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  • Leggi come scudo di prevenzione e autodifesa

    Più uno Stato è corrotto, più fa leggi.

    Publio Cornelio Tacito

    La storia ci insegna che da migliaia di anni, gli uomini, vivendo in piccole comunità, hanno, tra l’altro, sentito il bisogno di avere delle regole per stabilire e gestire i loro rapporti. Ovviamente tutto si riferiva allo stato d’evoluzione raggiunto, al tempo, dall’essere umano. Si trattava di regole semplici, mutualmente accettate, che si adattavano alle condizioni sociali delle comunità in cui si viveva. Regole che cercavano di stabilire i diritti e i doveri di ciascun membro della comunità nei rapporti con gli altri. E quando l’evoluzione dell’essere umano lo ha permesso, quelle regole sono state anche scritte e tramandate di generazione in generazione. L’insieme di quelle regole era anche la base delle future legislazioni in diversi Paesi del mondo.

    Uno nei più noti storici della Grecia antica, Strabone, vissuto circa ventuno secoli fa, scriveva anche di Zaleuco di Locri, vissuto nel VII secolo a.C. nella Magna Grecia; un’area che si trovava nel sud della penisola italiana. Zaleuco di Locri, secondo Strabone, concepiva e scriveva leggi, basandosi anche sulle diverse esperienze delle altre città della Grecia antica. Secondo Strabone le leggi scritte da Zaleuco di Locri non solo hanno garantito il funzionamento normale del sistema giuridico del tempo, ma hanno rappresentato una buona base legale per il futuro. Ma prima di Strabone, anche Demostene, noto oratore, politico ateniese e convinto sostenitore della democrazia, vissuto circa ventiquattro secoli fa, trattando il contributo di Zaleuco di Locri, si riferiva anche ad una sua legge, secondo la quale “…l’abrogazione o la modifica di una legge poteva essere proposta solo dopo essersi presentati dinnanzi all’assemblea con un laccio al collo che, in caso di rifiuto della proposta, sarebbe diventato strumento di morte per il proponente”.

    Molti secoli dopo in Francia, il 26 agosto 1789, l’Assemblea nazionale approvò la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. Un importante documento, basato anche sulla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776, a cui si continua a fare spesso riferimento. La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, nel suo sesto articolo sanciva: “La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca…”. Mentre l’articolo 12 della stessa Dichiarazione sanciva: “La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata”.

    Questi principi, nonché altri elaborati e stabiliti da seguenti importanti documenti, compresa la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1946, sono alla base delle costituzioni in molti Paesi del mondo. Anche in Albania. Ma purtroppo, fatti accaduti e che tuttora stanno ancora accadendo alla mano, risulta che il primo ministro albanese, rappresentante istituzionale del potere esecutivo, invece di garantire “il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata [la forza pubblica, nella fattispecie il governo; n.d.a.]”, come sanciva l’articolo 12 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, fa proprio il contrario.

    Il nostro lettore è stato informato, durante questi ultimi mesi, che il primo ministro, da “determinato sostenitore” del sistema “riformato” della giustizia, fino a inizio novembre scorso, è diventato un “determinato contestatore”, molto aggressivo e minaccioso nei confronti dello stesso sistema. Un cambiamento da abile voltagabbana, accaduto dopo che un procuratore ha chiesto la sospensione dai suoi due incarichi della vice primo ministro e ministra delle Infrastrutture e dell’Energia, con l’accusa della violazione della parità nei appalti pubblici. In seguito, il 19 novembre scorso, un giudice del Tribunale contro la Corruzione e la Criminalità organizzata ha convalidato quella richiesta. Ma nei giorni successivi sono aumentate e appesantite le accuse nei confronti della stretta collaboratrice del primo ministro. Il primo ministro però continua ad attaccare le istituzioni del sistema “riformato” della giustizia, che fino a inizio novembre scorso era il suo “vanto”.

    La scorsa settimana il nostro lettore veniva informato della sentenza della Corte Costituzionale, in seguito ad una richiesta presentata il 21 novembre scorso dal primo ministro, con la quale chiedeva l’annullamento della sopracitata sospensione dagli incarichi della sua vice, considerandola come anticostituzionale. Con quella “strana” sentenza della Corte Costituzionale, ritardata per quasi due mesi, veniva rifiutata la richiesta del primo ministro. L’autore di queste righe, riferendosi alle reazioni del diretto interessato, scriveva: “Il primo ministro non può digerire una simile sentenza ed ha dichiarato che, con la sua maggioranza parlamentare, presto approverà in Parlamento una legge per rendere immuni lui stesso e i ministri dalle accuse dei tribunali. Meglio di così!” (Preoccupanti realtà; 9 febbraio 2026).

    Il primo ministro, nelle sue accuse contro quella parte del sistema “riformato” della giustizia che ormai non gli ubbidisce, compreso il procuratore ed il giudice che hanno chiesto e poi deciso la sospensione dagli incarichi della vice primo ministro e ministra delle Infrastrutture e dell’Energia, cerca di ingannare, riferendosi alla Costituzione e al Codice della procedura penale. Lui mente quando pretende che un ministro non può essere giudicato e condannato. Ma l’articolo 135 della Costituzione, con il suo comma 2, sancisce che “I tribunali Speciali giudicano i reati di corruzione e criminalità organizzata, nonché le accuse penali contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Parlamento, il primo Ministro, il membro del Consiglio dei ministri…”. La sua vice è un membro del Consiglio dei ministri, mentre il Tribunale contro la Corruzione e la Criminalità organizzata è proprio un Tribunale speciale che ha tutti i diritti legali di decidere sul caso. Invece il comma 2 dell’articolo 242 del Codice della procedura penale sancisce che la sospensione dagli incarichi istituzionali “…non si applica solo alle persone elette secondo la legge elettorale”. E tali sono i deputati e gli eletti dell’amministrazione locale, sindaci e consiglieri comunali.

    In Albania da alcuni anni si sta consolidando una dittatura sui generis, rappresentata dal primo ministro. Lui ormai, calpestando il principio della separazione dei poteri di Montesquieu, controlla tutto, usurpando ed abusando dei diritti costituzionali degli altri poteri. Perciò nessuno scandalo abusivo e milionario non poteva attuarsi senza il suo ordine o, almeno, il suo beneplacito. Neanche quelli in cui è stata direttamente coinvolta ed accusata la sua vice. Ragion per cui il primo ministro si sente vulnerabile e non gli rimane altro che prendere delle misure legali per difendere se stesso. Perciò ha deciso di presentare una modifica al sopracitato articolo 242, comma 2, del Codice della procedura penale. Secondo quella modifica, che con la sua grande maggioranza in Parlamento può approvare facilmente, verrà sancito che la sospensione dagli incarichi istituzionali, oltre alle persone elette secondo l’attuale legge elettorale, non sarà applicata neanche per il presidente della Repubblica, per il primo ministro, per i membri del Consiglio dei ministri ed alcune altre cariche istituzionali. Una disperata modifica ordinata dal primo ministro per avere uno scudo legale di prevenzione e autodifesa. Chissà cosa avrebbe previsto Zaleuco di Locri per un simile caso?!

    Chi scrive queste righe è convinto, fatti alla mano, che il primo ministro albanese, coinvolto ormai da anni in molti scandali corruttivi, sta passando giorni molto difficili. E cerca di difendersi con nuove leggi. Aveva ragione Publio Cornelio Tacito, più uno Stato è corrotto, più fa leggi.

  • Lettera aperta al Ministro Nordio

    Scrivo queste righe dopo aver letto l’ennesima sentenza che colpisce un carabiniere per aver reagito durante un intervento, dopo che un collega era stato ferito con un cacciavite.
    Non scrivo per polemica.
    Scrivo perché questa storia non è un’eccezione. È un simbolo.

    Io quella violenza l’ho conosciuta direttamente.
    Stessa arma.
    Stesso gesto.
    Un cacciavite conficcato nella pancia da un criminale che non aveva nulla da perdere.

    È stato arrestato.
    E, come spesso accade, dopo pochi mesi era di nuovo libero.

    Libero di tornare a casa.
    Libero di dimostrare, ancora una volta, quanto fosse pericoloso.

    Nella sua abitazione ha accoltellato sua madre, riducendola in fin di vita.
    Un fatto gravissimo, che avrebbe dovuto chiarire definitivamente la natura di quell’uomo.
    E invece no: anche dopo questo è tornato in libertà.

    A questo punto la domanda non è più emotiva, è razionale:

    Cosa pensano alcuni giudici italiani quando valutano questi casi?

    Che idea hanno della pericolosità reale, della prevenzione, della tutela delle vittime?

    Perché da cittadini — e ancor più da chi serve lo Stato — si ha l’impressione che il sistema sia capace solo di intervenire dopo, quando il danno è ormai fatto, quando qualcuno è stato ferito, mutilato o ucciso.

    Nel frattempo, chi indossa una divisa vive con una certezza amara: se reagisci, se difendi, se fai il tuo dovere in pochi secondi, verrai giudicato col senno di poi, a freddo, in un’aula lontana dalla strada, dal sangue, dalla paura.

    Nelle caserme non si urla.
    Non si invoca vendetta.
    C’è qualcosa di peggiore: la sfiducia.

    La sensazione di essere trattati come potenziali colpevoli, mentre chi delinque sembra godere di infinite attenuanti, seconde possibilità, giustificazioni.

    Questa non è una richiesta di impunità.
    È una richiesta di equilibrio, responsabilità e buon senso.

    Uno Stato che non protegge chi lo difende,

    uno Stato che rimette in libertà chi dimostra più volte di essere pericoloso,
    uno Stato che punisce l’intervento e tollera l’aggressione,

    non è uno Stato giusto.
    È uno Stato che abdica alla sua funzione primaria: la tutela dei cittadini e di chi li protegge.

    Questa lettera non nasce dall’odio.
    Nasce dalla constatazione di una realtà che molti fingono di non vedere.
    E prima o poi, questa realtà presenterà il conto a tutti.

  • L’illusione Europea

    Ancora oggi molti, decisamente troppi, si illudono che sia sufficiente dichiararsi antifascisti e democratici per acquisire una patente di legittimità politica ed una conseguente superiorità morale tanto in Italia quanto in Europa.

    Viceversa, risulta sufficiente analizzare la proliferazione normativa prodotta negli ultimi vent’anni tanto dallo Stato italiano quanto dall’Unione Europea – il solo quadro normativo italiano presenta oltre 110.000 leggi alle quali si sommano quelle europee, – e l’effetto combinato si trasforma in una plastica espressione di una Istituzione, sintesi tra gli Stati membri e l’Unione stessa, la cui azione si manifesta in modo evidente nella volontà di delimitare la libertà degli individui e delle imprese.

    Una libertà che dovrebbe trovare la propria espressione anche nelle iniziative imprenditoriali, ma che invece vede proprio l’Unione Europea nel campo dell’Innovazione all’ultimo posto nei confronti della concorrenza mondiale e non solo degli Stati Uniti e dalla Cina.

    In più, alla ridotta libertà d’impresa fa riscontro un potere europeo sempre più accentratore, il quale, invece di favorire lo sviluppo, impone una propria visione prettamente ideologica come quella del GreenDeal, ed esprime l’errata convinzione che lo sviluppo nasca dagli accordi commerciali (#Mercosur) e non dalla tutela delle produzioni nazionali. Questa strategia economica viene confermata dalla decisione di sottrarre finanziamenti alla Pac (-90 Mld)*, quindi al settore dell’Agricoltura che assicura 9 milioni di dipendenti diretti e 30 milioni considerando l’intera filiera alimentare complessiva, vale a dire il 15% dell’occupazione europea (**).

    In altre parole, mentre nei paesi anglosassoni la legge riguarda materie e comportamenti proibiti e definiti per legge, in Europa, ed in Italia in particolare, la legge riguarda e determina ciò che viene concesso dallo Stato ai cittadini in forma di libertà normata, ma solo e se conforme ai parametri, anche etici, che lo Stato stesso declina.

    Ai più questa considerazione in relazione alle sostanziali differenze tra le due tipologie di ordinamento potrà sembrare una forma di elucubrazione mentale. Rappresenta invece quel perimetro di sopraffazione politica la quale, giorno dopo giorno, sta limitando la libertà individuale e d’impresa in nome di un bene comune rappresentato dallo Stato che non è più una istituzione a tutela  degli interessi comuni,
    ma è diventata uno strumento ed una chiara  espressione di un’entità etica e per questo pre totalitaria.

    La sua definizione potrebbe essere in indicata egualmente come “Normofascismo o Normosocialismo”, ma comunque non cambierebbe la sostanza, in quanto esprimerebbero entrambi l’illusione Democratica europea.

    (*) La medesima cifra destinata all’Ucraina (un caso sicuramente)

    (**) Dati dell’Unione Europea 2022

  • In attesa di Giustizia: la legge non è uguale per tutti

    Continua inarrestabile il profluvio di norme penali peggio che inutili: di dubbia legittimità costituzionale ed, a volte, entrambe le cose.

    Meglio dell’8 marzo, come data, non si poteva scegliere per annunciare con il dovuto clamore il disegno di legge di origine governativa che introduce nel codice penale il reato di femminicidio.

    Chi ne ha scritto il testo, a parte una conoscenza approssimativa della lingua italiana, dimostra una volta di più di aver dato una lettura superficiale alla Costituzione che all’art. 3 proclama l’eguaglianza di tutti i cittadini (quindi uomini, donne, LGBTQ e chi più ne ha più ne metta) di fronte alla legge non meno che del 32 che, unico tra tutti, individua come fondamentale il diritto alla salute sottintendendo quello alla vita, anche in questo caso – ovviamente – senza distinguo.

    Il cosiddetto femminicidio è indubbiamente un fenomeno sociale con il quale si devono fare i conti ma anche durante una bevuta di birra al Bar Sport, se questo fosse l’argomento, chiunque si renderebbe conto che la vita di una vittima durante una rapina, di un regolamento di conti piuttosto che di odio razziale non vale meno di un’altra e, a proposito: se in un conflitto a fuoco tra un rapinatore maschio ed un Carabiniere donna fosse quest’ultima a morire che tipo di reato sarebbe? Omicidio o femminicidio? Oppure di un soggetto che ha in corso la transizione di genere? Peggio che mai nell’ipotesi di un gender fluid la cui identità di genere oscilla lungo lo spettro di genere variando nel tempo…

    Si badi bene che l’intenzione non è quella di svilire la portata di un tema sociale drammatico quale quello del crimine di genere, piuttosto quella di criticare una opzione normativa che una volta di più si richiama al più bieco populismo ed è volta all’accaparramento di consenso elettorale.

    Il femminicidio, dunque, rischia (con elevata probabilità di acclamazione bipartisan una volta pervenuto in Aula) di diventare un reato a sé, un omicidio diverso dagli altri: incostituzionale ed inutile perché già allo stato attuale della normazione con l’aggravante dell’odio di genere o altre quali i motivi abietti e futili o la crudeltà può comportare la pena dell’ergastolo.

    Per introdurre un dato di novità rispetto al passato il nostro sciatto legislatore ha pensato bene di descrivere la condotta come quella caratterizzata da odio ed intesa a “reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà e della personalità della vittima”: sembra una supercazzola di Tognazzi, che cosa vorrà mai dire, in concreto, tutto ciò? Sicuramente che un altro canone costituzionale che sfugge alla penna del legislativo di via Arenula è quello di tassatività che impone la determinatezza delle fattispecie criminose utilizzando espressioni precise in modo che sia possibile distinguere ciò che è penalmente lecito da ciò che è sanzionato anche senza avere un dottorato di ricerca all’Istituto di Diritto Penale della Sapienza.

    Trascorsi i tempi bui in cui alla consolle del Ministero della Giustizia sedeva un dj incompetente in utroque jure c’era da sperare in meglio e viene invece da chiedersi a che punto è la notte.

  • Reati contro gli animali: leggi e cultura del rispetto

    In novembre il Parlamento ha approvato, in prima lettura, una proposta di legge di modifica del codice penale e di procedura per migliorare la disciplina in materia di reati contro gli animali.

    Dobbiamo però ricordare, in attesa della definitiva approvazione, che inasprire le pene non basta, Infatti, nonostante le precedenti leggi in materia, del 2004 e del 2010, non si è avuto un sensibile calo dei maltrattamenti, spesso molto gravi, contro gli animali.

    La Corte di Cassazione, nel 2016, aveva sancito che il legislatore, inserendo il concetto di sofferenza dell’animale, aveva espresso la scelta di considerare gli animali come esseri viventi suscettibili di tutela diretta.
    Nella nuova proposta di legge, approvata in prima lettura, si prevede che la tutela penale avrà per oggetto ogni singolo animale in quanto essere senziente e perciò soggetto riconosciuto e protetto dall’ordinamento penale, a prescindere dal suo eventuale legame con l’essere umano.
    Tra i principi fondamentali della nostra Costituzione la tutela degli animali fa parte dei principi supremi, che appartengono all’essenza dei valori sui quali poggia  la Costituzione italiana.
    In verità però sono ancora troppi i casi nei quali le violenze sugli animali non trovano la giusta corresponsione delle  pene previste e, sempre troppo spesso, sono solo le associazioni animaliste a fare le denunce e a costituirsi nei procedimenti.
    Inoltre le norme sono completamente disattese in molti campi, basti pensare a quegli allevamenti intensivi dove gli animali sono trattati con estrema brutalità e le condizioni sono tali da poter portare anche conseguenze negative agli umani.
    Né può essere dimenticato come vi siano ancora casi di vivisezione, di sperimentazione cruenta, di sevizie ed abbattimenti ingiustificati di animali selvatici.
    Abbiamo bisogno di leggi adeguate e giuste e in parte ne abbiamo ma se non si applicano sono inutili, restano buone intenzioni sulla carta.

    Se insieme  a nuove leggi, ed alla loro celere applicazione, non saremo capaci di estendere, a tutto campo, partendo dalle scuole, la cultura del rispetto verso gli altri esseri senzienti che abitano la terra e che, con la loro esistenza, garantiscono l’equilibrio dell’ecosistema e la nostra stessa vita, non impediremo le tante inutili sofferenze che gli animali subiscono ogni giorno e sempre di più creeremo problemi anche a noi stessi.

  • Un cavillo cavallo di Troia

    Per un cavillo il comandante della polizia giudiziaria libica e direttore del carcere di Mitiga, in sintesi il noto torturatore ed aguzzino, che ha sul capo un mandato d’arresto della Corte penale internazionale con l’imputazione di crimini contro l’umanità, è stato scarcerato e rimandato libero a Tripoli.

    Un cavillo, si fa per dire, lo ha liberato velocemente, solo domenica la Digos lo aveva arrestato a Torino, è mancato infatti l’ulteriore richiesta di arresto da parte del Ministro della Giustizia Nordio, anche attraverso la richiesta di custodia cautelare.

    Il silenzio di Nordio, a nostro avviso, la dice lunga, si tratta ancora una volta di complessi rapporti tra Stati, della vecchia politica italiana dei due forni, dell’antico sistema per tenere buoni alcuni paesi, per quanto si macchino di atroci delitti, con i quali abbiamo interessi vari, partendo dal petrolio per arrivare ad una certa tranquillità rispetto ad azioni terroriste.

    Il risultato è, ancora una volta, che lasciamo libero un criminale dimostrando al mondo la poca attendibilità non solo del nostro sistema giudiziario.

    Un cavillo o un cavallo di Troia?

  • In attesa di Giustizia: riforme riformate

    C’erano molte aspettative alla nomina di Carlo Nordio come Ministro della Giustizia e, per chi come me lo conosce personalmente bene da decenni, non c’era da stupirsi che abbia fatto precedere il suo ingresso in via Arenula da ottimi intendimenti.

    Innanzitutto depenalizzare: il nostro sistema è tutt’ora ingolfato da centinaia di “reati nani”: dall’impiego di stalloni non autorizzati nelle fiere equine all’uso falsificato del marchio “prosciutto di Parma” che ben potrebbero essere ricondotti ad illecito amministrativo e sanzionati con una multa, senza intasare le Procure ed i Tribunali con adempimenti non evitabili a discapito di efficienza da destinare ad indagini di maggiore rilevanza, riducendo anche i tempi biblici che affliggono i processi. Risultato, dopo un biennio: sono stati introdotti nel codice e nelle leggi speciali almeno una ventina di reati nuovi ed assolutamente inutili, spesso ricorrendo alla decretazione di urgenza e l’ultimo in ordine di tempo è quello a tutela delle aggressioni del personale sanitario. Un intendimento condivisibile, ci mancherebbe, se non fosse che quelle inaccettabili condotte sono già sanzionate da più di una ipotesi di reato: dalla violenza privata alle lesioni personali per non parlare del danneggiamento e financo il sequestro di persona e le pene già previste non sono propriamente bagatellari.

    Si chiamano “norme manifesto”, e sono quelle volte a soddisfare la pancia dell’elettorato (garantendosene il consenso) mostrando efficientismo della politica a fronte di emergenze con il ricorso – ormai abitualmente – al diritto penale che è, e dovrebbe restare, un sistema di controllo sociale sussidiario.

    L’unico reato depenalizzato, viceversa, è stato l’abuso di ufficio contro la cui abrogazione, dopo quaranta giorni dalla entrata in vigore, sono già almeno tre le eccezioni ben motivate di illegittimità costituzionale sollevate da altrettante Procure e sollecitamente trasmesse alla Consulta dai Tribunali.

    Si tratta, in effetti, di una norma evanescente che provoca la cosiddetta burocrazia difensiva e la sindrome da firma da parte degli amministratori pubblici intimoriti all’idea di finire sotto processo per un nonnulla, rimanerci per anni perdendo onorabilità e lavoro salvo poi essere assolti come dimostrano inesorabilmente le statistiche. Forse valeva la pena fare un ulteriore tentativo (sino ad ora sono stati più di uno, tutti infruttuosi, anche negli ultimi anni) per dare concretezza ad una fattispecie sfuggente al canone di tassatività imposto dalla Costituzione.

    L’incertezza del diritto in questo settore è destinata a permanere anche con riguardo a quell’ulteriore “reato avamposto” rispetto alla corruzione che è il traffico di influenze: una ipotesi, basti dire, che quando fu introdotta – nel 2012 – venne definita dal Prof. Tullio Padovani, una delle eminenze grigie del diritto penale, “…come la Corazzata Potiomkin: una boiata pazzesca”. Ebbene, anche al traffico di influenze si è messo mano per meglio definire un’ipotesi di reato fumosa caratterizzata, come l’abuso di ufficio, da un numero elevatissimo di archiviazioni e assoluzioni non prima di aver rovinato la vita agli indagati; il risultato è che anche questa porzione di una riforma entrata in vigore a fine agosto è già stata spedita al vaglio della Corte Costituzionale non appena ripresa l’attività giudiziaria dopo il periodo di pausa feriale. Bastava, invece, licenziare uno dei numerosi disegni di legge languenti da tempo immemorabile alle Camere volti a regolamentare il cosiddetto lobbyng per definire cosa sia lecito fare e cosa no nei rapporti tra “facilitatori” e pubblici funzionari, ma tant’è.

    In conclusione, in queste riforme già prossime ad essere riformate si intravede una politica arruffona e digiuna di diritto, lo zampino di sabotatori interni all’Ufficio Legislativo del Ministero, il mistero di un Guardasigilli che è personalità di valore, come Marta Cartabia che lo ha preceduto: entrambi hanno apposto l’imprimatur e dato il nome ad interventi che, quando non inguardabili, propongono ragionate perplessità.

  • Follia e follia

    La politica, i media, come un poi noi tutti, parlano spesso di sanità: attese infinite, carenza di personale, nuove scoperte scientifiche, allungamento delle aspettative di vita, necessità di cure differenziate a seconda del sesso, prevenzione anche attraverso più sani stili di vita. Molte promesse e qualche risultato.

    Intanto cresce, ogni giorno di più, la disperazione delle tante famiglie lasciate senza aiuto e che devono gestire un parente, spesso un figlio, con gravi problemi psichici, famiglie che si confrontano quotidianamente con la violenza e l’impossibilità di trovare soluzioni.

    Leggi inadeguate o mai attuate non danno possibilità di assistenza mentre sappiamo tutti che non basta prescrivere qualche farmaco per guarire o tenere sotto controllo persone che, non per loro colpa, non possono controllarsi.

    Nel 1978 la legge 110, detta anche legge Basaglia, chiuse i manicomi, i terribili ghetti dove molte persone restarono per tutta la vita ma, come purtroppo spesso avviene, non si tenne conto che contestualmente, anzi prima dell’entrata in vigore della legge, avrebbero dovuto essere create strutture, emanate norme che impedissero che questi malati fossero di fatto abbandonati, con le loro famiglie, ad un vero e proprio calvario.

    Oggi si parla, dopo i guasti veri e presunti che il covid ha fatto sulle menti di tanti, specie dei più giovani, di un obolo per lo psicologo, di psicologi nelle scuole, ma non si parla dei gravi danni che l’uso smodato, e scorretto, della Rete, che non ha regole, fa quotidianamente né si affrontano i terribili problemi che le famiglie, spesso composte da genitori anziani, devono affrontare con un malato psichico in casa.

    La malattia non può essere azzerata, guarita, eliminata dalla legge ed una legge quando non è in grado di valutare a monte le conseguenze che comporta la sua applicazione è anch’essa una legge malata ed è malato di incomprensione ed indifferenza tutto quel mondo politico, di ogni colore, che dal 1978 ad oggi non ha saputo trovare, dare, al territorio risposte celeri ed adeguate.

    Nel frattempo abbiamo assistito a vere e proprie tragedie annunciate, delitti che avrebbero potuti essere impediti, perché oltre a non esserci servizi e strutture per aiutare i malati psichici e le loro famiglie non c’è neppure prevenzione. Ad ogni tragedia, ad ogni morte, dolore e stupore, sgomento e poi silenzio.

    Ci sono vari tipi di follia, in alcuni casi l’assistenza e la medicina, il controllo e la comprensione, la libertà e la vigilanza possono fare molto per le famiglie e per il malato psichico, in altri casi, come per quello della follia politica che non fa comprendere i reali bisogni di una parte della popolazione, comincio a temere non vi sia alcuna cura.

  • In attesa di Giustizia: galline in attesa di giustizia

    Solo gli sciocchi non sono in grado di riconoscere i propri errori e cambiare opinione se adeguatamente avviati sulla strada del ripensamento: di recente questa rubrica ha affrontato il tema – di grande attualità – del trattamento penitenziario riservato dall’Ungheria ad una nostra concittadina (e non solo a lei, per non discriminare nessuno) e della diversità dei codici e degli apparati giudiziari europei, con buona pace del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie che affonderebbe (condizionale d’obbligo) nelle comuni radici e tradizioni continentali e nella condivisa Convenzione dei Diritti dell’Uomo.

    Aspre critiche sono state mosse al mancato ravvicinamento dei sistemi penali, lamentando che questa non sia l’Europa che avrebbe dovuto unire gli uomini facendoli sentire “cittadini europei”…eppure, qualcosa si muove, anzi si è mosso e già da molto tempo in questa direzione ed in questo numero è cosa buona e giusta fare ammenda di quelle che paiono rivelarsi infondate doglianze.

    La buona notizia, ingiustamente sottovalutata e che riabilita un’Unione Europea – attenta a dettarci regole, regolamenti e codicilli con una frequenza tale da trasformarli in imposizioni – riguarda la tutela offerta alle galline ovaiole e parliamo dell’attuazione ad una direttiva nientemeno che del 1999 a cui noi italiani ci siamo tardivamente e colpevolmente adeguati con una delega al Governo del 2003 volta a provvedere al riordino e la revisione della disciplina sanzionatorio in materia di protezione delle galline ovaiole.

    Era ora: queste simpatiche bestiole da cortile aspettavano da anni un po’ di tutela e di giustizia! Forse non a caso il nostro provvido legislatore ha inserito il tutto nel medesimo disegno di legge che regola la responsabilità civile dei magistrati prevedendo un inasprimento delle pene già esistenti da irrogare a chi delinqua contro le gallinelle con pene “da irrogare secondo principi di effettività, proporzionalità e dissuasività” nonché mediante “riformulazione e razionalizzazione e graduazione dell’apparato sanzionatorio”.

    Ci mancherebbe altro! E, si badi bene, la Corte Costituzionale insegna che non vi è disparità di trattamento tra galline ovaiole e nullafacenti perché la diversificazione è conseguente alla esigenza di regolamentare situazioni non omogenee (volete mettere quelle adorabili creature che vi mettono l’ovetto in tavola con quelle scansafatiche che si limitano a razzolare tutto il giorno becchettando granaglie?).

    La questione è molto seria: nessuno leda i sacrosanti diritti delle galline e di ogni altra specie, è l’Europa che ce lo ha chiesto e bene ha fatto il legislatore nazionale, severo ma giusto, ad intervenire con l’autorevolezza che gli è propria.

    Certamente, dopo essersi occupato di “adeguare gli stabilimenti di allevamento” per queste docili fattrici, dispensatrici di gioie ai galli del pollaio, non sarebbe male che il Parlamento si occupasse  anche di adeguare agli standard di un paese civile gli stabilimenti di detenzione per coloro che sono in attesa di giudizio o in espiazione delle pene…perlomeno una volta risolto quel problemino legato alla carenza di organico di circa 18.000 Agenti di Custodia (i cui stipendi, ahimè costano…), misurato sulla attuale struttura carceraria e che è destinato ad aumentare vertiginosamente se la soluzione fosse quella di costruire nuove carceri o ristrutturare quelle già esistenti e in disarmo: a Monza, per esempio, ce n’è una in pieno centro abbandonata da decenni e divenuta luogo di rifugio di topi, ragni e salamandre ed in progressiva rovina. Ed è solo un esempio: nel Paese ce ne sono una quarantina, alcune mai neppure entrate in funzione: da Arghillà (RC) per mancanza di allacciamento idrico a Busachi, in Sardegna, un’altra frettolosamente chiusa e lasciata alle intemperie da lustri è quella di Pinerolo, altre ancora hanno i lavori fermi da tempo immemorabile per mancanza di fondi e nel frattempo vengono saccheggiate di quello che può tornare utile altrove: dai gabinetti ai serramenti.

    Ma questi sono problemi tipicamente nostri, di un’Italia che – per fortuna – sta al passo con i partner europei e garantisce alle galline il giusto processo.

  • In attesa di Giustizia: fantasia al potere

    Settimana abbastanza tranquilla sul fronte giudiziario, nella misura in cui i magistrati non si sono arrestati tra di loro e sembra che sia avviata alla conclusione la storia infinita della nomina del Procuratore Capo di Roma mentre quello di Milano – Francesco Greco – ha festeggiato il settantesimo compleanno e con esso la pensione che comporta anche l’esaurirsi automatico di un procedimento disciplinare che fu avviato, un paio di mesi addietro, mancando già dei tempi tecnici per arrivare ad una decisione proprio per l’imminente pensionamento; nel frattempo, l’indagine cui era sottoposto a Brescia si avvia all’archiviazione.

    Insomma, tutto è bene quello che finisce bene, ma non per tutti: come per Riccardo Fuzio, già Procuratore Generale della Cassazione che aveva confidato a Luca Palamara l’esistenza dell’inchiesta aperta a Perugia nei suoi confronti, e che era stato assolto dalle accuse di rivelazione di segreto d’ufficio.

    Contro questa sentenza si è, però, appellata in questi giorni la Procura Generale di Perugia (sede giudiziaria competente per i magistrati romani) e, parrebbe, con un certo fondamento: Fuzio, infatti, era stato prosciolto motivando che in occasione delle prime confidenze non vi era stata ancora secretazione degli atti: come se una delle più alte cariche del sistema giudiziario non sia comunque tenuto al riserbo a prescindere dalla esistenza di un passaggio meramente formale.

    La porzione più fantasiosa della motivazione è – però – quella che riguarda la rivelazione di altre notizie, quelle in seguito coperte dal segreto istruttorio: è stato, infatti, ritenuto che il fatto sia di particolare tenuità, quindi irrilevante dal punto di vista penale; si dice in sentenza che Palamara già sapeva qualcosa e che, quindi, si trattava di  innocenti ed innocui chiacchiericci tra vecchi amici e colleghi…senza considerare – tra l’altro – che i due, per accordarsi sul dove come vedersi e parlarne, a riprova che non fossero proprio sciocchezzuole, usassero telefoni a loro non riconducibili e stratagemmi vari per mantenere quegli incontri e i loro contenuti riservati.

    Il premio fantasia della settimana spetta però, ancora una volta e con pieno merito, al nostro legislatore. Albert Einstein diceva che il segreto della creatività è nel saper tenere nascoste le proprie fonti: il nostro Parlamento dispone, evidentemente, di fonti ispiratrici sulle quali è meglio stendere un velo pietoso. Ed è in ogni caso difficile individuarle tutte, salvo qualche celebre esponente del furore giacobino.

    La creatività, allora, si traduce non di rado in sciatteria normativa; d’altronde, come ricordava Cordero: «a terminologie esatte corrisponde chiarezza di idee». E di idee chiare non se ne segnalano molte, partitamente in materia di giustizia e legislazione.

    L’ultima perla partorita dalle Camere si rinviene nel nuovo codice della strada pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 novembre: per tutelare gli automobilisti ed evitare distrazioni alla guida viene introdotto il divieto di affiggere lungo le strade pubblicità con messaggi sessisti, discriminatori, lesivi delle diversità, dell’orientamento politico e religioso…concetti molto vaghi che riecheggiano i contenuti del d.d.l. Zan senza che sia ben chiaro a chi verrà assegnato il compito di valutare (e con che criteri) i cartelloni, tutti i cartelloni che fiancheggiano le decine di migliaia di chilometri di statali, provinciali, autostrade, tangenziali, strade urbane ed extraurbane e piste ciclabili, naturalmente. Come se, fino ai giorni nostri, se ne fossero visti molti.

    E’ vero, probabilmente e per esempio, che fu fatto molto peggio quando anni fa fu inserita una modifica della legge sul traffico di droga all’interno del decreto legislativo con cui venivano dettate disposizioni per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del Sestrière (poi dichiarate incostituzionali per eccesso di delega a distanza di anni, creando un putiferio per rimettere ordine nella infinità di processi celebrati e conclusi nel frattempo con pene tecnicamente illegali): che sia da considerare un segnale positivo? Ai posteri e a chi dovrà giudicare i “consigli per gli acquisti” l’ardua sentenza.

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