Votare, l’abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenerlo, è un diritto ed un dovere.
Come tutti sanno, non solo i nostri lettori, da troppi anni i partiti hanno tolto ai cittadini il diritto di scegliere e votare, alle elezioni nazionali, il proprio candidato, i parlamentari infatti sono decisi, secondo l’ordine di lista, dai capi partito, anche per questo votare al referendum, in qualunque modo si voti, è una dimostrazione di libertà.
Entrando nel merito della scelta che dovremo fare non possiamo ignorare: 1) che la riforma, in certi passaggi, avrebbe potuto essere migliore, 2) che non ha giovato alla chiarezza e ad un costruttivo dibattito il conflitto tutto politico ideologico che i partiti dell’opposizione hanno scatenato trovando, a volte, da parte dei partiti di maggioranza una certa predisposizione a condividere confusione e dichiarazioni che esulavano dal confronto sul contesto normativo,
Purtroppo in Italia c’è l’abitudine, pessima, di stravolgere gli argomenti nella loro veridicità per tramutare tutto in un duello tra forze politiche ormai consone ad usare toni catastrofici e motivazioni spesso non corrispondenti alla realtà, per non dire false.
Per questo siamo grati all’avvocato Oddo per il suo studio che, punto per punto, ribadisce e spiega le infondatezze delle critiche del fronte del no e rimarca le ragioni del Sì.
Cristiana Muscardini
1) “La Costituzione non si tocca!”
Falso sul piano giuridico perché è la stessa Costituzione ad avere previsto nel suo articolo 138 di essere “toccata” con le procedure ivi previste, con le relative maggioranze e anche con referendum, come già avvenuto svariate volte senza che i “sacerdoti” della Costituzione gridassero all’“attentato al testo sacro”. Leggi alla mano, la Costituzione “si tocca” se e quando necessario perché nel nostro ordinamento vige l’art. 138 con cui i “padri costituenti” prefigurarono saggiamente e realisticamente una possibilità evolutiva, fatta salva la forma repubblicana, anche della Costituzione in linea con i tempi.
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2) “Questa procedura di “revisione” e modifica del testo costituzionale non è stata finora usata e rappresenta un tentativo di questo governo per sovvertire le istituzioni”.
Anche questo slogan contiene un falso ridicolo perché la nostra storia più e meno recente dimostra che il testo della Costituzione, dal 1948 ad oggi, è stato modificato 46 volte con una media di circa un intervento ogni due anni. Dal 2001 ad oggi le leggi di revisione costituzionale sono state approvate a maggioranza assoluta non avendo raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi del Parlamento, con la conseguenza di aver reso necessario il ricorso al referendum confermativo, come ora richiesto per il prossimo referendum il quinto dagli ultimi 25 anni.
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3) in precedenza i referendum non hanno riguardato così tanti articoli della Costituzione
Chi usa questi slogan può solo sperare nella ignoranza o nella memoria corta perché: nel 2011 la Costituzione fu sconvolta con la sostituzione di sette articoli, la modifica di 2 e l’abrogazione di 6 quando si trattò di intervenire, con pesantissime modifiche, sulla potestà legislativa esclusiva e concorrente dello Stato e delle Regioni e sul federalismo fiscale. Anche in questo caso non si realizzò la piena convergenza parlamentare, con il ricorso al referendum che ottenne il voto di poco più di un terzo degli aventi diritto. Nessuno gridò al colpo di Stato della maggioranza (che era di una sinistra risicatissima e moribonda!) e neppure al “rischio per la democrazia”. Nel 2016, la “legge Renzi – Boschi” aveva cercato di introdurre il superamento del bicameralismo perfetto incidendo su Senato, Provincie e CNEL: uno sconvolgimento costituzionale che aveva previsto la modifica di ben 47 articoli. Anche in questa occasione l’ANM non si è mobilitata per pronunciare proclami di “rischio democratico”. Come mai? Forse perché la Costituzione si può “toccare” tranquillamente anche per aspetti strutturali e fondamentali purché non si tocchino gli ” intoccabili ” della casta e dei privilegi (anche di impunità assoluta) che, attraverso una associazione di diritto privato come la ANM, intende mantenere il controllo di un organo costituzionale quale il CSM con logiche e criteri che sono di condizionamento elettivo, correntizio, partitico o comunque di appartenenza ed una “parte” portatrice di propri interessi e, quindi, con logiche spartitorie del potere che non corrispondono all’ interesse generale alla meritocrazia per le carriere dei magistrati, ed al “servizio giustizia” ???
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4) “Comunque, la revisione costituzionale proposta con la “Legge Nordio” stravolge di più la Costituzione. Basta vedere quante disposizioni si vogliono modificare”.
Falso – anche se propagandato da pretesi “giuristi” molto “distratti” oppure in malafede – perché la legge attualmente sottoposta a referendum riguarda la modifica sostanziale di soli due articoli (104 e 105), mentre tutti gli altri 5 articoli (87, 102, 106, 107 e 110) sono soltanto lambiti dai quesiti referendari per mere ragioni di raccordo formale e sistematico tra le varie disposizioni. Dunque, con questo referendum si modificano soltanto 2 articoli contro i 15 e i 47 delle precedenti revisioni costituzionali.
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5) “Per le garanzie di “GIUSTIZIA” del cittadino questa riforma non serve”
È vero il contrario perché questa riforma completa la “riforma Vassalli” sul “giusto processo”, altrimenti incompiuta per la necessaria “terzietà” del Giudice rispetto al pubblico ministero, nonostante le chiarissime previsioni dell’art.111 della Costituzione stessa come già revisionato in senso democratico e liberale. Quest’ultima disposizione non è stata formalmente toccata dalla riforma soggetta a referendum ma risulta essere tuttavia di fatto attuata e completata con la legge costituzionale sottoposta a referendum nel punto precisamente del “giusto processo” secondo cui le parti – accusa e difesa – devono trovarsi di fronte un giudice non solo “imparziale” (per soggettivo comportamento virtuoso) ma anche oggettivamente “terzo” che può essere tale soltanto se la sua carriera è distinta e separata de quella del Pubblico Ministero così come ora proposto con la legge di revisione costituzionale. Quest’ultima “revisione” interviene dunque a modificare una situazione in cui il Giudice non è ancora “terzo“, nonostante la previsione costituzionale, perché la sua carriera è unica e accorpata con quella dei Pubblici Ministeri con il risultato di renderlo “collega” dei magistrati che sostengono l’accusa e, quindi, di renderlo condizionabile – e perfino “giudicabile” nella carriera, nelle promozioni e nelle assegnazioni degli incarichi dagli stessi PM. La riforma elimina i rapporti di colleganza tra Giudici e pubblici Ministeri che sono alla base di alcune delle più gravi storture della “Giustizia”, come dimostra il fatto che anche nei più gravi casi di “malagiustizia” (troppo numerosi per essere qui elencati!) non è mai il magistrato a pagare ed è sempre il cittadino a subire danni spesso irreparabili alla sua persona ed ai suoi beni, mentre il magistrato prosegue indisturbato negli avanzamenti di carriera, in spregio alla giustizia
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6) In questo modo si mette a rischio l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”
Tra tutti gli slogan del fronte del NO forse è questo il più truffaldino perché: le norme costituzionali affermano esattamente il contrario in quanto l’art. 101 (non toccato dalla riforma) afferma oggi, come ieri e come domani che: i giudici sono soggetti soltanto alla legge” e, in perfetta sintonia e garanzia, l’art. 104 afferma: “la magistratura costituisce un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere…”. Fin qui, dunque, la realtà normativa. Tutto il resto appartiene alle tesi complottistiche e alle letture dietrologiche che possono servire al fronte del NO per suggestionare con facili quanto ingannevoli effetti i più sprovveduti ma che nulla hanno a che vedere con la riforma costituzionale soggetta a referendum.
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7) I magistrati potranno essere distinti tra loro per scelta governativa”
Falso perché per l’art 107: “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni”.
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8) “Il governo potrà influire sulle carriere dei magistrati pilotandole secondo disegni governativi”
Falso, infatti: per l’art. 107: “i magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio…” (nella formulazione ora proposta). Dunque, una volta per tutte: solo i magistrati possono decidere delle carriere dei magistrati stessi. Ora, come prima e come domani. Tutto il resto ancora una volta è complottismo
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9) Il potere investigativo del PM risulta diminuito perché non potrà più comandare sulla polizia giudiziaria che dipenderà dal potere esecutivo”
Altra enorme falsità perché per l’art. 109: “l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria“. Dunque, il controllo e la direzione della polizia giudiziaria restano saldamente nelle mani del magistrato, il PM che oggi, come ieri e come domani potrà svolgere l’attività investigativa utilizzando la dipendenza funzionale della polizia giudiziaria. Eventuali leggi ordinarie in senso contrario sarebbero annullate per contrasto con il principio espresso nella norma costituzionale.
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10) Resta il pericolo che il pubblico ministero possa essere influenzato politicamente nell’ esercizio dell’azione penale”
La smentita è clamorosa e viene dall’art.112 sempre della Costituzione: “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Dunque, oggi come ieri e come domani il pubblico ministero resta il padrone e signore incontrastato dell’azione penale.
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11) “Il sorteggio affida alla casualità delicati equilibri costituzionali che dovrebbero rimanere intoccabili”
Il sorteggio è certamente un elemento di rottura ma nell’ interesse generale alla giustizia perché introduce per sua natura un meccanismo di designazione dei componenti del CSM che sottrae alla ANM – organo non costituzionale – l’ enorme potere di condizionare con le proprie correnti e le proprie logiche spartitorie del potere stesso – la designazione dei componenti dell’ organo costituzionale (sempre il CSM) e, quindi, di privilegiare scelte dettate da logiche correntizie e di mera appartenenza elettoralistica che nulla hanno a che vedere con le logiche della meritocrazia. Con la riforma si sottrae l’osso (la designazione dei componenti dell’organo di autogoverno della magistratura) al cane (la ANM, associazione nazionale magistrati) che reagisce rabbiosamente con i comitati per il NO, gli slogan terroristici per “l’attentato alla Costituzione”, il complottismo e la dietrologia: tutto l’armamentario di chi non dispone di strumenti normativi ed è terrorizzato di perdere potere e privilegi di casta
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12) Il sorteggio può essere considerato un rimedio efficace? Oppure non è altro che una tombola?”
Il meccanismo del sorteggio, al di là della prima apparenza, è sicuramente un rimedio rispetto al male accertato (che è esploso con il caso Palamara e lo scandalo generalizzato che la ANM ha cercato di nascondere, minimizzare e sotterrare usando qualche capro espiatorio, come se si trattasse di un episodio legato a qualche “mela marcia” anziché di un vero e proprio “sistema”, in modo da evitare il coinvolgimento generale dei magistrati invischiati nei giochi di potere, di favori e di indulgenze dovuti a logiche correntizie e di “appartenenza”. Infatti, il sorteggio stesso con il suo naturale meccanismo di sostituzione della sorte alle correnti (manovrate dal CSM) ripristina la necessaria indipendenza dei magistrati affrancandoli da obblighi e debiti di riconoscenza tipici del rapporto eletto-elettore e da logiche di appartenenza elettorale e partitica o, almeno, correntizia (Palamara sempre docet, ma solo come punta dell’iceberg e sintomo del “sistema” marcio). I magistrati non dovranno più rispondere ai desiderata della base elettorale e potranno finalmente valutare – quali componenti del CSM – ai fini di carriera i propri colleghi esclusivamente sulla base del valore individuale, del curriculum e delle capacità professionali. Ne guadagneranno: i magistrati veramente bravi e capaci (anche se non iscritti alla ANM) e conseguentemente i cittadini che riceveranno un migliore “servizio giustizia”. Invece ne perderanno: i gestori dei poteri correntizi e delle logiche spartitorie che hanno consentito un esercizio del potere fine a sé stesso e del tutto sganciato dalle valutazioni di professionalità che nelle delicatissime funzioni proprie della magistratura sia giudicante che requirente avrebbero dovuto costituire l’unico e insostituibile punto di riferimento.
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13) “Sostituendo il sorteggio al criterio elettorale non si introduce il rischio di svilire la funzione e di umiliare le competenze?”
E’ vero esattamente il contrario alla luce di quanto già dimostrato circa l’affrancamento da logiche spartitorie e di appartenenza “politica” che libera le migliori energie e le competenze più autentiche sostituendo la meritocrazia ai “giochi di potere” già evidenziati (e troppo presto nascosti e sotterrati) Inoltre perché il sorteggio proposto dalla legge di revisione costituzionale offre adeguate garanzie in quanto si svolge necessariamente tra magistrati che hanno superato un concorso e che non abbiano carichi pendenti né penali né amministrativi e che, i posseggono una discreta anzianità (secondo i requisiti già previsti dalle norme costituzionali e che non potranno non essere attuati anche con legge ordinaria). Per quale ragione un magistrato che in quanto magistrato può decidere delle sorti – della libertà e dei beni – di qualsiasi cittadino non dovrebbe essere idoneo a decidere delle carriere dei suoi colleghi, rispettivamente giudici e pubblici ministeri, giudicanti e requirenti? Forse che un magistrato è meno magistrato perché non è iscritto alla ANM ed alle sue correnti? E allora dove sta il merito e la valutazione professionale: nell’essere un bravo magistrato o nel passare dalle forche caudine della ANM per soddisfare logiche correntizie e spartitorie del potere? Insomma, perché chi può gestire, in quanto magistrato e basta, importantissimi processi di mafia con centinaia di imputati, testimoni, consulenti tecnici ecc. non dovrebbe potere decidere della assegnazione di una qualunque Presidenza di Tribunale? Di fronte a così elementari interrogativi, come già rilevato da un importante magistrato (Giuseppe Visone, PM antimafia di Napoli in “Viva il sorteggio. La vera e benedetta separazione è tra ANM e CSM”, tratto dalla “Verità ” del 28 febbraio u. s.) non si può che concludere: “Ai cittadini la risposta“. E sperando che la riposta sia adeguata con un voto referendario informato, basato sulla realtà normativa e costituzionale, nonché libero dalle suggestioni truffaldine del fronte del NO, perché è in atto uno scontro di civiltà in cui se non dovesse vincere il SÌ nel referendum ci vedremmo proiettati indietro tra paesi come Russia, Egitto, Iran, Turchia, Cina, Iraq, Pakistan, Bangladesh, Venezuela, Arabia Saudita, Nigeria, Algeria, Marocco, Bolivia e Nicaragua. C’è quanto basta?
Oppure è necessario ancora evidenziare il fatto che la vittoria del NO, oltre a relegarci tra i paesi meno democratici, ci precipiterebbe indietro nella storia verso secoli bui e processi più “inquisitori” (termine che già evoca tristemente i tempi della “inquisizione”) e meno garantiti dalla “terzietà dei Giudici” richiesta dal nuovo art. 111 della Costituzione.
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14) “Ma è certo che il sorteggio non sia una invenzione diabolica e malvagia di Nordio, della Meloni e del suo governo?”
È certissimo che non lo sia perché il sorteggio tra magistrati è già in atto nel nostro sistema (art. 96) per situazioni delicatissime quali, tra l’altro, la scelta dei componenti del Tribunale dei Ministri
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15) “Ma una volta salvaguardate tutte le garanzie costituzionali non si nasconde per il futuro l’insidia di leggi ordinarie attuative della riforma costituzionale che potrebbero intaccare le garanzie già dimostrare normativamente (in cauda venenum)?”
Assolutamente no perché – come già precisato – tutte le leggi ordinarie che anche nel futuro fossero in contrasto con le norme costituzionali sarebbero destinate a morte rapida e sicura per illegittimità costituzionale.
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16) “Ma se questa è la realtà normativa e costituzionale perché alcuni magistrati (Gratteri, Di Matteo e non solo!) si spingono fino all’insulto verso chi (anche loro colleghi!) voterà SÌ al referendum?”
Perché sono la dimostrazione vivente che l’insulto è l’ultima arma che resta – insieme agli slogan ingannevoli – a chi non ha argomenti normativi su cui basare argomenti di civile confronto, come quelli ora spesi e dimostrati punto per punto. Non è un caso, infatti, che dalla parte del fronte del NO si utilizzino sempre – oltre all’insulto e, qualche volte, anche alla intimidazione – fumosi proclami e foschi presagi, tutti mai giustificati da una norma di quella Costituzione che si pretende di difendere contro i fantasmi, gli spettri e, in definitiva, contro il nulla.
È in atto, nella forma e nella sostanza, uno scontro di civiltà e il voto nel referendum costituisce una occasione di libertà e giustizia che, se perduta, non si ripeterà.