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In attesa di Giustizia: passatempi costituzionali

Chi ha la pazienza di seguire questa rubrica ben sa che la Costituzione ed il suo rispetto sono un riferimento costante e quando si parla di qualche intervento sulla Carta Fondamentale dello Stato vengono i brividi freddi: culmine della preoccupazione fu l’ampia riforma a trazione renziana, fortunatamente abortita in sede referendaria.

Ora, spigolando qua e là tra i disegni di legge in gestazione, emerge dai lavori parlamentari una proposta di modifica dell’articolo 111, quello – per intendersi meglio – che regolamenta il cosiddetto “giusto processo”: ed è già un po’ inquietante che si sia sentito il bisogno di enunciare come principio cardine dell’ordinamento quell’equità che del giudizio dovrebbe essere una componente ovvia e naturale. Quando tale intervento fu fatto a fine millennio, peraltro, c’erano delle ragioni sulle quali non è necessario oggi dilungarsi, il legislatore fece un saggio copia e incolla dell’art. 6 della CEDU e nessuno ha avuto sino ad ora da lamentarsi.

Il 4 aprile, di iniziativa dei Senatori Patuanelli e Romeo, è stato comunicato alla Presidenza della Camera Alta una proposta di integrazione dell’art. 111 composta da due soli commi, eccoli:

Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. L’avvocato ha la funzione di garantire l’effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile della difesa. In casi tassativamente previsti dalla legge è possibile prescindere dal patrocinio dell’avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale.

L’avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà autonomia e indipendenza.

Tutto scontato, penserà il cittadino privo di specifiche competenze tecniche, e avrebbe assolutamente ragione. Rimarrebbe forse un po’ sorpreso dalla riserva di legge sulla autodifesa ma anche ciò è già previsto in limitati casi come, per esempio, nei ricorsi al Giudice di Pace contro le contravvenzioni al codice della strada.

Insomma, principi noti anche nelle discussioni da bar sport. Scrivono i Senatori proponenti che l’intenzione è quella di rendere espressi principi già impliciti nella Costituzione (l’allusione è all’art. 24, chiarissimo tra l’altro) ed enunciati chiaramente nell’Ordinamento della Professione Forense (art. 1 l. 31/12/2012 n. 247), ma anche in una Risoluzione del Parlamento Europeo (Atto P6_TA(2006)0108).

E, allora, dov’è la novità, dove l’utilità? Mistero. Sembrerebbe di essere al cospetto di un innocua interpolazione e altro non sovviene per giustificare questa iniziativa di legge costituzionale che – tuttavia – comporterà laboriosi passaggi in Commissione e Aula: tempo che, forse, sarebbe meglio impiegare altrimenti, magari per dar seguito alle indicazioni del Capo dello Stato sulla necessità di colmare rapidamente lacune evidenti nella recente modifica della legittima difesa.

In attesa di Giustizia, di leggi più comprensibili e utili, accontentiamoci di passatempi costituzionali.

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