Non fosse per l’urgenza richiesta dalla approvazione della finanziaria che impone che l’esame di altri disegni di legge venga posticipata, la nuova legge sulla violenza sessuale sarebbe già in Gazzetta Ufficiale tra gli applausi bipartisan di Camera e Senato. In cosa consista è presto detto: un’ennesima dimostrazione del perdurante digiuno di diritto costituzionale da parte del legislatore e della sua insipiente sciatteria quando mette mano al diritto penale, con sprezzo del ridicolo, a caccia di consenso dell’elettorato. Dimentichiamo la campagna referendaria che offre continui spunti di riflessione per analizzare un’aberrante proposta, approvata la quale, il giusto processo, come lo definisce la Costituzione, sarà un ricordo anche per mariti focosi (e, perché no? Pure per le mogli!) raccontandosi la favola che possa essere giusto un processo nel quale il P.M. non abbia neppure il fastidio di cercare la prova.
Il mutuo compiacimento di maggioranza e opposizione per aver trasfuso in un disegno di legge un’ideona della Boldrini impone che ne venga sintetizzato in un paio di punti il contenuto: perché un rapporto sessuale non sia considerato violenza sessuale una prima condizione essenziale è il consenso libero (e fin qui va bene ma la legge già lo prevede) mentre la grande novità è che quel consenso debba essere continuamente confermato (ma come?)…ed intendesi durante il medesimo rapporto con buona pace del coinvolgimento emotivo e passionale, persino tra coniugi che festeggiano le nozze d’argento. Della conoscenza approssimativa del diritto penale materiale da parte dei rappresentanti del popolo abbiamo detto: preoccupa di più il plauso che inizia a provenire da giuristi come Paola Di Nicola Travaglini, Consigliera di Cassazione che ha anche pubblicato manuali ben argomentati sulla violenza di genere ed il Codice Rosso, la quale in una recente intervista a Repubblica dice “Il consenso esiste se l’altra persona ha detto sì a quell’atto in modo chiaro, deciso e reiterato”. Reiterato, è la parola magica: in lingua italiana significa attuale in qualsiasi momento. Il consenso può essere negato dopo essere stato concesso, e dunque bisogna fermarsi immediatamente, come si diceva prima, durante l’amplesso e potrebbe essere – per esempio – la subitanea imposizione di un criterio contraccettivo largamente in disuso, sennò è violenza. Ma, così, non lo sarebbe nei confronti del partner uomo? Se non altro, dipende dai modi, potrebbe essere un reato di violenza privata che consiste nel costringere qualcuno a fare, tollerare od omettere qualcosa. La questione inizia a farsi ambigua, ma lasciamo perdere la complicazione dei dettagli tra i quali potrebbe rinvenirsi la necessità di munirsi di più moduli da far sottoscrivere prima, durante e – meglio ancora – anche dopo…in alternativa, per le coppie più trasgressive si potrebbe pensare alla presenza di un notaio o di un ufficiale di polizia giudiziaria guardone. Altro elemento introdotto dalla normativa sembra essere – si capirà dal testo definitivamente approvato – il divieto alla vittimizzazione secondaria, ovvero la violenza ulteriore a cui la donna che asserisce di essere stata stuprata è sottoposta nel corso del processo quando i difensori dell’imputato cercano di ricostruire i fatti con domande che spesso posso sembrare insinuanti o aggressive, comunque dolorose, per chi deve rispondere. La ricostruzione dei fatti non è una banalità per chi deve decidere ma quelle domande gli avvocati non potranno più porle. E, sempre come pare, non sarà una questione di semplice continenza verbale con una tutela più assidua da parte del giudice: no, sarà vietato indugiare su qualsiasi dettaglio. In sostanza non si potrà più parlare di quello che è successo. E come si fa a tenere un dibattimento se non si può parlare di quello che è successo? La spiegazione, da brividi, la offre nella intervista già ricordata, il Giudice Paola Di Nicola Travaglini: “Con la nuova legge, ecco il cambiamento, sarà chiaro che saranno i denunciati a dover dare prova, come si dice volgarmente, che lei “ci stava”..” Tradotto, una violazione bella e buona dell’art. 27 della Costituzione che, prevedendo la presunzione di non colpevolezza sottintende sia a carico del Pubblico Ministero l’onere della prova: saranno invece gli imputati a dover dimostrare la loro innocenza, anziché gli inquirenti a dover dimostrare la loro colpevolezza. Sia ben chiaro ai mariti, fidanzati, amanti, compresi financo ai frequentatori di escort che saranno tutti considerati colpevoli fino a prova contraria.