In attesa di Giustizia: c’era una volta
C’era una volta il reato di atti di libidine che ben si distingueva (anche per la definizione degli atti stessi e non solo per il nome) da quello che si chiamava di violenza carnale: era significativamente meno grave e punito con una sanzione altrettanto più contenuta; in realtà c’è ancora adesso solo che si tratta di una condotta indefinita, genericamente descritta all’interno della norma sulla violenza sessuale – di cui prende il nome – come di minore gravità.
A questo proposito, da qualche giorno l’indignazione popolare è rivolta ad un magistrato (donna) di Torino colpevole di aver messo in libertà un extracomunitario accusato di violenza sessuale su una tredicenne: a questa rubrica il compito di provare a fare chiarezza a fronte delle tante corbellerie ed iniziative delle quali si legge.
Il Giudice non ha convalidato il fermo di Polizia perché il soggetto è ben radicato sul territorio, ha un regolare permesso di soggiorno ed una lecita attività lavorativa. Dunque, il solo fatto di essere straniero non consente di controbilanciare questi dati evidenziando il pericolo che si dia alla fuga rendendosi irreperibile, ed il rischio di sottrazione alla autorità giudiziaria è il presupposto cardine della legittimità di un provvedimento di fermo (che in diritto è cosa ben diversa dall’arresto).
Il G.I.P., inoltre, non ha “scarcerato il violentatore di minorenni”, bensì applicato una misura cautelare e di controllo graduata rispetto alla carcerazione preventiva richiesta dal P.M.: l’obbligo di presentazione e firma alla Polizia due volte al giorno ed ha ben spiegato la sua decisione motivando che si trattava proprio di una ipotesi lieve (un fugace palpeggiamento che una volta sarebbe stato qualificato senza esitazioni come atto di libidine e non violenza carnale) che prevede una pena finale in caso di condanna, molto inferiore a quella prevista per la violenza sessuale e la legge impone che la privazione della libertà sia proporzionata al fatto ed alla personalità dell’indagato.
Il Giudice, ovviamente, ha spiegato anche perchè ha ritenuto attenuate ma non cessate le esigenze cautelari invocate dal P.M., tant’ è che ha optato per una misura di controllo, sia pure più blanda del carcere, tra quelle espressamente previste dal “catalogo” del codice. Senza leggere una sola riga del provvedimento (peggio ancora, leggendo senza avere neppure gli strumenti per comprenderlo) si è scatenata la furia degli indignati in servizio permanente effettivo e dispiace vedere che lo stesso Ministro Nordio che di legge ne capisce – conoscendolo lo immagino adeguarsi ob torto collo a indicazioni politiche – ha preannunciato un invio degli ispettori del Ministero a Torino; è questa una scelta completamente illogica posto che la decisione del Giudice non è illegittima, può certamente non essere condivisa e per questo ci sono i rimedi previsti dalla legge: è facoltà della Procura impugnare l’ordinanza al Tribunale del riesame che dovrà decidere se confermarla o meno.
In questa bagarre, i ripetuti riferimenti mediatici alla nazionalità dell’indagato sono irrilevanti nel processo penale, giacchè l’essere straniero non è (o, per fortuna, non è ancora…) previsto come un’aggravante e c’è seriamente da rammaricarsi che la Nazionale neppure questa volta si sia qualificata per i Mondiali: almeno, ci sarebbe stato ancora da commentarne i risultati. Erano meglio i tempi in cui questo era un Paese di Commissari Tecnici e non di giuristi di accatto…




