International

Una decisione che viola i diritti dei giornalisti indipendenti

Dove c’è un tribunale c’è iniquità.

Lev Tolstoj

Il Consiglio d’Europa è stato costituito a Londra, il 5 maggio 1949. I dieci Paesi che lo hanno fondato dovevano impegnarsi a non avere più conflitti armati in Europa ed evitare, perciò, tutte le atrocità vissute e sofferte durante la Seconda guerra mondiale, finita soltanto quattro anni prima. Nel documento base del Consiglio d’Europa si sancivano anche gli obiettivi da raggiungere. I Paesi firmatari si dovevano impegnare a promuovere e difendere i principi della democrazia, i diritti dell’uomo, l’identità culturale dei Paesi europei, nonché risolvere i diversi problemi sociali nei Paesi membri del Consiglio d’Europa. Obiettivi che ormai devono rispettare non più dieci, bensì quarantasei Paesi aderenti.

Era il 4 novembre 1950 quando a Roma è stata approvata la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, nota come la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Si trattava di una Convenzione basata su quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Una Convenzione che entrò in vigore il 3 settembre 1953 per gli Stati aderenti al Consiglio d’Europa e che tale rimane anche attualmente per tutti i Paesi membri. In seguito, nel 1959, si costituì la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, ideata come un organo internazionale giurisdizionale, il cui principale obbligo istituzionale era ed è quello di garantire quanto si stabilisce nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In più la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo, garantisce a tutti i cittadini dei Paesi membri del Consiglio d’Europa il diritto di rivolgersi alla Corte. Riconosce perciò il diritto e fare ricorso per risolvere ogni contenzioso con le istituzioni del Paese di appartenenza, dopo avere esaurito lì tutto il percorso giuridico e quando il cittadino non è convinto di aver avuto una giusta giustizia.

L’articolo 10, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sancisce: “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. …”. Mentre il 16 settembre 2022 la Commissione europea ha adottato un documento noto come European Media Freedom Act (Legge europea sulla libertà dei media; n.d.a.). L’articolo 4, comma 3, di questa legge sancisce: “Gli Stati membri non possono sanzionare, intercettare, sottoporre a sorveglianza, perquisizione o sequestro, media professionisti, i loro dipendenti o i loro familiari, perché si rifiutano di rivelare informazioni sulle loro fonti, a meno che ciò non sia giustificato da un’esigenza di interesse pubblico”.

L’Albania è diventato un Paese membro del Consiglio d’Europa dal 13 luglio 1995. Come tale ha assunto anche l’obbligo di rispettare quanto è stato sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, compreso il suo articolo 10, comma 1. Perciò, tutte le istituzioni albanesi, sia quelle statali e governative, sia anche le istituzioni del sistema della giustizia, sono obbligate a rispettare quanto sancito in quell’articolo. E cioè sono obbligate a rispettare il diritto di un giornalista a non rivelare la fonte delle sue informazioni. Ma una decisione della Corte Suprema del 20 febbraio scorso ha violato questo diritto ad un giornalista investigativo che stava indagando sulle attività di un’organizzazione della criminalità organizzata e il coinvolgimento di alcuni alti funzionari istituzionali e rappresentanti politici dell’unico partito al governo. Era il 13 dicembre 2023 quando il giornalista è stato fermato, in piena violazione della legge, dai funzionari della Struttura Speciale contro la Corruzione e la Criminalità organizzata, un “vanto” del sistema “riformato” della giustizia in Albania. Una Struttura che però e purtroppo, dati accaduti e che stanno accadendo alla mano, risulta non rispettare i propri obblighi previsti dalla legge, ma ubbidire agli ordini che arrivano dai massimi livelli governativi e politici. Il nostro lettore è stato spesso informato delle violazioni della Costituzione e delle legge in vigore da parte di questa Struttura. Al giornalista fermato hanno sequestrato i telefoni, i computer ed hanno chiesto di rivelare le fonti delle sue informazioni legate all’organizzazione della criminalità organizzata e ad alcuni alcuni alti funzionari istituzionali e politici sui quali lui stava indagando. Il giornalista ed i suoi legali si sono rivolti al tribunale di primo grado della capitale, ma il tribunale ha dato ragione all’operato della Struttura Speciale contro la Corruzione e la Criminalità organizzata. La stessa decisione è stata presa in seguito anche dalla Corte d’Appello.

Dopo quelle decisioni sono state immediate le reazioni delle organizzazioni locali ed internazionali dei giornalisti, come Reporters sans Frontières (Reporter senza Frontiere) e la Federazione europea dei giornalisti. Ma sono valse a niente tutte queste reazioni. Il 20 febbraio scorso la Corte Suprema ha convalidato le decisioni del tribunale della capitale e quella della Corte d’Appello. Ma quello che risulta veramente “strano” nella decisione della Corte Suprema è proprio il fatto che quella decisione contrasta palesemente con un’altra decisione presa dalla stessa Corte più di due anni fa. E guarda caso, tre dei cinque giudici erano gli stessi che hanno deliberato diversamente quando si stava giudicando il caso di due giornalisti e dei materiali sequestrati al loro media dai funzionari della Struttura Speciale contro la Corruzione e la Criminalità organizzata! L’autore di queste righe informava il nostro lettore allora che “…i due giornalisti si sono rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Con una sua immediata delibera del 22 aprile 2021, quella Corte ha considerato la decisione presa dal tribunale albanese non valida ed ha deciso che “Le autorità (del Sistema di giustizia albanese; n.d.a.) devono impedire l’attuazione della delibera […] per il sequestro della strumentazione che serve per la conservazione dei dati e delle informazioni, dei computer o altre strumentazioni elettroniche appartenenti al ricorrente …” (Uso scandaloso di dati personali; 31 gennaio 2022). Dopo quella decisione della Corte europea dei Diritti dell’Uomo c’è stata anche la decisione della Corte Suprema albanese a favore dei due giornalisti. Chissà perché il 20 febbraio scorso la stessa Corte, compresi anche tre dei cinque giudici che hanno deliberato, decisero proprio l’opposto contrario, nonostante i due casi erano simili?!

Chi scrive queste righe pensa che quella decisione della Corte Suprema albanese viola i diritti dei giornalisti indipendenti e rappresenta un ulteriore e preoccupante testimonianza del controllo del sistema “riformato” della giustizia da parte del potere politico. Chi scrive queste righe è convinto che non ovunque dove c’è un tribunale c’è iniquità, come affermava Lev Tolstoj. Ma quella realtà si verifica purtroppo molto spesso in Albania.

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