Google a Londra, di Jp Morgan ed Apple sempre all’interno del perimetro statunitense.

    In Italia viceversa il governo Renzi ha introdotto l’aliquota fissa di 100.000 euro per tutte le persone con redditi  milionari affinché questi scelgano l’Italia come propria residenza fiscale. La logica di tale scelta (in modo alquanto imbarazzante) viene spiegata attraverso la convinzione che la presenza di queste persone dotate di una forte capacità di consumo possano, a caduta, offrire un miglioramento della qualità della vita per i contribuenti italiani.

    Il confronto tra le strategie economico fiscali italiana e statunitense ed europea relativamente all’utilizzo della leva fiscale dimostrano il livello culturale ed economico ed evidenziano  l’imbarazzante declino assoluto al quale è ormai e arrivato il nostro Paese, partendo dalla semplice analisi delle immediate ricadute che un’impresa che localizzi il proprio sito produttivo all’interno di un  territorio offra in termini di occupazione diretta ed indiretta rispetto ad un singolo milionario.

    A conferma di questo insostenibile, e ripeto, oltremodo imbarazzante confronto tra la politica fiscale  italiana rispetto a quella europea e statunitense basti ricordare che il nuovo calciatore della Juventus Ronaldo, al di là dell’ingaggio che percepirà (come lavoratore dipendente i contributi vanno pagati dalla Juventus), per gli altri circa 24 milioni aggiuntivi che percepirà dalle varie società contribuirà con 100.000 euro complessivamente a saldare ogni spettanza con il sistema tributario italiano, mentre per un  lavoratore come per un imprenditore la pressione media fiscale è del 43.2% mentre il Total Tax Rate va oltre il 62% .

    In perfetta continuità con la decisione del  governo Renzi infatti per le rendite finanziarie il governo Gentiloni  ha introdotto una flat Tax del 26% con la possibilità di compensare le minusvalenze (possibilità negata alle imprese in relazione ai crediti con la pubblica amministrazione): un’aliquota che favorisce le rendite  finanziarie oltre i 750.000 euro penalizzando ancora una volta i piccoli risparmiatori.

    Tornando quindi ai percettori di reddito  milionari, il sistema fiscale italiano applica aliquote che vanno dal 10% per un reddito di 1.000.000 al 0,4% per i probabili oltre 24 milioni di utili che le diverse società assicurano a Ronaldo.

    In altre parole, mentre all’estero si utilizza la leva fiscale per attrarre investimenti che producono occupazione diretta ed indiretta assieme a PIL aggiuntivo, in Italia i governi degli ultimi tre anni, Renzi e Gentiloni, hanno utilizzato questa leva fiscale per favorire le rendite finanziarie ed attrarre singoli percettori di redditi milionari. La differenza tra le due diverse strategie ed ovviamente obiettivi raggiunti viene certificata dai livelli di sviluppo economico.

    Al tempo stesso le due  politiche fiscali rappresentano la distinzione tra lo spessore culturale e le competenze economico-strategiche della nostra classe dirigente e politica i cui effetti risultano  ormai ampiamente verificabili.

    Il  nostro Paese nell’attuale situazione di declino economico si preoccupa di creare le condizioni ideali per un calciatore ma non per un’impresa che crei occupazione e Pil aggiuntivo.

    Una scelta…Una strategia…espressione inequivocabile del nostro declino culturale…

     

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