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In attesa di Giustizia: Beccaria non abita più qui

Nella nostra Costituzione, all’articolo 27, echeggia il pensiero di Cesare Beccaria laddove si prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato: un impegno, pertanto, che coinvolge l’intera amministrazione della Giustizia, dal Giudicante che deve determinare il trattamento sanzionatorio per chi sia stato ritenuto autore di un reato misurandolo con le prospettive di reinserimento sociale, sino al Tribunale di Sorveglianza che può ammettere un condannato a benefici che ne riducano la pena ovvero ne consentano l’espiazione attraverso un progressivo riacquisto della libertà sempre che il soggetto – sottoposto ad osservazione di esperti durante la carcerazione – ne risulti meritevole anche per la possibilità di ottenere un lavoro all’esterno.

La nostra legislazione prevede che anche l’ergastolano possa avere una opportunità di rientro nel consorzio sociale, sia pure dopo molti e molti anni di detenzione, invece che un “fine pena mai”. Ma ci sono delle limitazioni introdotte nel tempo e tra queste quella che prevede il c.d. ergastolo ostativo, cioè a dire (con riferimento solo a taluni reati di sangue aggravati) il divieto di misure premiali di qualsiasi genere.

Con decisione recentissima la CEDU ha affermato che l’ergastolo ostativo è contrario anche alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo violandone  l’art 3.

La pronuncia, partitamente in un periodo storico – politico in cui la tendenza è quella della panpenalizzazione delle condotte e dell’inasprimento delle pene, è di grande importanza nel quadro di un necessario riallineamento della pena detentiva perpetua alla necessaria finalità rieducativa della pena e suona a monito di un legislatore nazionale ispirato solo dalla estremizzazione del rigore, senza considerare che la sicurezza dei cittadini deve essere assicurata anche tentando, almeno tentando, il recupero dei condannati allontanandone il pericolo che ricadano nel crimine una volta scontata la pena.

Peraltro la critica della CEDU non ha tanto ad oggetto la durata della pena, quanto l’automatismo normativo che, nei reati “ostativi” che non sono solo quelli puniti con l’ergastolo, ravvede nella collaborazione con l’autorità giudiziaria l’unico strumento per ritenere cessata la pericolosità: la Corte mette, dunque, in discussione anche delle ostatività (alcune recentemente introdotte, per esempio per reati contro la Pubblica Amministrazione) relative a pene temporanee.

La CEDU ha ritenuto che, se la collaborazione costituisce l’unica via attraverso la quale il condannato possa aspirare ad una rivalutazione della sua pericolosità, vi è da dubitare che il dubbio possa essere il frutto di una libera scelta, senza contare che, non di rado, è la paura di ritorsioni che determina la scelta di non collaborare. Quindi, deduce la Corte, la mancanza di collaborazione non può di per sé esprimere una permanente adesione a valori criminali o alla criminalità organizzata, ed altresì che la dissociazione del condannato può esprimersi con diverse modalità. D’altro canto, la collaborazione non è necessariamente prova di una effettiva resipiscenza ma può essere frutto di una valutazione utilitaristica. Infine, afferma la Corte che la personalità di un condannato non può essere ritenuta immutabile rispetto a quella che era al momento della commissione di un reato e, pertanto, deve tenersi conto dei progressi eventualmente accertati nel corso dell’esecuzione della pena.

La Grand Chambre ha infine osservato che compete allo Stato Italiano introdurre una riforma del regime dell’ergastolo che garantisca valorizzazione di eventuali progressi del condannato ai fini della valutazione pericolosità dello stesso e dell’eventuale accesso a misure alternative al carcere, a prescindere dalla eventuale collaborazione.

Beccaria non abita più qua, ce lo ricordano da Strasburgo: converrà tenere conto dell’insegnamento invece che perseguire il consenso attraverso il clangore delle manette.

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