Processo

  • In attesa di Giustizia: cultura della giurisdizione

    Il Pubblico Ministero è una parte processuale. Punto. Il lettore dirà: ma lo scoprite adesso? Era una cosa risaputa ed, anzi, il P.M., grazie alla profonda e comune cultura della giurisdizione di cui è intriso, è una parte che rappresenta anche il primo difensore dell’indagato perché è tenuto a investigare anche in suo favore. Così parlò Marco Travaglio.

    Contrordine compagni, non è così, non proprio almeno dal punto di vista della cultura della giurisdizione: le prove a favore dell’indagato non le cerca e valuta discrezionalmente cosa acquisire e cosa rendere noto alle difese: insomma il P.M. fa il P.M. che se la suona e se la canta, altro che comune cultura della giurisdizione!

    Traduzione per i non addetti ai lavori: durante il referendum vi hanno raccontato gigantesche balle ed a sostenere questa tesi non è qualche pericoloso sovversivo che durante la campagna referendaria attentava alla Costituzione sostenendo le ragioni del SI: ad affermare questi principi è la Corte di Cassazione così salvando i P.M. De Pasquale e Spadaro dalla condanna ricevuta e confermata in due gradi di giudizio a Brescia. Ma questo è un malizioso dettaglio, resta il fatto che, attesa l’autorevolezza della fonte interpretativa, il P.M. “parte e basta” non è più uno slogan ma è, come si suo dire, “diritto vivente”.

    Eppur è vero che, rappresentando lo Stato ed il suo potere punitivo, la parte pubblica dovrebbe avvertire l’esigenza di tutelare la libertà del singolo cittadino e così le garanzie di tutti, la parte pubblica non diversamente da quella privata dovrebbe indignarsi di fronte a ciò che appare come un sopruso e quella cultura della giurisdizione, tanto a sproposito citata, dovrebbe farla sua nelle notti insonni prima e dopo una requisitoria  provocate dall’angoscia di aver sbagliato (perché l’errore umano ed in buona fede è sempre in agguato).

    Quando si è di scena in aula, la Toga – poi –  è qualcosa che deve potersi indossare con fierezza, dignità e sentendosi come penetrati da una sorta di malia mentre se ne viene avvolti.

    Evidentemente non è così, la Cassazione dice in sostanza che si piò barare (a patto di essere un P.M…) perché nella caccia vale di più la preda che non la battuta e per il magistrato che non cerca o ignora le prove a discarico in cui si è imbattuto non è prevista dal codice nessuna sanzione.

    Peggio tardi che mai…

  • In attesa di Giustizia: figli di un dio minore

    Durante il fine settimana appena trascorso si è tenuto un convegno promosso dalla Unione delle Camere Penali avente a tema “Lo stato generale della esecuzione penale, anatomia di un disastro” e la sede scelta è stata emblematicamente Firenze per la ragione che da alcuni mesi il carcere di Sollicciano, alle porte del capoluogo toscano, è sotto sequestro della magistratura e le sette sezioni maschili sono state sgomberate ed i detenuti trasferiti altrove. Motivo? Violazioni delle norme igienico – sanitarie, di abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro…già perché non bisogna dimenticare che negli istituti – oltre a taluni detenuti con mansioni diversificate – lavorano gli agenti della polizia penitenziaria e non solo: personale la cui vita è già sacrificata essendo, di fatto, detenuti a loro volta sia pure con la possibilità di muoversi all’interno del carcere e di uscirne a fine turno ma con responsabilità ben maggiori rispetto agli internati.

    Di questo sconcio si parla poco e solo andando a spigolare qualche notizia in più si trova su “La Nazione”, eppure un carcere sotto sequestro della Autorità Giudiziaria per le ragioni illustrate non è un evento da sottovalutare o frequente, tantomeno un fiore all’occhiello del Paese e meriterebbe una maggiore attenzione anche da parte della opinione pubblica…ma, forse, è proprio per questo che su Sollicciano è calato il silenzio mentre in altre strutture le condizioni non sono molto migliori: le criticità sono strutturali e sedimentate nel tempo e ne rispondono i Governi tutti succedutisi negli anni che non ne ricavano una immagine positiva sebbene per i cittadini i detenuti rimangano figli di un dio minore e gli altri operatori penitenziari (agenti, assistenti sociali, funzionari, medici e infermieri…) sembrano quasi non esistere nella loro visione del mondo carcerario.

    Evento connesso ed ancor meno conosciuto, sempre in questi giorni, è stata l’udienza alla Corte Costituzionale in seguito ad un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che – con riferimento alle condizioni del carcere di Sollicciano – aveva rilevato la possibile incostituzionalità di norme dell’Ordinamento Penitenziario laddove non prevedono il rinvio della carcerazione quando debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità. Sapremo a giorni se la Corte ritiene che lo Stato possa consentire – anzi, imporre – l’esecuzione di una sanzione che la stessa Costituzione vieta.

    Ad oggi, prescindendo dalle promesse e dalla indignazione espressa dal Guardasigilli Nordio, le scarne dichiarazioni sulle scandalose condizioni di Sollicciano da parte del sottosegretario con delega alla amministrazione penitenziaria, Senatore Balboni (succeduto nella tarda primavera al pessimo Andrea Del Mastro), fanno temere che il suo pensiero si ispiri alle opere di Carl Schmitt – indicato dalla critica  come nemico delle democrazie liberali – su cui ha svolto la tesi di laurea, piuttosto che a Voltaire e dubitare che abba letto le “Memorie da una casa dei morti” in cui Dostoevskij assume che il grado di civiltà di una società si misura entrando nelle sue carceri.

  • In attesa di Giustizia: incredibile ma vero

    Incredibile ma vero: il Procuratore Nicola Gratteri ignora cosa succede nelle aule di Tribunale dove sono quotidianamente impegnati i suoi sostituti e si è platealmente lamentato per il fatto che, a Napoli, secondo lui, ci sarebbero Giudici e avvocati sfaticati per cui non si celebrerebbero udienze di pomeriggio.

    Già al momento del suo insediamento aveva argomentato qualcosa di simile prendendosela con i magistrati della Procura che non aveva neppure ancora conosciuto: rei, secondo lui, di trascorrere più tempo bordeggiando sulle loro barche nel Golfo invece che dedicarsi alle indagini. Orbene, non era vero quanto paventato presentendosi con un carico inaccettabile di pregiudizi e non è vero neanche che a Napoli non si svolgono le udienze pomeridiane che, in generale, sono riservate ai processi più delicati e complessi che, come altrove, si protraggono fino a ben dopo le 17, anche a seconda della tipologia (con detenuti o imputati liberi) e della disponibilità dei segretari di udienza cui non vengono quasi mai pagati gli straordinari e l’avvocatura  non è affatto contraria alla celebrazione di udienze pomeridiane purché il programma di trattazione abbia un minimo di razionalità e rispetto degli orari: non è, infatti,  ammissibile che un avvocato entri in aula alle 9,30 perché quello è l’orario indicato su tutte le citazioni indistintamente e poi resti lì, immobile senza sapere quando il suo processo verrà chiamato. Si badi che questi ritardi si riflettono con perdite di tempo ingiustificabili anche su testimoni, periti, consulenti, imputati, agenti delle scorte della polizia penitenziaria.

    A Gratteri, probabilmente la cosa  interessa poco ma dovrebbe comprendere che tutti hanno altri impegni ed il lavoro di un avvocato, in particolare (se ne deve alludere visto che la categoria è stata citata e criticata), contempla il ricevimento degli assistiti, atti da scrivere e ore dedicate a studiare novità normative, giurisprudenza e i fascicoli (Gratteri, se mai, farebbe bene a verificare come vengono compilati gli indici dei fascicoli informatici da parte dei funzionari della procura che dirige).

    Il lamento del Procuratore si leva, poi, altissimo quando tocca il tema delle richieste di arresto pendenti presso l’ufficio G.I.P.: se la procura impiega anni per raccogliere materiale a carico di un indagato, attraverso intercettazioni, sommarie informazioni, perquisizioni, sequestri, pedinamenti, poi non si può pretendere che il Giudice controlli e valuti la robustezza di quelle evidenze, nel giro di pochi giorni e possa emettere il provvedimento gradito al richiedente (e più che mai al Capo, uomo notoriamente dalle manette facili). Grazie a Dio ci sono ancora Giudici che esercitano con senso di responsabilità la propria funzione e l’attesa di Giustizia non si confonde con urgenza di una decisione purchessia.

  • In attesa di Giustizia: addio alle armi

    Rispetto alla trama del capolavoro di Hemingway non c’è nulla di romantico né di eroico nella vicenda personale e nell’addio anticipato alla toga da parte di Fabio De Pasquale protagonista di alcune delle pagine più buie di storia della magistratura milanese: dalla illusione data a Gabriele Cagliari di una imminente liberazione quando in realtà era alla vigilia di partire per le ferie strafottendosene del detenuto, dell’indagine in corso e della parola spesa (che bene, anzi meglio, avrebbe comunque fatto a tenere per sé) al flop del processo ENI – NIGERIA nonostante il tentativo di portare a casa una sentenza di condanna degli imputati barando con le prove. Sappiamo come è andata a finire in entrambi i casi ma in quello di Cagliari non ci furono conseguenze neppure sotto il profilo di un giudizio etico del comportamento di un magistrato che proseguì indisturbato la sua ascesa da stella nascente della Procura di Milano fino a diventarne uno dei Procuratori Aggiunti: sicuramente quello che era più frequente incontrare in uscita a qualsiasi ora dal Palazzo di Giustizia con la borsa brandizzata di una nota palestra che onusto di fascicoli da portare nel suo ufficio per esaminarli con furore intellettuale e diuturna applicazione allo studio.

    Con ENI – NIGERIA è andata diversamente: indagato e giudicato colpevole nei due gradi di merito per rifiuto di atti di ufficio consistente nell’occultamento volontario di prove a favore degli indagati, De Pasquale si è visto annullare la condanna dalla Cassazione nonostante che l’accoglimento di un ricorso in seguito alla cosiddetta “doppia conforme”, cioè una sentenza di primo grado confermata in appello, sia evento più raro della esplosione di una supernova nella Nube di Magellano.

    De Pasquale, dimettendosi con un anno di anticipo rispetto all’età pensionabile, ha dichiarato che la sua scelta è stata determinata dal fatto di non riconoscersi più nella giustizia attuale: bontà sua, dopo essere stato graziato almeno due volte (quelle note…) potrebbe tentare di spiegare meglio cosa disgusta un siffatto campione di equilibrio e correttezza.

    A pensar male si fa peccato ma spesso non si sbaglia: rinunciando a qualche decina di euro di una pensione (al minimo) di circa 7.000 netti al mese per 13 e almeno 200.000 di tfr, queste dimissioni anticipate garantiscono la chiusura tombale del procedimento disciplinare  – i cui presupposti sono diversi e non direttamente conseguenti da quelli della imputazione penale –  pendente davanti al CSM che, con giudizio severo, per gli stessi fatti aveva già bocciato la sua conferma quale Procuratore Aggiunto “retrocedendolo” a semplice sostituto. Non sappiamo se nel futuro di De Pasquale ci sia l’aspettativa di qualche altro incarico al di fuori dell’Ordine Giudiziario per conseguire il quale sia preferibile evitare il bagaglio di una sanzione regolamentare dalla motivazione men che lusinghiera. Certo è che – da sempre – il disciplinare rappresenta il più temibile spauracchio per un magistrato e il ricordo va alle dimissioni ancor più misteriose di Antonio Di Pietro quando era all’apice della fama e dell’apprezzamento popolare; sono troppe insidie, anche sul piano delle future relazioni personali e politiche, che si sono – almeno in parte – già compromesse perché dare addio anticipato alla toga può essere considerata una ottima scelta.

  • In attesa di Giustizia: l’ennesimo flop

    Otto condanne e sessanta assoluzioni. E’ il risultato di un ultimo processo, da poco terminato, nato da un’indagine coordinata da Nicola Gratteri quando era alla guida della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro: la maxi operazione “Black Wood”, del 2022, che ipotizzava il coinvolgimento della ’ndrangheta nella gestione della centrale a biomasse di Cutro e sull’utilizzo di rifiuti illeciti nel ciclo di produzione dell’energia. Su richiesta della Procura coordinata da Gratteri vennero arrestate trentuno persone.

    Ora che il 90 per cento degli imputati è stato assolto qualcuno dall’ANM dirà che sono numeri fisiologici, che se ci sono le assoluzioni vuol dire che il sistema funziona. Ma non appare proprio normale il fatto che nove imputati su dieci siano assolti dopo quattro anni di calvario giudiziario, che vengano ritenuti esistenti i gravi indizi di colpevolezza per privare della libertà cittadini che poi verranno assolti e non è neppure normale che la matrice investigativa sia sempre in capo al medesimo magistrato. C’è quasi da rimpiangere Luigi De Magistris che, quando svolgeva le funzioni di P.M. in Calabria, venne soprannominato Gigi Flop per via degli esiti delle sue indagini.

    E pensare che nell’ottobre 2022 Gratteri illustrò i risultati dell’operazione spiegando in conferenza stampa che era stata sgominata una rete di persone che bruciavano rifiuti speciali alla centrale a biomasse di Cutro, ironizzando sul principio di presunzione di innocenza: “Questi presunti innocenti hanno gestito il controllo dei boschi, il controllo della Presila, partendo dal Crotonese fino alla provincia di Cosenza”, disse Gratteri. “Questi presunti innocenti nelle biomasse nel cippato mettevano spazzatura, scarti come catrame e asfalto, copertoni, residui delle lavorazioni sull’autostrada…Riuscivano in modo mafioso ad accaparrarsi il taglio dei boschi, a conferire a dei soci l’acquisto delle biomasse di Cutro e a inserire spazzatura nel cippato”. Più che una conferenza stampa una condanna mediatica anticipata in salsa di spirito di pessimo gusto.

    E dire che le intercettazioni, tanto care a Gratteri, offrivano un quadro completamente diverso e si sente chiaramente dire qualcosa che esclude un accordo illecito. raccomandando al fornitore di eliminare impurità, cartacce e plastica dal materiale consegnato, avvertendolo che, se il carico fosse arrivato sporco, sarebbe stato respinto: e qui non c’entrano le competenze in diritto, per fare giustizia l’ascolto di conversazioni come queste richiede la mera conoscenza della lingua italiana.

  • In attesa di Giustizia: partial defence

    E dire che Britannia e Caledonia erano province romane ed il Vallo di Adriano una fortificazione volta a prevenire le scorrerie delle tribù dei Pitti: barbari tra i barbari che si tentava di civilizzare romanizzandoli…un periodo della storia che ancora brucia agli inglesi perché nessun altro è mai più riuscito ad invadere la loro isoletta ed a tentare ad insegnare loro qualcosa; eppure, dobbiamo ammetterlo, sul piano del diritto (in cui i romani primeggiavano) qualcosa hanno avuto da insegnarci dai tempi della Magna Carta a quelli della Dichiarazione dei Diritti mentre da noi la facevano da padroni gli inquisitori Domenicani con i loro metodi spicci per ottenere confessioni di stregoneria, eresia ed apostasia e risolvendo il problema con roghi ben allestiti.

    Il caso di Mario Roggero, con tutte le polemiche e proposte (quasi sempre fuori luogo) che l’hanno accompagnato, è l’occasione per offrire ai lettori la possibilità di conoscere una disciplina che il nostro codice non contempla ma che  vale la pena almeno di conoscere e  valutare: la partial defence, letteralmente “difesa parziale”, è un istituto di common law pensato per i casi in cui la morte di un aggressore venga cagionata da chi, poco prima, ha subito la commissione di un reato, come una rapina, ma non si trova più nelle condizioni che giustificano la legittima difesa (attualità del pericolo, proporzionalità e necessità della reazione). Non si tratta né di un’attenuante né di una scriminante, ma di un meccanismo giuridico del fatto che riqualifica il reato da murder — l’equivalente, grosso modo, del nostro omicidio doloso — a manslaughter, categoria autonoma con una propria cornice sanzionatoria, più mite e con ampia forbice discrezionale nella determinazione finale della pena, a seconda dei casi.

    Questa, in sostanza, è la partial defence: un criterio di imputazione che, se riconosciuto, modifica il reato, donde l’aggettivo “parziale” perché non porta all’assoluzione, ma a una condanna per un reato di omicidio meno grave, il manslaughter che – però – non equivale neppure al nostro eccesso colposo in legittima difesa, suddividendosi in due distinte categorie. Nel voluntary manslaughter, che qui interessa, ciò che viene meno non è la volontà dell’evento morte, ma la piena rimproverabilità per aver compiuto il fatto in una condizione di alterazione emotiva riconosciuta per legge. E poi c’è l’involuntary manslaughter, dove la morte non è voluta, ma deriva da imprudenza o negligenza. La partial defence può configurarsi, ovviamente, solo con riferimento al voluntary manslaughter.

    Il legislatore britannico attraverso modifiche progressive nel tempo ha, in sostanza, voluto correggere una “difesa” percepita come troppo indulgente verso chi uccideva in un impeto di rabbia improvvisa, e troppo poco sensibile verso chi reagiva non con un’esplosione immediata, ma dopo un lungo logorio psicologico, come spesso accade nelle violenze domestiche reiterate. La legge attuale ha così eliminato il requisito della reazione “improvvisa” (sudden), prevedendo, però, che la stessa debba essere determinata da un qualifying trigger, cioè da un timore fondato di fatti di violenza estrema da parte della vittima: in un siffatto contesto si aggiunge una sorta di test oggettivo, che richiede al giudice di valutare se una persona, dotata di normale tolleranza e autocontrollo, si sarebbe potuta comportare in modo analogo nelle stesse circostanze. C’è, infine, una clausola che esclude espressamente la difesa quando risulti che l’imputato abbia agito per un “desiderio ponderato di vendetta”, ciò per impedire che una ritorsione fredda e calcolata possa essere giustificata parzialmente dalla perdita di controllo. Se la partial defence per loss of control viene accolta, il reato diventa manslaughter, e la pena applicabile, secondo i casi e le linee guida del Sentencing Council, va da un minimo di tre anni fino ad un massimo di venti: non certo buffetti sulle guance.

    Nel dibattito italiano dove si blatera di difesa che è sempre legittima e di clemenza obbligata nessuno sembra aver preso in considerazione l’esperienza anglosassone della partial defence, eppure questo antico istituto potrebbe rappresentare, nella prospettiva di riforma, il punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze di giustizia: non legittimare la vendetta privata, non destrutturare la legittima difesa e, al tempo stesso, considerare la perdita di controllo. I nuovi barbari del diritto siamo noi.

  • In attesa di Giustizia: grazia e giustizia

    La domanda di grazia al gioielliere Mario Roggero continua a tenere banco e da più parti viene arricchito lo stupidiarium juris di accompagnamento alla sentenza di condanna ed alla perorazione per un sollecito provvedimento di clemenza che – detto da un avvocato difensore qual è il curatore di questa rubrica – oggi, sarebbe un grave errore: significherebbe porre nel nulla i presupposti del riconoscimento della legittima difesa che è un istituto giuridico, ampiamente esteso con una iniziativa di legge proprio a matrice salviniana, in anni recenti ma senza autorizzare condotte analoghe a quelle del gioielliere piemontese. Ed allora, se la legge voluta da chi oggi la contesta dovesse essere vanificata dalla concessione della grazia che ne sarebbe della certezza del diritto e della giustizia? Chi potrebbe mai sostenere, infatti, che se dovesse verificarsi da qui in avanti un caso analogo il responsabile non dovrebbe essere subito graziato dal Presidente della Repubblica, “come nel caso Roggero”? Si autorizzerebbe di fatto, seppur indirettamente, il superamento della disciplina penale, l’inseguimento del rapinatore in fuga e la sua esecuzione sul posto: una “giustizia” fai da te, una vendetta legalizzata. Resta più che comprensibile il dramma umano che questa vicenda porta con sé la figura tragica di un uomo che da vittima è diventato carnefice e ed ha varcato la soglia del carcere, ma una società matura e civile ha il dovere di fare rispettare le sue regole sempre, senza scorciatoie emotive, populiste e pericolose per gli equilibri di una convivenza ordinata tra le persone. Chi alimenta pulsioni istintive e sommarie nell’opinione pubblica è un irresponsabile, alla ricerca di un consenso facile, ma con un prezzo altissimo da pagare per l’intera società…né più né meno che mutatis mutandis sta accadendo con la vicenda bolognese che ha visto morire un immigrato. L’indagine della Procura dovrà accertare come è morto Fakir.

    Quello che abbiamo visto indica comunque un fatto certo: un uomo è morto nelle mani dello Stato, quello Stato che dovrebbe proteggere i cittadini, che sia avvenuto per colpa, per incapacità, per ignoranza, di polizia e operatori del 118 presenti, non cambia la sostanza delle cose perché lo Stato deve anche sapere prendere in custodia una persona, perché quando la vita di una persona è nelle mani di chi ne esercita funzioni e poteri non deve essere stritolata. Senso di impunità, fondato sulle leggi-sicurezza che preservano gli operatori delle Forze dell’ordine dalla perseguibilità dei loro errori, o scarso addestramento o le due cose insieme rischiano di distruggere la civiltà della nostra convivenza e anche la percezione della sicurezza generale, messa in crisi da un sistema di polizia che non rispetta l’essere umano e davanti al quale avere paura, se non si interviene immediatamente a ristabilire l’equilibrio dei rapporti tra la forza dello Stato e i cittadini. Nessuno si senta escluso, asserita brava gente compresa.

    Le riprese dell’intervento su Fakir sono durissime ma bisogna guardarle e non è questo il genere di tutela che si auspica per evitare che ci si faccia giustizia da sé in condizioni di reale o presunta autodifesa altrimenti non si è altro che in presenza di declinazioni diverse del codice di Hammurabi.

  • In attesa di Giustizia: vendetta di Stato

    Si parla un po’ meno di Garlasco, tiene banco l’attentato a Ranucci che si sta rivelando una gustosissima bufala e passa sotto silenzio la vicenda umana e giuridicamente incomprensibile che tocca Gilberto Cavallini…ma certo chi se ne frega di un fascista in carcere da quasi mezzo secolo?

    Per esempio “Nessuno tocchi Caino” che ha fatto in modo che fosse depositata un’interrogazione al Ministro della Giustizia su questa vicenda.

    Per chi non lo sapesse, Gilberto Cavallini, è un ex appartenente ai NAR, oggi ultrasettantenne e detenuto da 43 anni.

    Il 15 gennaio 2025, in seguito alla condanna definitiva all’ergastolo per la strage di Bologna, pronunciata 45 anni dopo l’attentato e dopo che in un precedente processo per gli stessi fatti era stato condannato ad undici anni riconoscendogli un ruolo marginale, a Cavallini sono stati revocati i benefici della semilibertà ed è stata disposta nei suoi confronti l’esecuzione di tre anni di isolamento diurno.

    Cavallini, l’anziano Cavallini è un signore che si è dissociato da tempo dalla lotta armata, si è laureato con 110 e lode all’Università Cattolica di Milano e, dopo un lungo periodo di condotta esemplare, aveva ottenuto nel 2017 il beneficio della semilibertà. Tuttavia, qualche mese fa, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca della misura alternativa alla detenzione, sostenendo che doveva ancora espiare la sanzione dell’isolamento diurno, collegata a una condanna all’ergastolo inflittagli nel 1991 e che tale sanzione accessoria non fosse mai stata eseguita, nonostante ripetute circolari del DAP abbiano chiarito che l’isolamento diurno deve essere scontato nella fase iniziale della pena  per non compromettere il successivo percorso rieducativo. Inoltre, Cavallini era già stato ammesso in passato a benefici penitenziari ai quali non si può accedere senza aver prima espiato tale sanzione. Gli istituti penitenziari, tuttavia, non sono oggi in grado di documentare con certezza se l’isolamento diurno sia stato effettivamente scontato o meno. Resta il fatto che Cavallini è stato ricondotto in carcere e sottoposto a un regime che lo priva della possibilità di parlare con qualcuno che non siano gli agenti della polizia penitenziaria e i suoi avvocati, chiuso per 23 ore al giorno nella propria cella da cui può uscire sono per l’ora d’aria da trascorrere rigorosamente in solitudine.

    Siamo di fronte ad una regressione trattamentale senza precedenti e senza giustificazioni ma nessuno o quasi ne parla e se ne preoccupa: forse perché questo trattamento sancisce la morte civile di un detenuto modello che, però, non può ostentare il patentino antifa e, in fondo, uccidere un fascista non è un reato come intonavano i cori estremisti negli anni ’70.

    Gilberto Cavallini è stato un giovane feroce che sparava e uccideva ma mezzo secolo dopo è un uomo molto diverso e chi conosce le carte della strage di Bologna sa benissimo che a carico dei NAR e Cavallini non c’è uno straccio di prova degna di questo nome: quella raccontata questa settimana è una storia di clamorosa ingiustizia, di furia giustizialista, di pura vendetta dello Stato che offende lo stato di diritto dimenticando che l’Italia ha firmato una convenzione internazionale che vieta la durata dell’isolamento diurno oltre i quindici giorni; la cosa, però, sembra non interessare nessuno sebbene uccidere un fascista sia un reato e farlo come lo si sta facendo con Gilberto Cavallini è un reato molto grave.

  • Le conversazioni con l’intelligenza artificiale possono diventare materiale probatorio in un processo

    Un giudice di Manhattan ha disposto che un amministratore delegato sotto processo per bancarotta consegnasse agli inquirenti 31 documenti prodotti in conversazione con Claude, il chatbot di Anthropic in quanto quelle chat, anche se riguardavano materiali preparati per i suoi legali, non sono coperte dal segreto professionale. Di fatto, la magistratura americana ha asserito che parlare con un’intelligenza artificiale non è come parlare con un avvocato e non gode delle tutele applicabili a quest’ultimo caso. Le grandi law firm americane si sono affrettate a spiegarlo ai loro clienti.

    Alla base della decisione giudiziale vi è l’idea che l’intelligenza artificiale è appunto qualcosa di artificiale, non è una persona ma un servizio, che genera dati. E i dati, in tribunale, possono essere chiesti, analizzati, usati sia in cause civili sia in procedimenti penali. Paradossalmente, nello stesso giorno in Michigan una donna che si difendeva da sola in una causa di lavoro ha ottenuto che le sue chat con ChatGPT fossero considerate “work-product” personale, cioè materiale di preparazione della propria difesa, e quindi non consegnabili al datore di lavoro.

    Mentre la giurisprudenza in materia muove i primi passi, più di una dozzina di grandi studi legali statunitensi ha iniziato a inviare ai clienti avvertenze esplicite: non usate i chatbot consumer per questioni sensibili, preferite piattaforme enterprise con garanzie contrattuali di riservatezza, e se proprio dovete chiedere un parere all’Ia su un tema legale, scrivete nel prompt che state agendo su indicazione di un avvocato. Lo studio newyorkese Sher Tremonte è arrivato addirittura a inserire una clausola nei contratti: se condividi con un chatbot le comunicazioni con il tuo legale, rischi di annullare tu stesso la protezione del segreto professionale. Hai “divulgato a terzi”, e il privilegio decade.

  • In attesa di Giustizia: lontano dai riflettori

    C’è una notizia che non è proprio recentissima ma se ne è saputo soltanto da pochi giorni: Patrizia Martucci, G.I.P. in servizio al Tribunale di Firenze, ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri, nell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del ’93.

    Questa archiviazione non sarebbe neppure una notizia in sé, trattandosi della sesta nell’arco di trent’anni durante i quali le Procure di Caltanissetta, Palermo e Firenze si sono affannate nel tentativo di dimostrare che dietro ad alcuni dei più gravi fatti di sangue riferibili alla criminalità organizzata ci fosse come mandante il Cavaliere valendosi dei buoni uffici e delle relazioni pericolose del suo intimo amico e collaboratore, Marcello Dell’Utri, colpevole – questo sì e senza ombra di dubbio – di essere siciliano, anzi, palermitano il che integra un indizio grave.

    Ci sarebbe da ridere se non fosse per il tormento dato a due cittadini per oltre un trentennio inseguendo un’irrealistica ipotesi di accusa e per le risorse umane ed economiche dislocate nel tentativo disperato di far quadrare vaghi sospetti trasformandoli in elementi di prova del concorso in gravissimi delitti sebbene né Berlusconi né Dell’Utri avrebbero avuto un solido ed accertato movente.

    Errare è umano ma perseverare è diabolico e non è da escludere che qualcuno in futuro riapra le indagini per questi fatti: tanto il reato di strage non si prescrive e tirare qualche palata di fango su Forza Italia e dintorni è un’occasione da non perdere.

    Intanto però, abbiamo la decisione della Giudice Martucci che il 15 gennaio scorso scrive nel provvedimento di archiviazione: “Mancano elementi concreti su contatti/rapporti diretti tra Cosa nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore di Berlusconi”.

    I terrapiattisti del Fatto quotidiano e dintorni diranno che archiviazione non vuol dire assoluzione, il fascicolo si può riaprire, come è già avvenuto (e fare la stessa fine per la settima volta…)

    Intanto, però, la Dott.ssa Martucci così ha deciso, per mancanza di riscontri, lo ha fatto cinque mesi fa rimanendo volutamente lontana da conferenze stampa, comunicati ufficiali, interviste e partecipazioni a talk show e la domanda che ci si deve porre, come ha fatto Marina Berlusconi, è una sola: questa notizia sarebbe rimasta sommersa per settimane se Patrizia Martucci avesse deciso diversamente?

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