Attualità

Il diritto alla salute

Il diritto alla salute riconosciuto e definito dalla Costituzione (art.32) viene applicato e tutelato per la semplice propria natura giuridica. La sua validità, in altre parole, NON può essere mai sottoposta e tanto meno il suo riconoscimento risultare successivo ad una qualsiasi valutazione di congruità dei comportamenti del paziente a protocolli definiti ed  inseriti precedentemente dalle autorità statali o sanitarie.
Si scopre ora che il dott. Pregliasco abbia stabilito, attraverso una circolare interna della struttura sanitaria Galeazzi, che i pazienti sprovvisti di “super green pass”, cioè dopo la terza vaccinazione, non possano venire ricoverati e tanto meno operati e quindi sarebbero rinviate a tempi miglioro le loro legittime aspettative di porre fine i propri problemi di salute (*).

Nessuno nega le problematiche che un paziente, privo della certificazione del ciclo vaccinale, possa potenzialmente portare all’interno di una struttura sanitaria ma il compito della stessa e di TUTTI gli operatori è rappresentato proprio dalla erogazione del servizio sanitario necessario Indipendentemente dal sesso, dal genere, dall’origine etnica, dalla collocazione politica e dallo stile di vita del paziente.

Contemporaneamente al dott. Pregliasco andrebbe ricordato, ancora una volta, come il compito di un medico, magari con funzioni gestionali e manageriali, sia rappresentato dalla applicazione senza alcuna deroga dell’articolo 34 della Costituzione Italiana indipendentemente dalle proprie legittime opinioni relative allo stile di comportamento del paziente.

Un medico NON può né deve mai giudicare un paziente ma curarlo al meglio delle proprie capacità professionali all’interno della  struttura nella quale opera.
Questa pericolosissima deriva etica nella quale un diritto viene sottoposto, per il proprio riconoscimento e  per la propria attuazione, ad una verifica di congruità rispetto ad un protocollo sanitario statale pone il nostro Paese verso un declino democratico e una pericolosa deriva autoritaria senza precedenti.
Un diritto costituzionalmente riconosciuto non può venire derubricato ad una semplice verifica di conformità.

(*) Successivamente il dott. Pregliasco ha precisato come questo protocollo venisse applicato alle operazioni considerate non urgenti: una precisazione che conferma la distinzione tra accesso alle strutture sanitarie in rapporto ad una valutazione di conformità ad un determinato protocollo.

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