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Lo Stato obbliga le banche a servire lui anziché chi versa i propri averi

I trasferimenti tra privati di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) dai 3mila euro in su dovranno avvenire solo tramite banche o altri operatori finanziari, in base alla modifica del decreto legislativo n. 231 del 2007 sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Inoltre gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Chi non rispetta tali indicazioni rischia una sanzione variabile da 3.000 a 50.000 euro.

Chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca e per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato. E vietato inoltre aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero, fino a libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone.

Infine per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento.

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