Tassa sull’oro rincara, ma chi vende gioielli ai compro oro non deve pagarla
Le vendite di oro sono soggette a un prelievo fiscale del 26%, in seguito all’incremento della percentuale da versare al fisco deciso a fine anno scorso, ma la tassazione sul valore della compravendita si applica solo alle operazioni che hanno carattere di investimento e non alle vendite di oro dettate da motivi di bisogno.
Chi vende oggetti d’oro di sua proprietà non deve indicare i soldi che riceve in cambio né nel Modello 730 né nel Modello Redditi perché si tratta di operazione occasionale e senza carattere imprenditoriale e perché di norma ciò che vende vale più di ciò che percepisce (quando si acquista un gioiello si paga il metallo, ma anche la lavorazione, il design, il marchio e l’Iva; quando lo si rivende, invece, il “compro oro” lo valuta solo in base a peso e quotazione di mercato del momento, il cosiddetto valore di fusione). Veròè che quando si vende ora il negoziante chiede carta d’identità e codice fiscale, registrando il tutto in un apposito registro, ma questo è un adempimento previsto dalle norme antiriciclaggio e di sicurezza pubblica, pensato per tracciare la provenienza degli oggetti preziosi e prevenire la ricettazione di beni rubati, e non comporta segnalazione dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.
Discorso è completamente diverso vale nel caso oggetto della compravendita sia oro da investimento (lingotti con purezza pari o superiore a 995 millesimi, oppure monete d’oro, come le Sterline britanniche, i Krugerrand sudafricani o i Dollari americani, che abbiano purezza minima 900 millesimi, siano state coniate dopo il 1800, abbiano avuto o abbiano corso legale nel Paese d’origine e vengano scambiate a un prezzo che non supera dell’80% il valore del metallo contenuto). In questo caso, l’operazione è considerata profittevole e sottoposta a tassazione: se si conserva la fattura originale d’acquisto, il calcolo avviene sulla plusvalenza realmente maturata, su cui si applica un’imposta sostitutiva del 26%; altrimenti l’intero importo ricavato dalla vendita viene considerato plusvalenza e tassato al 26%. Le plusvalenze sull’oro da investimento possono essere segnalate al fisco nel riquadro RT del Modello Redditi o anche nel Quadro W del Modello 730, permettendo di regolare l’imposta direttamente tramite il proprio sostituto d’imposta, sia esso il datore di lavoro o l’ente pensionistico.




